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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 41853/2021

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAcGto avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SIRBEA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ve- nezia che aveva confermato la decisione del Tribunale di Vicenza che lo aveva condannato alla pena di mesi sei ed euro 400 di multa in relazione a ipotesi di furto in concorso di beni presenti all'interno di autovettura.

2. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione pro- posto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione.

Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifi- che normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione

4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017).

A tale proposito la cancelleria della Corte di Appello ha attestato sul frontespizio del ricorso che, sebbene lo stesso sia stato trasmesso telematicamente da in- dirizzo e-mail abilitato in quanto riconducibile a studio professionale del difen- sore ai sensi dell'art.24 bis D.L. 176/2020, nondimeno il ricorso era stato sotto- scritto esclusivamente dal prevenuto, laddove la firma del difensore era volta esclusivamente a riconoscere autenticità alla sottoscrizione dell-imputato.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAcGto avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SIRBEA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ve- nezia che aveva confermato la decisione del Tribunale di Vicenza che lo aveva condannato alla pena di mesi sei ed euro 400 di multa in relazione a ipotesi di furto in concorso di beni presenti all'interno di autovettura. 2. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione pro- posto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifi- che normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione 4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017). A tale proposito la cancelleria della Corte di Appello ha attestato sul frontespizio del ricorso che, sebbene lo stesso sia stato trasmesso telematicamente da in- dirizzo e-mail abilitato in quanto riconducibile a studio professionale del difen- sore ai sensi dell'art.24 bis D.L. 176/2020, nondimeno il ricorso era stato sotto- scritto esclusivamente dal prevenuto, laddove la firma del difensore era volta esclusivamente a riconoscere autenticità alla sottoscrizione dell-imputato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere este
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