CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02177/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9503/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale alla lite a margine delricorso, con domicilio digitale ex lege ; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] ROSSI N 75, in persona dell’amministratore, rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege; nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].; Oggetto: Responsabilità civile generale – Danni da caduta di calcinacci- Risarcimento. CC 23ottobre2025 Ric. n.9503/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi –intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2087/2024 pubblicatail 20 febbraio 2024; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 otto bre 202 5 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] e Figli s .r.l. , costituendosi in una causa risarcitoria promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] al Giudice di pace di Napoli, formulava domanda riconvenzionale nei confronti del CondominioPalazzo Sole, sito in Napoli , via [OSCURATO:PERSONA] n. 75, che , a sua volta , avevachiamato in causa in garanzia la sua compagnia assicuratrice, [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo il risarcimento dei danni subiti il 5 maggio 2017 , alle ore 11.00, circa , in quanto due furgoni di proprietà della società Traslochi ( tipo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] e tg. [OSCURATO:TARGA]),parcheggiati sulla stessa via e in corrispondenza del civico del predetto Condominio , venivano improvvisamente colpiti dai calcinacci distaccatisi dai frontalini esterni e dalla parete condominiale dello stessoCondominio, riportando danni alla carrozzeria. Con sentenza n.20338/2022, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda risarcitoria per difetto di “prova della colpadel Condominio convenuto nella produzione del danno”. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado dinanzi al Tribunale di Nap oli . Si costituivano sia il C ondominio [OSCURATO:PERSONA] sia la [OSCURATO:SOCIETA]. , chiedendo entrambi il rigetto del gravamee la conferma della sentenza di primo grado, le altre società restavano contumaci. Con la sentenza n. 2087/2024, qui impugnata , il Tribunale di Napoli ha rigettatoil gravame e ha condannato l’appellante al pagamento nei confronti del Condominio delle spese delgrado, così come liquidate in dispositivo . 3.Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi; ha resistito con CC 23ottobre2025 Ric. n.9503/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi controricorso il [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] n. 75 . Sebbene intimateTarallificio [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.; La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Parte ricorrenteha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso (rubricato sub A) il ricorrent e lamenta la “Violazione di legge ed erronea applicazionedegli articoli 2051, 2697, 1117 c.c. conmotivazione contraddittoria e/o inesistente in relazione agli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. exart. 360 n. 4 c.p.c.”; nello specifico, la società ricorrente censura la sentenza impugnata la quale, con motivazione contraddittoria e incomprensibile, prima,ritiene in applicazione del principio fissato dal legislatore di onerare chi subisce un danno di provare la relazione tra la cosa in custodia e l’evento lesivo e, poi, pur riconoscendo che dal complesso della prova testimoniale raccolta era stata raggiunta la prova della caduta di calcinacci dal frontalino del balcone, esclude d’ufficio tale responsabilità, ritenendo in modo ingiustificato che l’ appellante avrebbe dovuto indirizzare le sue pretese risarcitorie nei confronti del singolo proprietariodell’immobile e non nei confronti del Condominio, inserendo nel giudizio una “nuova” causa di esclusione della responsabilità. Contesta che l’i mpugnata sentenza abbia esc l uso, immotivatamente ed arbitrariamente, raggiunta la prova della titolarità passiva da parte del condominio, non ritenendo nel caso de quoche i frontalini fossero un bene condominiale; a parere della società ricorrente quest o tema sarebbe nuovoed ultroneo rispetto a quello decidendi, frutto di una superficiale e parziale lettura sia delle eccezioni sollevate dalle parti nei due gradi di giudizio sia, soprattutto,del contenuto degli scritti difensivi delle parti. Al riguardo evidenzia che il Condominio non ha mai sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione/titolarità passiva n é svolto difese compatibili con la negazione della titolarità dei frontalini condominiali avverso la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla odierna ricorrente ; e che, anzi, nei propri atti CC 23ottobre2025 Ric. n.9503/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi difensivi lo stesso Condominio avevaammesso non solo la natura condominiale dei frontalini, mapure allegato di essere stato risarcito dei danni asseritamente provocati dall’odiernaricorrente nel movimentare l’autocarro gru ( richiama , sul punto, il contenuto del le memorie depositate dal Condominio in prime cure). Osserva, pertanto,che non soltanto non avrebbe dovuto provare la titolarità condominiale dei frontalini dei balconi ( perché non contestata e, addirittura , confermatadal condominio nei propri atti e scritti difensivi e dunque esclusa sia dal thema probandumche d a quello decidendum ) , ma neppure che la proprietà dei medesimi fosse in capo ai singoli proprietari dei balconi aggettanti.Chiede, in conclusione, la cassazione della sentenza impugnata e l’affermazione del seguente principio di diritto:“Il giudice, deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato a ritenerli sussistenti in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”. 2.Con il secondo motivo ( rubricato sub B) , la società ricorrente denuncia la“Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e all’art. 1117 c.c..”; in particolare, viene censurata la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto del pacifico orientamento di legittimità (cita in particolare, tra tante Cass. 15/03/2017 n. 6652 e 18 / 10 / 2023 n. 28908) secondo cui gli elementi esterni dei balconi, ed in particolare i frontalini, assolvendo ad una funzione estetica dell’edificio, costituiscono bene comune di tutti i condomini. Chiede, in proposito, la cassazione della sentenza e l’affermazione del seguente principio di diritto:“I frontalini dei balconi aggettanti costituiscono parte comune dell’edificio, in quanto formano la facciata dell’edificio e ne sono parte integrante”. 3.Con il terzo motivo ( rubricato sub C) , la ricorrente denuncia la “ N ullita’ della sentenza per violazione di legge ed erronea applicazione degli articoli 1117 c.c., 1125 c.c., 832 c.c., 2051 c.c. e 2697 c.c. e degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”; nello specifico, viene censurata la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto del prevalente orientamento di legittimità (cita in particolare, tra le altre, Cass. n.27083/2018) secondo cui non CC 23ottobre2025 Ric. n.9503/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi è necessario, affinché i frontalini siano considerati parti comuni, che essi rivestano un particolare pregio architettonico; evidenzia che sul punto il Tribunale ha preteso dall’appellante una prova impossibile, nella parte in cui richiede che sia suo onere dimostrare in modo inconfutabile che la dimostrata cattiva custodia e manutenzione dei frontalini era da attribuire ai privati proprietarie non al Condominio, pur in presenza di un dato oggettivo costituito dal fatto che gli stessi erano il normale prolungamento architettonico della facciata comune. Chiede pertanto la cassazione della sentenza e l’affermazione del seguente principio di diritto: “I frontalini sono beni comuni e rientrano nei beni condominiali di cui all’art. 1117 c.c., in quanto costituiscono il normale prolungamento decorativo del fabbricato a prescindere dalla pregevole fattura dell’edificio”. 4.Con il quarto motivo ( rubricato sub D) , la società ricorrente denuncia la “Nullita’ della sentenza per motivazioneinesistente in relazione agli artt. 2697 c.c., 115,116 e 132 c.p.c. ex art. 360 n.5” in quanto il ragionamento compiuto dal Tribunale, ritenendo l’assenza di elementi decorativi e di pregio nella facciata del fabbricato del condominio resistente,sarebbe “ frutto dell’arbitrio personale valutativo da parte del giudice di merito” piuttosto che basat o su un riscontro probatorio fornito dalle parti. Chiede pertanto la cassazione della sentenza e l’affermazione del seguente principio di diritto: “La classificazione dei frontalini quali beni comuni di proprietà esclusiva deve essere frutto di un riscontro probatorio fornitodalle parti, e non frutto della immotivata decisione di ufficio resa dal Giudice di merito”. 5.in via pregiudiziale, va rilevato che il ricorso è procedibile; La societàricorrente in ricorso ha dato atto che la sentenza di appello le è stata notificata in data 21 febbraio2024, la notifica del ricorso è stata comunque effettuata in data 10 aprile 2024, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 20 febbraio 2024 e, pertanto, come,già, più volte aff e rmato da questa Corte, quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, in CC 23ottobre2025 Ric. n.9503/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass.n. 17066 del 10/07/2013; da ultimo, Cass. Sez. 5, 29/07/2025 n. 21749). 6.Venendo al merito del ricorso, il primo motivo di ricorso ( rubricato sub A) si rivela fondatonei limiti delle seguenti considerazioni. 6.1.La censur a posta dal motivo in esame involge la prova del l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in collegamento con la problematica relativa al principio di non contestazione. Come affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, il convenuto deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.). Pertanto, “la non contestazione” deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare,in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto. Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116, c.p.c.), 'a fortiori'ciò vale per la valutazione della mancata contestazione(Cass. Sez. U, 16/02/2016 del 2016 ; in senso conforme, da ultimo,Cass. Sez. 3, n. 10435 del 22/04/2025). 6.2.Nella fattispecie in esame, la società di Traslochi attrice ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti ai propri automezzi a causa della caduta di calcinacci provenienti dalla facciata delCondominio convenuto. [OSCURATO:PERSONA] convenuto in comparsadi risposta di prime cure ha allegato che i calcinacci si erano distaccati dal frontalino condominiale a causa di un sinistro causato dalla piattaforma mobile dell’autocarro, di aver richiesto in via stragiudiziale il risarcimento dei danni subiti alla Compagnia di assicurazioni che al momento del sinistro assicurava l’autocarro danneggiantee di aver ottenuto, CC 23ottobre2025 Ric. n.9503/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi a titolo di risarcimento, l’importo di euro 2 . 000,00 . [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva respinto la domanda della società attrice per difetto di “prova della colpa del Condominio convenuto nella produzione del danno”.Il Tribunale in funzione di giudice d'appello aveva, a sua volta, rigettato il gravame ritenendo il difetto di prova sul fatto che la causa dei danni fosse da rinvenire nella cattiva custodia e manutenzione di beni comuni appartenenti al Condominio appellato piuttosto che ai singoli condomini, proprietari degli appartamenti da cui si erano distaccati i calcinaccidei frontalini (pag.8 della sentenza impugnata). 6.3. Il ragionamento del Tribunale è viziato in iure alla luce dei sopra richiamati principii, espressi da questa Corte in ordine al principio di non contestazione, tenuto conto che se, per un verso , la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provaree che può essere da questi provata in positivo, per l’altro verso, la stessa titolarità può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. Nel caso di specie, è avvenuto che il convenuto Condominio ha preso posizionee riconosciuto espressamente (salvo a modificare tale impostazione difensiva solo in sede di legittimità, nel controricorso, v. p. 5) la propriaposizione soggettiva passiva posta a fondamento della domanda risarcitoria della società attrice e, pertanto, quest’ultima, in considerazione della riconosciuta titolarità condominiale dei frontalini in questione,non aveva alcun onere di provar n e la titolarità nei confronti dei singoli condomini,come erroneamente affermato dal Tribunale. Va, pertanto , ribadito il principio di diritto secondo cui l a titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. CC 23ottobre2025 Ric. n.9503/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 7.Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento dei restanti. 8. Il ricorso va accolto quanto al primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Napoli che, in persona di diverso magistrato , provvederàanche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia