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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46865/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti, 1'8 aprile 1959; avverso la sentenza del 4 novembre 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 10 novembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato originariamente tratto a giudizio per rispondere, nella sua qualità di amministratore unico della "CooperativaInsieme 2000, soc. coop. a r.l." (dichiarata fallita il 21 dicembre 2010) ed in concorso con il liquidatore, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (contestata al capo A, per aver tenuto le scritture in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari), bancarotta fraudolenta patrimoniale (contestata al capo B, per aver distratto una pluralità di poste patrimoniali indicate nel capo d'imputazione), di bancarotta semplice (contestata al capo C, per aver aggravato il dissesto della società) e del reato di false comunicazioni sociali (contestato al capo D in relazione ai bilanci del 2005, 2006 e 2007).

Il Tribunale, in primo grado, assolveva il liquidatore e condannava il solo Valenzano per tutti i reati ascrittigli in rubrica, previa riqualificazione del reato di cui al capo D) ai sensi del secondo comma, n. 2, dell'art. 223 della legge fallimentare.

La Corte d'appello, investita dell'impugnazione del Valenzano, dichiarata la prescrizione della bancarotta semplice, ha assolto l'imputato per la distrazione dell'avviamento, ma ha confermato la condanna per tutti i residui reati ascritti in rubrica.

2. Avverso tale decisione ricorre il Valenzano.

Il ricorso si compone di un unico motivo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione e relativo ai soli capi A) (bancarotta documentale) e B) (bancarotta patrimoniale).

In particolare, in relazione alla bancarotta documentale, secondo la difesa, la prova dell'insussistenza del reato sarebbe proprio l'effettiva ricostruzione della contabile effettuata dal consulente del Pubblico Ministero nel suo elaborato.

Quanto alla bancarotta patrimoniale, le condotta di cui al capo B2) (relativa alla distrazione del valore delle immobilizzazioni materiale) troverebbe il suo presupposto nel solo dato contabile, mancando la prova della precedente disponibilità del cespite nel patrimonio della società.

Analogamente quanto al capo B3), sia per l'illegittima compensazione tra debiti e crediti ipotizzata al primo punto dello stesso capo, sia per l'omessa riscossione dei canoni ipotizzata al terzo punto.

Anche per queste condotte, secondo la difesa, da un canto non vi sarebbe prova (se non un'apparenza contabile) dell'esistenza del credito, dall'altro non vi sarebbe prova che i canoni fossero stati effettivamente pagati dalla conduttrice (per cui residuerebbe un'irrilevante inerzia dell'amministratore).

Con successiva memoria depositata il 10 novembre 2022, il ricorrente deduce, ulteriormente, l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, della richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, richiesta specificamente formulata con i motivi d'appello, ma del tutto pretermessa dalla corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima censura, afferente alla bancarotta documentale, è genericamente formulata.

A prescindere dal fatto per cui il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sussiste anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Rv. 274455), la stessa relazione di consulenza, dalla cui esposizione il ricorrente ritiene di dedurre la sostanziale completezza della documentazione, per come evidenziato dalla corte d'appello, conclude nel senso dell'inidoneità di tale documentazione per la ricostruzione delle vicende societarie.

2. Fondate, invece, appaiono le censure relative al capo B2) e quelle relative al capo B3), limitatamente alle contestate compensazioni di crediti reciproci.

Appare opportuno premettere che, in linea generale, il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendo rimessa all'imprenditore la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio.

Ciò, tuttavia, trova il suo presupposto logico nell'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425).

Accertamento che non è condizionato né da uno specifico onere di dimostrazione in capo al fallito, né da alcuna presunzione e neanche dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa prevista dall'art. 2710 del codice civile.

Corredo che, invece, deve essere valutato in relazione alla intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, Rv. 249715).

Tutto ciò assume tanto più rilevanza nelle ipotesi in cui l'attestazione dell'esistenza di una posta patrimoniale attiva emerga da scritture contabili fittizie, già valutate come inattendibili (Sez. 5, n. 3615 del 30 novembre 2006, dep. 2007, Rv. 236047).

In concreto, con riferimento alle immobilizzazioni materiali (non meglio specificate) e ai crediti oggetto del capo B3), nulla emerge se non il dato contabile, esso stesso valutato come falsamente rappresentativo nell'imputazione di cui al capo D).

Cosicché la corte territoriale avrebbe dovuto dar conto, con adeguata motivazione, proprio alla luce delle contestate falsità, dell'effettiva (e diversa) attendibilità di quella specifica appostazione contabile.

Tanto manca nel provvedimento impugnato che, pertanto, sotto tale profilo ed in relazione alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, dovrà essere annullato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame sul punto. 3 \ -

3. Manifestamente infondate sono, infine, le censure relative al mancato incasso dei canoni d'affitto.

Non essendo contestata la stipula del contratto di affitto e la nascita del relativo rapporto di locazione, l'affitto di beni aziendali per un canone incongruo o non versato costituisce condotta distrattiva, in quanto sottrae alla successiva acquisizione della curatela cespiti patrimoniali della società fallita.

Ovviamente, in questo caso, la condotta non consiste nella materiale sottrazione del canone (che si assume versato), ma proprio l'omessa percezione, quale condotta omissiva fonte della distrazione.

4. In ultimo, la richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale non risulta proposta in appello e, comunque, è stata formulata tardivamente in questa sede.

Ed in quanto tale è inammissibile (Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Rv. 266563: il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.).

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alle due condotte di bancarotta patrimoniale relative alla distrazione delle immobilizzazioni immateriali e alla compensazione dei crediti, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame.

Il ricorso, per il resto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta patrimoniale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.

Dichiara inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti, 1'8 aprile 1959; avverso la sentenza del 4 novembre 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 10 novembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato originariamente tratto a giudizio per rispondere, nella sua qualità di amministratore unico della "CooperativaInsieme 2000, soc. coop. a r.l." (dichiarata fallita il 21 dicembre 2010) ed in concorso con il liquidatore, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (contestata al capo A, per aver tenuto le scritture in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari), bancarotta fraudolenta patrimoniale (contestata al capo B, per aver distratto una pluralità di poste patrimoniali indicate nel capo d'imputazione), di bancarotta semplice (contestata al capo C, per aver aggravato il dissesto della società) e del reato di false comunicazioni sociali (contestato al capo D in relazione ai bilanci del 2005, 2006 e 2007). Il Tribunale, in primo grado, assolveva il liquidatore e condannava il solo Valenzano per tutti i reati ascrittigli in rubrica, previa riqualificazione del reato di cui al capo D) ai sensi del secondo comma, n. 2, dell'art. 223 della legge fallimentare. La Corte d'appello, investita dell'impugnazione del Valenzano, dichiarata la prescrizione della bancarotta semplice, ha assolto l'imputato per la distrazione dell'avviamento, ma ha confermato la condanna per tutti i residui reati ascritti in rubrica. 2. Avverso tale decisione ricorre il Valenzano. Il ricorso si compone di un unico motivo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione e relativo ai soli capi A) (bancarotta documentale) e B) (bancarotta patrimoniale). In particolare, in relazione alla bancarotta documentale, secondo la difesa, la prova dell'insussistenza del reato sarebbe proprio l'effettiva ricostruzione della contabile effettuata dal consulente del Pubblico Ministero nel suo elaborato. Quanto alla bancarotta patrimoniale, le condotta di cui al capo B2) (relativa alla distrazione del valore delle immobilizzazioni materiale) troverebbe il suo presupposto nel solo dato contabile, mancando la prova della precedente disponibilità del cespite nel patrimonio della società. Analogamente quanto al capo B3), sia per l'illegittima compensazione tra debiti e crediti ipotizzata al primo punto dello stesso capo, sia per l'omessa riscossione dei canoni ipotizzata al terzo punto. Anche per queste condotte, secondo la difesa, da un canto non vi sarebbe prova (se non un'apparenza contabile) dell'esistenza del credito, dall'altro non vi sarebbe prova che i canoni fossero stati effettivamente pagati dalla conduttrice (per cui residuerebbe un'irrilevante inerzia dell'amministratore). Con successiva memoria depositata il 10 novembre 2022, il ricorrente deduce, ulteriormente, l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, della richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, richiesta specificamente formulata con i motivi d'appello, ma del tutto pretermessa dalla corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima censura, afferente alla bancarotta documentale, è genericamente formulata. A prescindere dal fatto per cui il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sussiste anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Rv. 274455), la stessa relazione di consulenza, dalla cui esposizione il ricorrente ritiene di dedurre la sostanziale completezza della documentazione, per come evidenziato dalla corte d'appello, conclude nel senso dell'inidoneità di tale documentazione per la ricostruzione delle vicende societarie. 2. Fondate, invece, appaiono le censure relative al capo B2) e quelle relative al capo B3), limitatamente alle contestate compensazioni di crediti reciproci. Appare opportuno premettere che, in linea generale, il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendo rimessa all'imprenditore la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio. Ciò, tuttavia, trova il suo presupposto logico nell'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425). Accertamento che non è condizionato né da uno specifico onere di dimostrazione in capo al fallito, né da alcuna presunzione e neanche dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa prevista dall'art. 2710 del codice civile. Corredo che, invece, deve essere valutato in relazione alla intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, Rv. 249715). Tutto ciò assume tanto più rilevanza nelle ipotesi in cui l'attestazione dell'esistenza di una posta patrimoniale attiva emerga da scritture contabili fittizie, già valutate come inattendibili (Sez. 5, n. 3615 del 30 novembre 2006, dep. 2007, Rv. 236047). In concreto, con riferimento alle immobilizzazioni materiali (non meglio specificate) e ai crediti oggetto del capo B3), nulla emerge se non il dato contabile, esso stesso valutato come falsamente rappresentativo nell'imputazione di cui al capo D). Cosicché la corte territoriale avrebbe dovuto dar conto, con adeguata motivazione, proprio alla luce delle contestate falsità, dell'effettiva (e diversa) attendibilità di quella specifica appostazione contabile. Tanto manca nel provvedimento impugnato che, pertanto, sotto tale profilo ed in relazione alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, dovrà essere annullato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame sul punto. 3 \ - 3. Manifestamente infondate sono, infine, le censure relative al mancato incasso dei canoni d'affitto. Non essendo contestata la stipula del contratto di affitto e la nascita del relativo rapporto di locazione, l'affitto di beni aziendali per un canone incongruo o non versato costituisce condotta distrattiva, in quanto sottrae alla successiva acquisizione della curatela cespiti patrimoniali della società fallita. Ovviamente, in questo caso, la condotta non consiste nella materiale sottrazione del canone (che si assume versato), ma proprio l'omessa percezione, quale condotta omissiva fonte della distrazione. 4. In ultimo, la richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale non risulta proposta in appello e, comunque, è stata formulata tardivamente in questa sede. Ed in quanto tale è inammissibile (Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Rv. 266563: il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alle due condotte di bancarotta patrimoniale relative alla distrazione delle immobilizzazioni immateriali e alla compensazione dei crediti, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame. Il ricorso, per il resto, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta patrimoniale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Dichiara inammissibil
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