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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41817/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il primo motivo e la dichiarazione di inammissibilità nel resto.

Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi dì ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Decidendo sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale dì Milano che lo aveva riconosciuto colpevole di una pluralità di episodi di truffa in continuazione tra loro, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riqualificando quale tentativo di truffa l'ultimo degli episodi in continuazione, commesso il 23/11/2018, in quanto in tale occasione l'intervento della P.G. aveva impedito la consegna degli pneumatici, oggetto dei reati di cui si tratta, ed ha quindi rideterminato la pena nella misura ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Il ricorso si fonda su due motivi:

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, assumendo il ricorrente che "la Corte di Appello (così come il Tribunale in sede di primo grado) ha ritenuto di condannare gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per il fatto di truffa (riqualificato in sentenza nella forma del tentativo) in relazione ad una partita di merce ordinata in data 23/11/2018, in consegna il 29/11/2018 ed intercettata dalle forze dell'ordine, come ricostruito in corso di causa".

Assume il ricorrente che "come già evidenziato nell'atto di appello" gli imputati erano stati tratti a rispondere degli ordini del 31/10/2018 e del 27/11/2018, effettuati fittiziamente per conto della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rispettivamente per 5 e 101 pneumatici, mentre la sentenza di appello avrebbe fatto riferimento anche ad un'ulteriore richiesta di acquisto inoltrata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente si duole che gli atti non siano stati trasmessi con ordinanza al pubblico ministero, non avendo questo provveduto a modificare il capo di imputazione e, nel difetto, deduce la violazione della sentenza impugnata per difetto di correlazione con l'imputazione.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa, a fronte di un'assoluzione, fin dal primo grado, dal delitto di sostituzione di persona di cui al capo B), che integra una delle condotte attraverso le quali si sarebbe realizzato l'elemento materiale della truffa.

La Corte di appello ha motivato, sul punto, con riferimento alla consapevolezza -quantomeno - in ordine alle modalità di esecuzione degli artifici e raggiri, "resa evidente ....dalla ricezione della merce indirizzata a società a loro estranea in luogo che nulla aveva a che vedere con detta società, e la condotta posta in essere causalmente rilevante per la consumazione del reato", ricostruzione che si deduce essere contraddittoria ed illogica.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di impugnazione, in particolare, è inammissibile in quanto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 4 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dallo stesso atto di appello, dal quale emerge che in quella sede il ricorrente riferiva che gli imputati erano stati tratti a rispondere degli ordini del 31/10/2018 e del 27/11/2018 ma, senza dolersi in alcun modo di essere stato giudicato su fatti non contestati, deduceva, invece, l'asserita nullità sentenza ex art. 526 cod. proc. pen. perché asseritamente fondata su atti inutilizzabili, quale la querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Il ricorrente, invece, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U , 30/4/1997, n. 6402, 14v. 207944).

La Corte territoriale, pur senza nascondere scetticismo in ordine all'assoluzione degli imputati dal reato di sostituzione di persona, con un percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici ha comunque evidenziato che, anche a voler ritenere la sostituzione di persona non ascrivibile né al [OSCURATO:PERSONA] né al coimputato [OSCURATO:PERSONA], bensì ad eventuali altri correi, doveva ritenersi evidente la loro consapevole partecipazione agli artifici e raggiri in virtù della ricezione della merce indirizzata a società che con loro non aveva alcun rapporto, indicando nella seconda occasione un indirizzo diverso da quello della sede della società per la prima consegna, pur avendo evidenziato le conversazioni captate che i destinatari della merce in entrambe le occasioni erano le stesse persone, ed essendo stato identificato dai carabinieri il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando si incontrò con il corriere che trasportava la merce per la consegna.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il primo motivo e la dichiarazione di inammissibilità nel resto. Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi dì ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale dì Milano che lo aveva riconosciuto colpevole di una pluralità di episodi di truffa in continuazione tra loro, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riqualificando quale tentativo di truffa l'ultimo degli episodi in continuazione, commesso il 23/11/2018, in quanto in tale occasione l'intervento della P.G. aveva impedito la consegna degli pneumatici, oggetto dei reati di cui si tratta, ed ha quindi rideterminato la pena nella misura ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge. Il ricorso si fonda su due motivi: 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, assumendo il ricorrente che "la Corte di Appello (così come il Tribunale in sede di primo grado) ha ritenuto di condannare gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per il fatto di truffa (riqualificato in sentenza nella forma del tentativo) in relazione ad una partita di merce ordinata in data 23/11/2018, in consegna il 29/11/2018 ed intercettata dalle forze dell'ordine, come ricostruito in corso di causa". Assume il ricorrente che "come già evidenziato nell'atto di appello" gli imputati erano stati tratti a rispondere degli ordini del 31/10/2018 e del 27/11/2018, effettuati fittiziamente per conto della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rispettivamente per 5 e 101 pneumatici, mentre la sentenza di appello avrebbe fatto riferimento anche ad un'ulteriore richiesta di acquisto inoltrata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente si duole che gli atti non siano stati trasmessi con ordinanza al pubblico ministero, non avendo questo provveduto a modificare il capo di imputazione e, nel difetto, deduce la violazione della sentenza impugnata per difetto di correlazione con l'imputazione. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa, a fronte di un'assoluzione, fin dal primo grado, dal delitto di sostituzione di persona di cui al capo B), che integra una delle condotte attraverso le quali si sarebbe realizzato l'elemento materiale della truffa. La Corte di appello ha motivato, sul punto, con riferimento alla consapevolezza -quantomeno - in ordine alle modalità di esecuzione degli artifici e raggiri, "resa evidente ....dalla ricezione della merce indirizzata a società a loro estranea in luogo che nulla aveva a che vedere con detta società, e la condotta posta in essere causalmente rilevante per la consumazione del reato", ricostruzione che si deduce essere contraddittoria ed illogica. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di impugnazione, in particolare, è inammissibile in quanto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 4 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dallo stesso atto di appello, dal quale emerge che in quella sede il ricorrente riferiva che gli imputati erano stati tratti a rispondere degli ordini del 31/10/2018 e del 27/11/2018 ma, senza dolersi in alcun modo di essere stato giudicato su fatti non contestati, deduceva, invece, l'asserita nullità sentenza ex art. 526 cod. proc. pen. perché asseritamente fondata su atti inutilizzabili, quale la querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Il ricorrente, invece, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U , 30/4/1997, n. 6402, 14v. 207944). La Corte territoriale, pur senza nascondere scetticismo in ordine all'assoluzione degli imputati dal reato di sostituzione di persona, con un percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici ha comunque evidenziato che, anche a voler ritenere la sostituzione di persona non ascrivibile né al [OSCURATO:PERSONA] né al coimputato [OSCURATO:PERSONA], bensì ad eventuali altri correi, doveva ritenersi evidente la loro consapevole partecipazione agli artifici e raggiri in virtù della ricezione della merce indirizzata a società che con loro non aveva alcun rapporto, indicando nella seconda occasione un indirizzo diverso da quello della sede della società per la prima consegna, pur avendo evidenziato le conversazioni captate che i destinatari della merce in entrambe le occasioni erano le stesse persone, ed essendo stato identificato dai carabinieri il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando si incontrò con il corriere che trasportava la merce per la consegna. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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