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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 28586/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Cina avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito il difensore avv.to Interrante che si richiama ai motivi principali ed ai motivi aggiunti depositati; letta la memoria di replica della difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 25 gennaio 2024, il Tribunale di Padova, respingeva le istanze di riesame avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo tribunale in data 7 novembre 2023, in relazione ai reati di associazione a delinquere e riciclaggio allo stesso contestati e nei confronti del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. il 7-12-2023.

L'indagato, in particolare, era accusato di avere riciclato i proventi dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta ed omessa dichiarazione attraverso alcune società greche ritenute nella sua disponibilità di fatto.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Interrante, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - erronea applicazione degli articoli 648 quater codice penale nonché 321, 322 e 324 codice procedura penale nella parte in cui si era ritenuto rispettato il principio di proporzionalità e violazione ex articolo 606 lettera b) codice procedura penale; al proposito, si deduceva che essendo stato disposto il vincolo cautelare reale della somma di euro 20.660, pari al 2°/0 dell'importo che le società del sodalizio criminale avevano corrisposto a quelle greche, non si era tenuto conto che non era mai stato accertato che il ricorrente avesse ottenuto dalle somme oggetto di riciclaggio un'utile pari alla somma in sequestro ed, in ogni caso, il calcolo del profitto del 2°/o aveva riguardato anche fatture di società che non erano ricomprese nel perimetro dell'imputazione mossa all'indagato; ancora, si deduceva che la polizia giudiziaria non era stata in grado di quantificare con esattezza l'ammontare delle somme di denaro oggetto di riciclaggio cosicché, l'importo stabilito a titolo di percentuale, doveva ritenersi totalmente privo di riscontro mancando l'esatta individuazione del profitto illecito da sottoporre a sequestro; sul punto, la motivazione del tribunale del riesame doveva ritenersi meramente apparente; risultava quindi violato il principio di proporzionalità posto che la misura del sequestro preventivo deve essere pari alla misura del prezzo o del profitto del reato non potendo disporsi sequestri per importi superiori o comunque indeterminati; in ogni caso, l'importo del profitto doveva individuarsi nella somma pari ad euro 4063, non potendo farsi riferimento alle società Cedat 2009 e Cedat 2018 che non compaiono nei capi di imputazione da due a 25; - inosservanza degli articoli 125, 253 e 355 codice procedura penale nella parte in cui si era ritenuto il decreto di sequestro probatorio sufficientemente motivato non essendo stato specificato nel provvedimento il delitto presupposto del reato di riciclaggio contestato all'indagato; al proposito si deduceva la nullità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente la contestualità dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo per informare il ricorrente delle imputazioni a suo carico anche in relazione al provvedimento di sequestro probatorio, trattandosi di provvedimenti autonomi e distinti; - inosservanza degli articoli 125, 253 e 355 codice procedura penale nella parte in cui era stato ritenuto legittimo il sequestro probatorio del telefono del ricorrente non essendo stata fornita spiegazione se detto apparecchio fosse cosa pertinente al reato o se gli esiti delle indagini informatiche potessero essere utili ai fini dell'accertamento del fatto; la presenza all'interno dell'apparecchio telefonico di dati sensibili e riservati del tutto estranei alle ipotesi in contestazione rendeva illegittimo il sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è proposto per doglianze non consentite e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.Ed invero il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01).

Nel caso in esame non appare sussistere l'ipotesi della motivazione insussistente o meramente apparente posto che, il tribunale del riesame cautelare reale, ha comunque esplicitato adeguatamente le ragioni della propria decisione in relazione alla proporzionalità del sequestro disposto, che si contesta con il primo motivo, sottolineando, a pagina 8 del provvedimento impugnato, come il calcolo che portava all'emissione del sequestro per l'importo di C 20.000 circa, doveva ritenersi essere stato effettuato in misura prudenziale ed al ribasso, rispetto, sia al complesso delle somme movimentate e provenienti dalle fatturazioni per operazioni inesistenti, che dal complessivo e totale profitto realizzato dal ricorrente.

Ed a fronte di tale specifica motivazione il ricorso propone doglianze sotto il profilo della illegittimità della valutazione che non sono deducibili nella presente sede.

2. Quanto al secondo motivo in tema di legittimità del sequestro probatorio sotto il profilo del difetto di motivazione dello stesso per omessa indicazione dei reati presupposto del riciclaggio contestato a carico del Lu, va ricordato come secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01); in applicazione di detto principio si è successivamente statuito come l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 - 01).

Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi al caso del sequestro probatorio disposto su cose pertinenti il reato di riciclaggio, deve portare ad escludere che lo stesso debba necessariamente contenere anche l'esatta individuazione del delitto presupposto oltre che la precisa descrizione dello stesso, essendo sufficiente il richiamo alle attività di sostituzione o trasferimento di denaro o beni oggetto di precedenti attività delittuose.

Inoltre, va altresì sottolineato come l'impugnata ordinanza motivi circa la pertinenzialità delle cose sequestrate alle indagini in corso con motivazione che non appare censu-rabile nella presente Sede di legittimità.

3. Infine, in relazione alla doglianza relativa al sequestro dell'apparecchio cellulare, va rammentato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez.

U, n. 40963 del 20/07/2017, Rv. 270497 - 01).

Orbene, nel caso in esame, a fronte di una specifica affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa l'imminente restituzione del cellulare previa copia forense, il ricorso nulla di specifico assume né in relazione alla mancata effettuazione di tale attività né con riguardo all'interesse specifico del Lu alla esclusiva disponibilità di alcuni e specifici dati, che non vengono neppure indicati e che sarebbero stati contenuti proprio in quell'apparecchio.

Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 3 luglio 2024 CONSIGLIE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Cina avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito il difensore avv.to Interrante che si richiama ai motivi principali ed ai motivi aggiunti depositati; letta la memoria di replica della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25 gennaio 2024, il Tribunale di Padova, respingeva le istanze di riesame avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo tribunale in data 7 novembre 2023, in relazione ai reati di associazione a delinquere e riciclaggio allo stesso contestati e nei confronti del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. il 7-12-2023. L'indagato, in particolare, era accusato di avere riciclato i proventi dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta ed omessa dichiarazione attraverso alcune società greche ritenute nella sua disponibilità di fatto. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Interrante, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - erronea applicazione degli articoli 648 quater codice penale nonché 321, 322 e 324 codice procedura penale nella parte in cui si era ritenuto rispettato il principio di proporzionalità e violazione ex articolo 606 lettera b) codice procedura penale; al proposito, si deduceva che essendo stato disposto il vincolo cautelare reale della somma di euro 20.660, pari al 2°/0 dell'importo che le società del sodalizio criminale avevano corrisposto a quelle greche, non si era tenuto conto che non era mai stato accertato che il ricorrente avesse ottenuto dalle somme oggetto di riciclaggio un'utile pari alla somma in sequestro ed, in ogni caso, il calcolo del profitto del 2°/o aveva riguardato anche fatture di società che non erano ricomprese nel perimetro dell'imputazione mossa all'indagato; ancora, si deduceva che la polizia giudiziaria non era stata in grado di quantificare con esattezza l'ammontare delle somme di denaro oggetto di riciclaggio cosicché, l'importo stabilito a titolo di percentuale, doveva ritenersi totalmente privo di riscontro mancando l'esatta individuazione del profitto illecito da sottoporre a sequestro; sul punto, la motivazione del tribunale del riesame doveva ritenersi meramente apparente; risultava quindi violato il principio di proporzionalità posto che la misura del sequestro preventivo deve essere pari alla misura del prezzo o del profitto del reato non potendo disporsi sequestri per importi superiori o comunque indeterminati; in ogni caso, l'importo del profitto doveva individuarsi nella somma pari ad euro 4063, non potendo farsi riferimento alle società Cedat 2009 e Cedat 2018 che non compaiono nei capi di imputazione da due a 25; - inosservanza degli articoli 125, 253 e 355 codice procedura penale nella parte in cui si era ritenuto il decreto di sequestro probatorio sufficientemente motivato non essendo stato specificato nel provvedimento il delitto presupposto del reato di riciclaggio contestato all'indagato; al proposito si deduceva la nullità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente la contestualità dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo per informare il ricorrente delle imputazioni a suo carico anche in relazione al provvedimento di sequestro probatorio, trattandosi di provvedimenti autonomi e distinti; - inosservanza degli articoli 125, 253 e 355 codice procedura penale nella parte in cui era stato ritenuto legittimo il sequestro probatorio del telefono del ricorrente non essendo stata fornita spiegazione se detto apparecchio fosse cosa pertinente al reato o se gli esiti delle indagini informatiche potessero essere utili ai fini dell'accertamento del fatto; la presenza all'interno dell'apparecchio telefonico di dati sensibili e riservati del tutto estranei alle ipotesi in contestazione rendeva illegittimo il sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è proposto per doglianze non consentite e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.Ed invero il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01). Nel caso in esame non appare sussistere l'ipotesi della motivazione insussistente o meramente apparente posto che, il tribunale del riesame cautelare reale, ha comunque esplicitato adeguatamente le ragioni della propria decisione in relazione alla proporzionalità del sequestro disposto, che si contesta con il primo motivo, sottolineando, a pagina 8 del provvedimento impugnato, come il calcolo che portava all'emissione del sequestro per l'importo di C 20.000 circa, doveva ritenersi essere stato effettuato in misura prudenziale ed al ribasso, rispetto, sia al complesso delle somme movimentate e provenienti dalle fatturazioni per operazioni inesistenti, che dal complessivo e totale profitto realizzato dal ricorrente. Ed a fronte di tale specifica motivazione il ricorso propone doglianze sotto il profilo della illegittimità della valutazione che non sono deducibili nella presente sede. 2. Quanto al secondo motivo in tema di legittimità del sequestro probatorio sotto il profilo del difetto di motivazione dello stesso per omessa indicazione dei reati presupposto del riciclaggio contestato a carico del Lu, va ricordato come secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01); in applicazione di detto principio si è successivamente statuito come l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 - 01). Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi al caso del sequestro probatorio disposto su cose pertinenti il reato di riciclaggio, deve portare ad escludere che lo stesso debba necessariamente contenere anche l'esatta individuazione del delitto presupposto oltre che la precisa descrizione dello stesso, essendo sufficiente il richiamo alle attività di sostituzione o trasferimento di denaro o beni oggetto di precedenti attività delittuose. Inoltre, va altresì sottolineato come l'impugnata ordinanza motivi circa la pertinenzialità delle cose sequestrate alle indagini in corso con motivazione che non appare censu-rabile nella presente Sede di legittimità. 3. Infine, in relazione alla doglianza relativa al sequestro dell'apparecchio cellulare, va rammentato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Rv. 270497 - 01). Orbene, nel caso in esame, a fronte di una specifica affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa l'imminente restituzione del cellulare previa copia forense, il ricorso nulla di specifico assume né in relazione alla mancata effettuazione di tale attività né con riguardo all'interesse specifico del Lu alla esclusiva disponibilità di alcuni e specifici dati, che non vengono neppure indicati e che sarebbero stati contenuti proprio in quell'apparecchio. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 3 luglio 2024 CONSIGLIE
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