CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VINCENTI;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NASO2826 GIUSEPPINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimate –avverso la sentenza n. 497/2023 della CORTE D'APPELLOdi PALERMO, depositata il 07/06/2023 R.G.N. 832/2021;Numero registro generale 24503/2023Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 24341/2026Data pubblicazione 31/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro n. 497/2023,che aveva rigettato l’appello e confermato la decisione del Tribunale di Palermo.In primo grado, il Tribunale aveva accolto il ricorso proposto dalle lavoratrici(Costa, Paxia, Ventimiglia, Canale, Pitasi, Naso e Ciresi), già dipendenti dellasocietà, condannando quest’ultima al pagamento, in favore di ciascuna, dellasomma di euro 1.673,10 oltre accessori a titolo di retribuzione per il periodocompreso tra luglio e dicembre 2015.2. La decisione era fondata sull’accertamento che i rapporti di lavoro erano statisospesi con prospettato ricorso alla CIGS, senza che le lavoratrici avesseropercepito la relativa indennità, e che la società non era stata ammessa a fruire dellacassa integrazione, con conseguente permanenza dell’obbligo retributivo. Lasocietà datrice aveva dedotto che la sospensione dell’attività lavorativa era dipesadalla improvvisa sospensione del servizio di pulizia da parte del DipartimentoRegionale dell’Energia e che, in tale contesto, era stato concluso un accordosindacale in data 29 luglio 2015 per il ricorso alla CIGS in deroga.3. Le lavoratrici avevano invece sostenuto che la società non avessevalidamente ottenuto la CIGS e che, pertanto, la sospensione non fosse idonea aesonerarla dall’obbligo retributivo.La Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto cheil verbale sindacale non integrasse un accordo di sospensione dei rapporti di lavoro,Numero registro generale 24503/2023Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 24341/2026Data pubblicazione 31/07/2026che il mancato conseguimento della CIGS non incidesse sugli obblighi retributivi eche non fosse provata un’impossibilità della prestazione idonea a giustificare lasospensione.4. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione articolatoin cinque motivi.5. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.6. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della decisione, ha riservato il deposito della motivazionenel termine di giorni sessanta ai sensi dell’art. 380 bis 1. cod.proc.civ.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1463 e 1464 c.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbeerroneamente escluso la sussistenza di una impossibilità sopravvenuta dellaprestazione non imputabile, derivante dalla sospensione dell’appalto di pulizia daparte del Dipartimento regionale, evento ritenuto imprevedibile e incidentesull’organizzazione produttiva.Contesta, inoltre, la qualificazione della sospensione come unilaterale e laritenuta insufficienza della prova dell’impatto economico, sostenendo che il giudicedi appello non avrebbe correttamente applicato i criteri normativi e interpretativi inmateria.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per avere la Corte di appello reso unamotivazione per relationem, limitandosi a richiamare la decisione di primo gradosenza esaminare le specifiche doglianze e la documentazione prodotta.Secondo la ricorrente, il percorso logico-argomentativo risulta carente, illogicoe non idoneo a rendere intellegibile la ratio decidendi, con conseguenteconfigurabilità di una motivazione apparente.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1206, 1218 e 1256c.c., sostenendo che la Corte territoriale ha erroneamente escluso la rilevanza dellasospensione dell’appalto quale causa di impossibilità della prestazione lavorativa.Numero registro generale 24503/2023Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 24341/2026Data pubblicazione 31/07/2026Si deduce che tale evento, esterno, imprevedibile e non imputabile, avrebbedovuto escludere l’obbligo retributivo, mentre la Corte ne avrebbe minimizzato laportata, ricondurlo erroneamente alla gestione imprenditoriale.4. Con il quarto motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.115 c.p.c., per avere la Corte di appello deciso la controversia senza considerare ladocumentazione prodotta dalla società, in particolare relativa alla domanda di CIGSe al verbale sindacale.La ricorrente lamenta che la decisione sia stata fondata su elementi parziali enon su una valutazione globale del compendio probatorio.5. Con il quinto motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., lamentando la sussistenza di una motivazioneapparente, carente e illogica.Secondo la prospettazione, la Corte territoriale avrebbe utilizzatoargomentazioni generiche e inidonee a rendere percepibile il percorso logicoseguito, senza esaminare le difese e la documentazione della società, conconseguente impossibilità di controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.6. È manifestamente infondato il quinto motivo, da trattare in via preliminareper il carattere potenzialmente assorbente, posto che la sentenza impugnata hacompiutamente rappresentato il ragionamento logico giuridico che ha condotto allaconferma della sentenza impugnata. Alla pagina 2, la sentenza ha ribadito che ilverbale di accordo sindacale del 29 luglio 2015 non conteneva alcun accordo con ilavoratori circa la sospensione dei rapporti di lavoro ma solo l’impegno della datricedi lavoro, preso con i sindacati, di richiedere l’intervento della cassa integrazioneguadagni straordinaria in deroga ai sensi della legge 2/2009, 33/2009 e 22/2010,da cui sarebbe automaticamente derivata la sospensione per un numero di 10lavoratori operanti presso l’appalto di servizio di pulizia degli immobili delDipartimento Regionale dell’Energia. Da tale presa d’atto dei Sindacati della volontàdatoriale, ha ritenuto la Corte territoriale, non era derivata la cessazione deirapporti di lavoro, né l’annullamento degli obblighi retributivi dai quali il datore dilavoro sarebbe stato sollevato solo in caso di concessione della CIGS. La mancataNumero registro generale 24503/2023Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 24341/2026concessione della misura, inoltre, non rileva ai fini della elisione degli obblighi diData pubblicazione 31/07/2026versamento delle retribuzioni. Il rapporto di lavoro non può essere sospesounilateralmente, salvo che non ricorrano i presupposti indicati dagli artt. 1463 e1464 cod. civ. e cioè l’ipotesi dell’impossibilità della prestazione lavorativa totale oparziale, che spetta al datore di lavoro provare, senza che a tal fine assuma rilievol’esistenza di eventi riconducibili alla propria sfera organizzativa e gestionale. Nellaspecie, lo stesso datore di lavoro aveva fatto riferimento alla sospensionedell’appalto relativo alle pulizie presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’Energia,definito di notevole importanza, e giudicato di “immediato impatto sulla gestioneeconomica e produttiva della società”. Si trattava, secondo la Corte, al più di unacausa di contrazione dell’attività, da solo insufficiente a dimostrare l’impossibilitàdi ricevere le prestazioni economiche di cui si tratta.7. I restanti motivi, pure infondati, vanno trattati congiuntamente in quantoconnessi.Va preliminarmente ricordato, come costantemente affermato da questa Corte,che non costituiscono cause giustificative del rifiuto della prestazione lavorativa,ovvero della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relativeconseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro e dell'obbligo dellostesso di risarcire il danno corrispondenti alle retribuzioni dovute nel periodo - lesituazioni ostative riguardanti la persona del datore di lavoro o la gestione ol'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore dilavoro un'ipotesi di assoluta impossibilita, a lui non imputabile, di collaborareall'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamentorientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr., per tutte, Cass. n.6136 del 26/03/2004 (Rv. 571594 - 01); Cass. 20 gennaio 2001, n. 831, conriferimento ad una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui, in presenza di unasospensione, disposta dal datore di lavoro, di una parte dei dipendenti in relazionead una situazione di calo delle commesse e crisi del mercato, il giudice di merito,con sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che tale situazione noncostituisse un'idonea causa di impossibilità delle prestazioni e quindi - in relazioneNumero registro generale 24503/2023Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 24341/2026anche al non accoglimento, allo stato, della domanda di ammissione alla cassaData pubblicazione 31/07/2026integrazione guadagni straordinaria - ha condannato il datore di lavoro alpagamento delle retribuzioni maturate).8. Di questo principio, pienamente condiviso dal Collegio in assenza di valideargomentazioni contrarie, ha fatto puntuale applicazione la sentenza impugnata, laquale, dopo aver preso atto che, in carenza di un provvedimento autorizzatorio inordine al ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, occorreva limitarsia verificare, nei limiti di quanto allegato dalla società appellante, se sussistessenella specie una situazione di impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione,imputabile alla parte datrice, ha affermato che tanto non risultava dagli elementi indecisione, ritenuto che l’accettazione delle prestazioni lavorative fosse impossibile.9. Inoltre, per quanto sopra riferito sulla insussistenza di un potere unilateraledi sospensione del rapporto di lavoro, in difetto di prova dei presupposti richiestidagli artt. 1463 e 1464 c.c. per determinare l’impossibilità oggettiva di ricevere leprestazioni, non assume rilevanza la circostanza, prospettata in ricorso delleeventuali irregolarità del procedimento amministrativo relativo all’iter diconcessione della CIGS.10. Questa Corte ha pure affermato (Cass. n. 9635 del 16/06/2003 (Rv. 564314- 01) che fino all'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento diintegrazione salariale, come pure dopo l'emanazione del provvedimento di diniegodi tale ammissione, i rapporti fra datore di lavoro e lavoratori sospesi, inerendo aposizioni di diritto soggettivo non incise dalla normativa speciale in materia di cassaintegrazione guadagni, sono regolati dal diritto comune, con la conseguenza, inparticolare, che la legittimità o meno delle sospensioni dal lavoro unilateralmentedisposte dall'imprenditore deve essere valutata alla stregua delle norme in tema disopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa. Ne derivaulteriormente che quando quest'ultima - secondo la valutazione istituzionalmenterimessa al giudice di merito, incensurabile se adeguatamente motivata - siadivenuta inutilizzabile non nell'aspetto economico o per deficienze diNumero registro generale 24503/2023Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 24341/2026programmazione, di previsione o di organizzazione aziendale, bensì per un fattoData pubblicazione 31/07/2026sopravvenuto non prevedibile, il datore di lavoro non incorre in responsabilità perl'unilaterale sospensione da lui disposta e, in particolare, non è tenuto al pagamentodelle retribuzioni per il periodo di sospensione.11. Nella specie, la sentenza impugnata ha rilevato, con motivazione neanchedimostrare che l'inadempimento non era dipeso da sua colpa ma da fatto ad essanon imputabile, perché si è limitata ad un generico riferimento al decreto disospensione dell’appalto.12. La Corte, inoltre, ha interpretato il testo dell’accordo sindacale del 29 luglio2015, ritenendo che lo stesso non contenesse accordi di sospensione del rapportodi lavoro intercorsi con i lavoratori, ma solo comunicazioni dirette ai sindacati chehanno preso atto della volontà datoriale, per cui non si comprende il senso dellacritica contenuta nel quarto motivo, il quale allude alla mancata considerazione delverbale del 29 luglio 2015 e del provvedimento di sospensione dell’appalto che loaveva preceduto. In realtà, il motivo attraverso la denuncia di una violazionedell’art. 115 cod.proc.civ., mira palesemente a sovvertire l’esito dell’apprezzamentodei contenuti del documento e dunque va ritenuto estraneo al perimetro dei vizideducibili in questa sede.13. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese delgiudizio, essendo le lavoratrici rimaste intimate.Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreNumero registro generale 24503/2023Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 24341/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normaData pubblicazione 31/07/2026dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 24503/2023Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 24341/2026Data pubblicazione 31/07/2026