CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16026/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6742/21 del 14/04/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la discussione orale in presenza ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso relativamente al terzo motivo di ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano del 23 novembre 2020, ha confermato la responsabilità del ricorrente per quattro reati di truffa consistiti nella vendita di automobili con incasso del prezzo e mancata consegna delle autovetture alle persone offese. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi: 1) mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni difensive contenute nei motivi aggiunti all'atto di appello, con i quali era stato sostenuto - anche attraverso dichiarazioni di un testimone e la produzione di una sentenza irrevocabile di assoluzione del ricorrente resa in altro procedimento per fatto analogo a quelli per cui si procede - che l'imputato sarebbe stato inconsapevole esecutore dei fatti attribuibili ad altro soggetto reale artefice delle truffe, tale Dario, rimasto non identificato ma che era certamente entrato in contatto con una delle persone offese; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte avrebbe duplicato gli aumenti per la gravità del danno, criterio utilizzato per la determinazione della pena base oltre che per dare corpo alla specifica aggravante; 3) violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte raddoppiato rispetto al primo grado l'aumento per la circostanza aggravante del rilevante danno; 4) vizio della motivazione per avere la Corte inflitto in dispositivo una pena più alta di quella indicata nella motivazione. 3. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati. 4. Non è fondato il primo motivo. La Corte, con considerazioni di merito prive di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, ha valutato il contenuto dei motivi aggiunti e la tesi difensiva ivi rappresentata, ammettendo che potesse essere stato responsabile della truffa anche altro soggetto a nome Dario, presente in alcune occasioni, il quale, tuttavia, aveva eventualmente agito in concorso con il ricorrente e senza escludere la di lui responsabilità, posto che quest'ultimo, come emerso a seguito di dati di fatto non rivedibili in questa sede, era formale intestatario della ditta, era un commerciante, era stato protagonista di alcune trattative, era titolare del conto corrente a lui intestato che aveva ricevuto gli importi delle truffe, aveva intascato il denaro senza restituirlo alle vittime rendendosi irreperibile. Su tali dati il ricorso sorvola. 5. E' infondato anche il secondo motivo. La pena base è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale anche in ragione della «mancata resipiscenza dell'imputato», con riferimento, quindi, ad uno dei parametri previsti dalla legge che il ricorrente non considera se non del tutto genericamente per sostenere il suo assunto. 6. E' fondato il terzo motivo. Può dirsi oramai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il divieto di reformatio in peius debba riguardare tutti gli elementi del calcolo del trattamento sanzionatorio e non soltanto il risultato finale; principio di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 33752 del 2013, Papola, cui hanno fatto seguito altre sentenze di contenuto conforme (Sez. 2, n. 44332 del 15/10/2013, Ardizzone, Rv. 257444; Sez. 2, n. 45973 del 18/10/2013, A., Rv. 257522). Nel caso in esame, il primo giudice aveva inflitto sulla pena base un aumento di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa in ragione della circostanza aggravante del rilevante danno di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. La Corte di appello ha, invece, inflitto, per tale aggravante, un aumento maggiore, pari a mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, che deve ritenersi non consentito in applicazione del principio di diritto prima ricordato. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, l'aumento di pena per la menzionata aggravante può essere determinato in misura di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa, da ridurre per il rito abbreviato nei termini complessivi appresso precisati. 7. E' fondato anche il quarto motivo. Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata risulta che la pena finale è stata determinata in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa e che, invece, nel dispositivo della sentenza la pena è indicata in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa.Nel caso in esame, il Collegio ritiene che si possa applicare la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice nel determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8916 del 08/02/2011, P., Rv. 249654). L'odierna statuizione non può essere effettuata ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., stante il concomitante annullamento della sentenza in accoglimento del terzo motivo. 8. A fronte di quanto evidenziato a proposito del terzo e quarto motivo di ricorso e del calcolo della pena effettuato a fg. 6 della sentenza impugnata, la pena finale può essere rideterminata in anni uno, mesi undici di reclusione ed euro 1100 di multa, ridotta per il rito abbreviato ad anni 1, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 733 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni uno, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 733,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.03.2023 Il Consigliere estens