Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29938/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

aio [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 17 marzo 2022, rep. n. 65104, e la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 17 marzo 2022, rep. n. 65104, nella qualità di beneficiaria della scissione parziale della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 19 dicembre 2019, rep. n. 60397, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate (presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e Tributario ”), giusta procure in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] GEOTERMICIl’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Toscana il 27ottobre 2021, n. 1196 /01/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 8 ottobre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (quest’ultima nella qualità di beneficiaria in corso di causa della scissione parziale della “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) hannoproposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 27ottobre 2021, n. 1196/01/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale (che era stata incrementata da € 15.368,00 ad € 1

05. 00 0,00 ) a seguito di procedura “DOCFA”del 13 aprile 2016 ( quindi, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), con riguardo alla centrale geotermica denominata “Bagnolo 3” in Comune di [OSCURATO:PERSONA](GR) e censita in catasto con la categoria D/1 e leparticelle 147 e 174 del folio 18 , di cui la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” era stata proprietaria fino al 31 dicembre 2019 e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” era proprietaria dall’1 gennaio 2020, ha rigettato l’appello proposto dalla “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto il 13 dicembre 2017, n. 430/02/2017, con co mpensazione d elle spese giudiziali;

2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario –sul presupposto che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione dovessero avere rilevanza per l’attribuzione della rendita catastale ( per l’equiparabilità alle miniere), alla pari dei vapordotti, de gli alternatori e deitrasformatori; 3.l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

4. le ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato a quattro motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione illogica e contraddittoria, a causa dell’incomprensibilità della ratio decidendi, anche in considerazione del contrasto con il dispositivo, essendo stato rigettato l’appello nonostante l’affermazione dell’irrilevanza catastale dei pozzi geotermici di estrazione e reiniezione; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado, pronunziandosi anche in relazione alla rilevanza catastale dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori, ancorché tali impianti fossero estranei al thema decidendum, non essendo stata dedotta tale questione con i motivi di appello;1.3 con il terzo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato dal giudice di secondo grado il secondo motivo ed il terzo motivo di appello (circa l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà di vapordotti, alternatori e trasformatori, sulla base delle risultanze di una perizia di parte) sul rilievo che i mezzisi sostanziavano in considerazioni astratte senza alcuna specificazione sulla concreta quantificazione dei costi e sul deprezzamento da contrapporre alla stima dell’amministrazione finanziaria, non tenendo conto del richiamo alle conclusioni della periziadi parte; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul quarto motivo di appello (circa l’esorbitanza della rendita catastale all’esito della rettifica rispetto alle conclusioni della perizia di parte); 2.il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi; 2.1 effettivamente, nonostante la premessa dell’infondatezza dell’appello, coerente con il dispositivo della sentenza impugnata, una parte della motivazione risulta del tutto incompatibile con il rigetto del motivo principale dell’appello, avente ad oggetto l’irrilevanza catastale dei pozzi di estrazione o reiniezione; 2.2 in particolare, nella prima parte della motivazione, i pozzi geotermici vengono definiti elementi costitutivi della miniera e, come tali, espressamente esclusi dalla stima catastale, con un’affermazione che è, dunque, inconciliabile sia con la premessa dell’infondatezza dell’appello sia con il dispositivo di rigetto integrale dell’appello; 2.3 aciò si aggiunga che il rigetto dell’ulteriore motivo, avente ad oggetto la determinazione dei costi e la sovrastima del valore dei pozzi geotermici , presuppone, invece, l’inclusione nella stima catastale dei pozzi di estrazione e reiniezione ed il conseguente rigetto del motivo avente ad oggetto la loro irrilevanza catastale, sicché risulta impossibile attribuire prevalenza alle argomentazioni, sia pure ben sviluppate ed esaustive, in ordine alla irrilevanza catastale dei pozzi di estrazione e reiniezione, contenute nella motivazione, rispetto al dispositivo, qualificando il contenuto di quest’ultimo come mero errore materiale, visto non si riesce ad individuare l’effettivo contenuto della decisione.

2.4. la sentenza impugnata è, dunque, nulla, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 6^-1, 27 giugno 2017, n. 16014;Cass., Sez. 2^, 12marzo 2018, n. 5939; Cass., Sez. 6^ - 5, 17 ottobre 2018, n. 26074; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 614; Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2020, n. 28088; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11689; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28971; Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2022, n. 31301; Cass., Sez. 6^-5, 21 novembre 2022, n. 34141; Cass., Sez. 6^-5, 19 dicembre 2022, n. 37079);

3. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, apprezzandosi la fondatezza del primo motivoe l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivoe dichiara l’assorbimento dei restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione a l motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aio [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 17 marzo 2022, rep. n. 65104, e la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 17 marzo 2022, rep. n. 65104, nella qualità di beneficiaria della scissione parziale della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 19 dicembre 2019, rep. n. 60397, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate (presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e Tributario ”), giusta procure in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] GEOTERMICIl’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Toscana il 27ottobre 2021, n. 1196 /01/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 8 ottobre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (quest’ultima nella qualità di beneficiaria in corso di causa della scissione parziale della “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) hannoproposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 27ottobre 2021, n. 1196/01/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale (che era stata incrementata da € 15.368,00 ad € 1 05. 00 0,00 ) a seguito di procedura “DOCFA”del 13 aprile 2016 ( quindi, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), con riguardo alla centrale geotermica denominata “Bagnolo 3” in Comune di [OSCURATO:PERSONA](GR) e censita in catasto con la categoria D/1 e leparticelle 147 e 174 del folio 18 , di cui la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” era stata proprietaria fino al 31 dicembre 2019 e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” era proprietaria dall’1 gennaio 2020, ha rigettato l’appello proposto dalla “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto il 13 dicembre 2017, n. 430/02/2017, con co mpensazione d elle spese giudiziali; 2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario –sul presupposto che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione dovessero avere rilevanza per l’attribuzione della rendita catastale ( per l’equiparabilità alle miniere), alla pari dei vapordotti, de gli alternatori e deitrasformatori; 3.l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. le ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato a quattro motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione illogica e contraddittoria, a causa dell’incomprensibilità della ratio decidendi, anche in considerazione del contrasto con il dispositivo, essendo stato rigettato l’appello nonostante l’affermazione dell’irrilevanza catastale dei pozzi geotermici di estrazione e reiniezione; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado, pronunziandosi anche in relazione alla rilevanza catastale dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori, ancorché tali impianti fossero estranei al thema decidendum, non essendo stata dedotta tale questione con i motivi di appello;1.3 con il terzo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato dal giudice di secondo grado il secondo motivo ed il terzo motivo di appello (circa l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà di vapordotti, alternatori e trasformatori, sulla base delle risultanze di una perizia di parte) sul rilievo che i mezzisi sostanziavano in considerazioni astratte senza alcuna specificazione sulla concreta quantificazione dei costi e sul deprezzamento da contrapporre alla stima dell’amministrazione finanziaria, non tenendo conto del richiamo alle conclusioni della periziadi parte; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul quarto motivo di appello (circa l’esorbitanza della rendita catastale all’esito della rettifica rispetto alle conclusioni della perizia di parte); 2.il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi; 2.1 effettivamente, nonostante la premessa dell’infondatezza dell’appello, coerente con il dispositivo della sentenza impugnata, una parte della motivazione risulta del tutto incompatibile con il rigetto del motivo principale dell’appello, avente ad oggetto l’irrilevanza catastale dei pozzi di estrazione o reiniezione; 2.2 in particolare, nella prima parte della motivazione, i pozzi geotermici vengono definiti elementi costitutivi della miniera e, come tali, espressamente esclusi dalla stima catastale, con un’affermazione che è, dunque, inconciliabile sia con la premessa dell’infondatezza dell’appello sia con il dispositivo di rigetto integrale dell’appello; 2.3 aciò si aggiunga che il rigetto dell’ulteriore motivo, avente ad oggetto la determinazione dei costi e la sovrastima del valore dei pozzi geotermici , presuppone, invece, l’inclusione nella stima catastale dei pozzi di estrazione e reiniezione ed il conseguente rigetto del motivo avente ad oggetto la loro irrilevanza catastale, sicché risulta impossibile attribuire prevalenza alle argomentazioni, sia pure ben sviluppate ed esaustive, in ordine alla irrilevanza catastale dei pozzi di estrazione e reiniezione, contenute nella motivazione, rispetto al dispositivo, qualificando il contenuto di quest’ultimo come mero errore materiale, visto non si riesce ad individuare l’effettivo contenuto della decisione. 2.4. la sentenza impugnata è, dunque, nulla, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 6^-1, 27 giugno 2017, n. 16014;Cass., Sez. 2^, 12marzo 2018, n. 5939; Cass., Sez. 6^ - 5, 17 ottobre 2018, n. 26074; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 614; Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2020, n. 28088; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11689; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28971; Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2022, n. 31301; Cass., Sez. 6^-5, 21 novembre 2022, n. 34141; Cass., Sez. 6^-5, 19 dicembre 2022, n. 37079); 3. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, apprezzandosi la fondatezza del primo motivoe l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivoe dichiara l’assorbimento dei restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione a l motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29938/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris