CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 43045/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 21/9/2018 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401 e condannato alla pena di sei mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna pur in assenza di elementi a supporto del profilo soggettivo del reato (che sussisterebbe solo a fronte dell'avvenuta pubblicizzazione degli incontri sportivi, con conseguente conoscibilità degli stessi, specie nel periodo estivo), oltre che di quello materiàle (non coinvolgendo incontri amichevoli). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le generiche censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parverza di una violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il Cordaro era ben consapevole dell'obbligo di presentazione a suo carico (notificatogli il 2/9/2015), e che non vi aveva ottemperato il 26/7/2016, il 31/7/2016 ed il 3/8/2016, senza addurre alcuna giustificazione; dal che, il dolo del reato. 5. A diverse conclusioni, peraltro, non può condurre l'argomento a sostegno del ricorso, secondo cui il reato si perfezionerebbe solo quando sia stata provata un'adeguata pubblicizzazione dell'evento sportivo, specie in stagione estiva; deve essere affermato, piuttosto, il principio contrario, ossia che a fronte di un incontro disputato dalla squadra interessata - valido per una qualunque competizione ufficiale, o anche amichevole (qualora, quest'ultima, non esclusa dal DASPO, quel che il ricorso non sostiene) - grava sull'interessato l'onere di provare che dello stesso non fosse stata fatta alcuna pubblicità, così da escludere il dolo. Onere che il Cordaro non ha assolto, riferendo la censura in termini del tutto ipotetici. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22 ottobre 2021 sigliere estensore- I