CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 12491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/09/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e il decreto impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con decreto del 22 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 29 settembre) ha confermato il decreto del Tribunale di Roma con il quale è stata disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale. 2. Avverso il provvedimento di appello il proposto, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso è tardivo e dunque inammissibile. 3.1. In primo luogo, va rilevato che la notifica del provvedimento della Corte di appello, effettuata al difensore a mezzo PEC, è rituale. In tema di procedimento di prevenzione, infatti, è legittimo l'utilizzo della "PEC" per le notificazioni e le comunicazioni a persona diversa dall'imputato, ai sensi degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen., eseguite sia da parte della cancelleria che dell'ufficio della Procura della Repubblica o della Procura Generale presso la Corte di Appello (Sez. 6, n. 21740 del 10 aprile 2018, Fasulo e altri, Rv. 272934); ciò alla luce dell'art. 16, comma 9, lett. c- bis) del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a tenore del quale, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti "dinanzi ai tribunali e alle corti di appello", possano essere operate con la 'PEC' le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale (così, Sez. 5, n. 3181 del 14 novembre 2018 dep 2019, Raffaelli, Rv. 275411- 01, pag. 2 s.). 3.2. Ciò premesso, risulta che il decreto per il giudizio di appello è stato notificato al difensore di fiducia del proposto, avvocato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo PEC il 29 settembre 2022 e a Moraldi, a mani proprie, il 4 ottobre. Il ricorso è stato presentato al Tribunale di Frosinone il successivo 17 ottobre 2022, quando era ormai scaduto il termine di dieci giorni (dall'ultima notifica) previsto per il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello dall'articolo 10 comma 3 del d.Ig. n. 159 del 2011. 3.3. Infatti, detto termine deve essere osservato nel procedimento di prevenzione in tutti i casi per i quali non sia fissato in via autonoma un termine diverso (Così, Sez. 5, n. 23391 del 10 aprile 2022, Spinelli, Rv. 283128, in riferimento al ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da presentarsi, secondo la testuale indicazione di legge, "nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale", per il quale dunque opera il diverso termine di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.).4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec