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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 32619/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 15 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Milano in data 19 novembre 2020, di conferma della condanna in primo grado pronunciata nei confronti del ricorrente per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen..

2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo con il quale si denuncia la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen..

Si adduce, a sostegno, che l'omessa impugnazione era stata dovuta a forza maggiore, ossia era dipesa dal fuorviante contenuto della comunicazione inviata dalla Cancellaria della Corte di appello di Milano in data 20 novembre 2020, con la quale il difensore era stato informato che il verdetto emesso all'esito del giudizio era di non doversi procedere per prescrizione.

3. Con requisitoria in data 8 giugno 2022, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La circostanza di fatto, indicata come innpeditiva dell'impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano in data 19 novembre 2020, non rientra nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, per come delineate dal diritto vivente, ai fini dell'attivazione del rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen..

Infatti, la forza maggiore, che giustifica la restituzione in termini, si configura come un particolare impedimento che si presenta come assoluto - sì da rendere vano ogni sforzo dell'uomo per superarlo - e derivante da cause esterne a lui non imputabili e, in aggiunta, ove sia invocata dal difensore, oltre ad essere invincibile, deve presentare natura tale da non permettere a chi ne è raggiunto di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a disposizione del difensore stesso per compiere una determinata attività processuale (Sez. 3, n. 1716 del 16/04/1997, Rv. 208045).

2. Tanto chiarito, va preso atto che, nel caso al vaglio, pacifica la circostanza che l'imputato e il suo difensore fossero presenti all'udienza svoltasi dinanzi alla Corte di appello, giacché allontanatisi soltanto prima della lettura del dispositivo, il difensore, con un comportamento improntato a normale diligen2a (Sez.

U, n. 14991 del 11/04/2006, Rv. 233419), avvedutosi dell'incongruenza del verdetto comunicato dalla cancelleria dell'Ufficio decidente rispetto a quello ragionevolmente atteso, alla stregua di quanto evidenziato nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 2, ultimo capoverso), avrebbe dovuto acquisire copia del dispositivo ovvero recarsi presso la cancelleria del giudice stesso per compulsare il fascicolo processuale, così da conoscere il contenuto della decisione per poterla tempestivamente impugnare.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 a f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 15 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Milano in data 19 novembre 2020, di conferma della condanna in primo grado pronunciata nei confronti del ricorrente per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen.. 2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo con il quale si denuncia la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen.. Si adduce, a sostegno, che l'omessa impugnazione era stata dovuta a forza maggiore, ossia era dipesa dal fuorviante contenuto della comunicazione inviata dalla Cancellaria della Corte di appello di Milano in data 20 novembre 2020, con la quale il difensore era stato informato che il verdetto emesso all'esito del giudizio era di non doversi procedere per prescrizione. 3. Con requisitoria in data 8 giugno 2022, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La circostanza di fatto, indicata come innpeditiva dell'impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano in data 19 novembre 2020, non rientra nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, per come delineate dal diritto vivente, ai fini dell'attivazione del rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen.. Infatti, la forza maggiore, che giustifica la restituzione in termini, si configura come un particolare impedimento che si presenta come assoluto - sì da rendere vano ogni sforzo dell'uomo per superarlo - e derivante da cause esterne a lui non imputabili e, in aggiunta, ove sia invocata dal difensore, oltre ad essere invincibile, deve presentare natura tale da non permettere a chi ne è raggiunto di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a disposizione del difensore stesso per compiere una determinata attività processuale (Sez. 3, n. 1716 del 16/04/1997, Rv. 208045). 2. Tanto chiarito, va preso atto che, nel caso al vaglio, pacifica la circostanza che l'imputato e il suo difensore fossero presenti all'udienza svoltasi dinanzi alla Corte di appello, giacché allontanatisi soltanto prima della lettura del dispositivo, il difensore, con un comportamento improntato a normale diligen2a (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, Rv. 233419), avvedutosi dell'incongruenza del verdetto comunicato dalla cancelleria dell'Ufficio decidente rispetto a quello ragionevolmente atteso, alla stregua di quanto evidenziato nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 2, ultimo capoverso), avrebbe dovuto acquisire copia del dispositivo ovvero recarsi presso la cancelleria del giudice stesso per compulsare il fascicolo processuale, così da conoscere il contenuto della decisione per poterla tempestivamente impugnare. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 a f
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