CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07484/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29010/2019 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-Controricorrente e ricorrente incidentale-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia –sezione staccata di Lecce n. 418/2019 depositata il 15/2/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza n.418/2019 della Commissione tributaria Regionale della Puglia - sezionestaccata di Lecce, del 15/2/2019, con la quale, in accoglimento del ricorsoNumero registro generale 29010/2019Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 7484/2026Data pubblicazione 29/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in parziale riforma della decisione di primogrado, era stato dichiarato tassabile l’immobile di cui al foglio 169 part.lla6 sub 2 “per la sola superficie di mq 302”, denunciando la violazione efalsa applicazione della legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inapplicazione dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituita nel giudizio con controricorso conricorso incidentale avverso la medesima sentenza, eccependol’inammissibilità del ricorso principale e promuovendo proprie doglianzeavverso la decisione del giudice di seconde cure.Nelle more, le parti hanno intrapreso una trattativa per la composizionebonaria delle diverse pendenze afferenti, per varie annualità d’imposta, lamedesima fattispecie concreta, giungendo alla sottoscrizione in data5/6/2020 di atto di transazione.In forza degli adempimenti derivanti dalla predetta transazione, le partihanno rinunciato, reciprocamente, al ricorso per cassazione ed al ricorsoincidentale, con spese compensate.RAGIONI DELLA DECISIONERicorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendostati osservati tutti i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n.10140/2020).Numero registro generale 29010/2019Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 7484/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCValeria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAlessio [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCarmela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAnnachiara [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29010/2019 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-Controricorrente e ricorrente incidentale-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia –sezione staccata di Lecce n. 418/2019 depositata il 15/2/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza n.418/2019 della Commissione tributaria Regionale della Puglia - sezionestaccata di Lecce, del 15/2/2019, con la quale, in accoglimento del ricorsoNumero registro generale 29010/2019Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 7484/2026Data pubblicazione 29/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in parziale riforma della decisione di primogrado, era stato dichiarato tassabile l’immobile di cui al foglio 169 part.lla6 sub 2 “per la sola superficie di mq 302”, denunciando la violazione efalsa applicazione della legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inapplicazione dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituita nel giudizio con controricorso conricorso incidentale avverso la medesima sentenza, eccependol’inammissibilità del ricorso principale e promuovendo proprie doglianzeavverso la decisione del giudice di seconde cure.Nelle more, le parti hanno intrapreso una trattativa per la composizionebonaria delle diverse pendenze afferenti, per varie annualità d’imposta, lamedesima fattispecie concreta, giungendo alla sottoscrizione in data5/6/2020 di atto di transazione.In forza degli adempimenti derivanti dalla predetta transazione, le partihanno rinunciato, reciprocamente, al ricorso per cassazione ed al ricorsoincidentale, con spese compensate.RAGIONI DELLA DECISIONERicorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendostati osservati tutti i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n.10140/2020). P.Q.MDichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensatra le parti le spese giudiziali.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Numero registro generale 29010/2019Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 7484/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il PresidenteGiuseppe Lo SardoP.Q.MDichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensatra le parti le spese giudiziali.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Numero registro generale 29010/2019Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 7484/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]