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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 30297/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1103– 20 21 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli avv . ti [OSCURATO:PERSONA]Urso e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 2046/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicatail 23/9/2019; Ric. 2021n.1103sez.

S2 - a d. 15 - 3 - 20 23 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/3/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 23 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, sezione di Giarre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che i convenuti erano proprietari di un immobile confinante con il fabbricato di loro proprietà, ne chiesero la condanna alla rimozione di alcuni manufatti a loro dire realizzati con occupazione di porzioni in loro proprietà: in particolare, lamentarono che i convenuti, nel sopraelevare il proprio contiguo edificio, avevano appoggiato un muro (a seguito di sopraelevazione) sul muro di proprietà esclusiva di essi istanti, nonché l’occupazione di suolo con rete metallica.

Espletate c.t.u. e prova per testi, con sentenza del 30 gennaio 2017, il Tribunale di Catania, per quel che ancora qui rileva, rigettò le domande relative alla pretesa occupazione di parte dell'immobile di loro proprietà esclusiva mediante la realizzazione del muro sul lato ovest e della rete metallica su lato est.

2. Rigettando l’appello di Giangreco e Mostaccio, con sentenza n.2046/2019, la Corte d’appello di Catania, per quanto interessa in questa sede, ha osservato che il muro ad ovest dovesse presumersi comune, in applicazione dell’art.880 cod. civ. e che gli attori non avevano dimostrato il superamento della presunzione di comunione per la porzione più alta del muro, non essendo stata provata l’epoca di sopraelevazione da parte dei convenuti; ha poi escluso la collocazione della rete sul lato est oltre il confine, riportando gli elementi già evidenziati dal c.t.u. e recepiti nella sentenza dal Tribunale.

Ric. 2021n.1103sez.

S2 - a d. 15 - 3 - 20 23 - 3 -

3. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Giangreco e Mostaccio, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti denunziano la falsa applicazione dell'articolo 880 cod. civ.,lamentando un evidente errore di sussunzione.

Premessa la ricostruzione dello stato dei luoghi, rilevano che solo per il piano terra il muro era di proprietà comune, mentre per la sopraelevazione non operava la presunzione di comunione.

1.1. Il motivo è fondato.

Secondo la previsione dell’art. 880 primo comma cc “il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”.

Questo chiaro principio è stato ribadito da questa Corte: i limiti di operatività della presunzione dell’art. 880 cod. civ. sono determinati dallo stesso articolo (secondo periodo del primo comma) nel senso che il muro si presume comune fino al punto i cui uno degli edifici comincia ad essere più alto, cioè soltanto sino al punto in cui le altezze dei due edifici combaciano (Cass. Sez. 2, n. 5261 del 10/03/2006; Sez. 2, n. 4629 del 08/08/1979 ove si aggiunge che la parte del manufatto più alto è di proprietà esclusiva di colui, cui appartiene il suddetto piu alto edificio, e che questi può chiedere il rispetto delle distanze legali dal confinante che realizzi una nuova costruzione).

Nel caso di specie, laCorte d’appello di Catania pur dando atto che i convenuti Caruso e Sorbello avevano realizzato il muro del primo piano del loro fabbricato mediante « accorpamento , per una Ric. 2021n.1103sez.

S2 - a d. 15 - 3 - 20 23 - 4 - porzione,del muro» preesistente delimitante l’immobile di Giangreco e Mostaccio(v. pag. 7), non ha però considerato se il muro del piano terra, comune tra le parti, fosse stato sopraelevato dai soli attori in occasione della edificazionedel primo piano .

Tale accertamento era rilevante perché in caso di risposta positiva a tale quesito, non sarebbe stato affatto necessario pretendere la prova certa dell’epoca di sopraelevazione del fabbricato degli appellati-convenuti: il dato ormai assodato, era rappresentato dalfatto che questi ultimi avevano sopraelevato successivamente alla sopraelevazione del muroeseguita dagli attori , posto che, come pure accertato in fatto proprio dalla stessa Corte d’Appello, “ il muro dei convenuti sovrasta il sottostante muro di confine tra gli immobili per uno spessore di cm 19…”: è evidente infatti che un muro sovrastante altro muro non può che essere stato realizzato dopo quello sottostante.

Così decidendo, la Corte d’appello ha reso una decisione non conforme all’interpretazione consolidata dell’art. 880 cod. civ. n ella giurisprudenza di questa Corte.

A tali lacune rimedierà il giudice di rinvio, ricostruendo esattamente lo stato dei luoghi e l’ordine di sopraelevazione delle costruzioni dei contendenti, tenendo presente la regola posta dall’art.880 primo comma cc

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato l’omesso esame di fatto decisivo (il diverso colore delle facciate come visibile nelle fotografie acquisite e le risultanze della c.t.u. in riferimento alla fotografia n. 7.

2.1. Questo motivo è inammissibile in base all’ ultimo comma dell'art. 348 ter, cod. proc. civ., applicabile al procedimento per essere stato il giudizio d'appello introdotto dopo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]:secondo Ric. 2021n.1103sez.

S2 - a d. 15 - 3 - 20 23 - 5 - la norma,non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici, ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., le sentenze di secondo grado che confermano la decisione di primo grado (c.d.

"doppia conforme").

3. Il ricorso è perciòaccolto limitatamente al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame ; decidendo in sede di rinvio, la Corte statuirà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1103– 20 21 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli avv . ti [OSCURATO:PERSONA]Urso e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 2046/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicatail 23/9/2019; Ric. 2021n.1103sez. S2 - a d. 15 - 3 - 20 23 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/3/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 23 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, sezione di Giarre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che i convenuti erano proprietari di un immobile confinante con il fabbricato di loro proprietà, ne chiesero la condanna alla rimozione di alcuni manufatti a loro dire realizzati con occupazione di porzioni in loro proprietà: in particolare, lamentarono che i convenuti, nel sopraelevare il proprio contiguo edificio, avevano appoggiato un muro (a seguito di sopraelevazione) sul muro di proprietà esclusiva di essi istanti, nonché l’occupazione di suolo con rete metallica. Espletate c.t.u. e prova per testi, con sentenza del 30 gennaio 2017, il Tribunale di Catania, per quel che ancora qui rileva, rigettò le domande relative alla pretesa occupazione di parte dell'immobile di loro proprietà esclusiva mediante la realizzazione del muro sul lato ovest e della rete metallica su lato est. 2. Rigettando l’appello di Giangreco e Mostaccio, con sentenza n.2046/2019, la Corte d’appello di Catania, per quanto interessa in questa sede, ha osservato che il muro ad ovest dovesse presumersi comune, in applicazione dell’art.880 cod. civ. e che gli attori non avevano dimostrato il superamento della presunzione di comunione per la porzione più alta del muro, non essendo stata provata l’epoca di sopraelevazione da parte dei convenuti; ha poi escluso la collocazione della rete sul lato est oltre il confine, riportando gli elementi già evidenziati dal c.t.u. e recepiti nella sentenza dal Tribunale. Ric. 2021n.1103sez. S2 - a d. 15 - 3 - 20 23 - 3 - 3. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Giangreco e Mostaccio, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti denunziano la falsa applicazione dell'articolo 880 cod. civ.,lamentando un evidente errore di sussunzione. Premessa la ricostruzione dello stato dei luoghi, rilevano che solo per il piano terra il muro era di proprietà comune, mentre per la sopraelevazione non operava la presunzione di comunione. 1.1. Il motivo è fondato. Secondo la previsione dell’art. 880 primo comma cc “il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”. Questo chiaro principio è stato ribadito da questa Corte: i limiti di operatività della presunzione dell’art. 880 cod. civ. sono determinati dallo stesso articolo (secondo periodo del primo comma) nel senso che il muro si presume comune fino al punto i cui uno degli edifici comincia ad essere più alto, cioè soltanto sino al punto in cui le altezze dei due edifici combaciano (Cass. Sez. 2, n. 5261 del 10/03/2006; Sez. 2, n. 4629 del 08/08/1979 ove si aggiunge che la parte del manufatto più alto è di proprietà esclusiva di colui, cui appartiene il suddetto piu alto edificio, e che questi può chiedere il rispetto delle distanze legali dal confinante che realizzi una nuova costruzione). Nel caso di specie, laCorte d’appello di Catania pur dando atto che i convenuti Caruso e Sorbello avevano realizzato il muro del primo piano del loro fabbricato mediante « accorpamento , per una Ric. 2021n.1103sez. S2 - a d. 15 - 3 - 20 23 - 4 - porzione,del muro» preesistente delimitante l’immobile di Giangreco e Mostaccio(v. pag. 7), non ha però considerato se il muro del piano terra, comune tra le parti, fosse stato sopraelevato dai soli attori in occasione della edificazionedel primo piano . Tale accertamento era rilevante perché in caso di risposta positiva a tale quesito, non sarebbe stato affatto necessario pretendere la prova certa dell’epoca di sopraelevazione del fabbricato degli appellati-convenuti: il dato ormai assodato, era rappresentato dalfatto che questi ultimi avevano sopraelevato successivamente alla sopraelevazione del muroeseguita dagli attori , posto che, come pure accertato in fatto proprio dalla stessa Corte d’Appello, “ il muro dei convenuti sovrasta il sottostante muro di confine tra gli immobili per uno spessore di cm 19…”: è evidente infatti che un muro sovrastante altro muro non può che essere stato realizzato dopo quello sottostante. Così decidendo, la Corte d’appello ha reso una decisione non conforme all’interpretazione consolidata dell’art. 880 cod. civ. n ella giurisprudenza di questa Corte. A tali lacune rimedierà il giudice di rinvio, ricostruendo esattamente lo stato dei luoghi e l’ordine di sopraelevazione delle costruzioni dei contendenti, tenendo presente la regola posta dall’art.880 primo comma cc 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato l’omesso esame di fatto decisivo (il diverso colore delle facciate come visibile nelle fotografie acquisite e le risultanze della c.t.u. in riferimento alla fotografia n. 7. 2.1. Questo motivo è inammissibile in base all’ ultimo comma dell'art. 348 ter, cod. proc. civ., applicabile al procedimento per essere stato il giudizio d'appello introdotto dopo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]:secondo Ric. 2021n.1103sez. S2 - a d. 15 - 3 - 20 23 - 5 - la norma,non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici, ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., le sentenze di secondo grado che confermano la decisione di primo grado (c.d. "doppia conforme"). 3. Il ricorso è perciòaccolto limitatamente al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame ; decidendo in sede di rinvio, la Corte statuirà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 30297/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris