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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16852/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, come si evince dai registri del servizio informatico penitenziario, in data 11 agosto 2022, il ricorrente è stato rimesso in libertà.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 568 cod. proc. pen., nel delineare le regole generali in tema di impugnazione, dopo avere fissato al primo comma il principio di tassatività, stabilisce che la legittimazione a impugnare spetta soltanto a coloro ai quali la legge la conferisce espressamente - comma 3 - e subordina l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto astrattamente legittimato di un concreto interesse ad impugnare - comma 4 (Sez.

U. n. 25457 del 28/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto).

Pertanto, essa deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, come si evince dai registri del servizio informatico penitenziario, in data 11 agosto 2022, il ricorrente è stato rimesso in libertà. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 568 cod. proc. pen., nel delineare le regole generali in tema di impugnazione, dopo avere fissato al primo comma il principio di tassatività, stabilisce che la legittimazione a impugnare spetta soltanto a coloro ai quali la legge la conferisce espressamente - comma 3 - e subordina l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto astrattamente legittimato di un concreto interesse ad impugnare - comma 4 (Sez. U. n. 25457 del 28/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto). Pertanto, essa deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso i
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