CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22041 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale unica socia della cancellata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c." e quale ultimo amministratore e rappresentante legale della stessa società, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo con copia informatica autenticata congiunta elettronicamente alìo stesso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] r->.,2imeri in Roma, Razza del Fante 2;-controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 212/02/2021, depositata in data 19 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale unica socia della cancellata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avverso la sentenza n.112/02/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso presentata in data 20.5.2016 per un credito Iva evidenziato dalla società nella dichiarazione MU per l'anno 2008 nella colonna 4 del quadro RX (credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione); -il giudice di appello ha ritenuto che l'indicazione da parte della società del credito Iva nella dichiarazione per l'anno 2008, alla sezione "credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione", costituisse una inequivoca espressione di volontà da parte della contribuente di ottenere il soddisfacimento del credito d'imposta, con conseguente non assoggettabilità del diritto al rimborso al termine biennale di decadenza cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/92 ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; -la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la controricorrente ha depositato memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo del ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546/92 e 2964, 2966 c.c. per avere la CTR ritenuto l'istanza di rimborso del credito Iva implicitamente contenuta nella indicazione dello stesso da parte della società nel quadro RX1 della dichiarazione presentata per l'anno 2008, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 cit., ancorché la società lungi dal manifestare la volontà di ottenere il rimborso del credito indicandolo nella voce apposita ("credito di cui si chiede il rimborso") della dichiarazione, lo avesse evidenziato nella sezione relativa alla richiesta di compensazione senza poi modificare l'opzione azionata, con conseguente tardività, per decorso del termine biennale di decadenza ex art. 21 cit., della istanza di rimborso presentata nel 2016; - in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021) il motivo è infondato; - questa Corte ha chiarito che la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr.; Cass. n. 11662 del 04/05/2021; Cass. n. 30168 del 22/11/2018); - invero, nel caso di compilazione del quadro "RX5", implicante l'intenzione di portare il credito in detrazione, il termine prescrizionale è stato ritenuto applicabile solo in presenza di eventi eccezionali, in ragione dei quali la richiesta di compensazione non avrebbe più potuto essere effettuata: è il caso della cessazione dell'attività (Cass. n. 6876 de1111/03/2021) ovvero della morte del contribuente (Cass. n. 15867 del 24/07/2020); - da ultimo questa Corte ha enunciato il seguente condivisibile principio di diritto: La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) - il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992» ( Cass. sez. 5, n. Cass., sez. 5, n. 24655 del 2022); -nella sentenza impugnata, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere applicabile non il termine di decadenza di cui all'art. 21 cit. ma quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. nel caso di indicazione del credito di imposta nella colonna 4 (credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione) e non nella colonna 3 (credito di cui si chiede il rimborso) del quadro RX della dichiarazione fiscale per il 2008; ciò in quanto, nella specie, ricorreva l'ipotesi eccezionale, in ragione della quale la richiesta di compensazione non avrebbe più potuto essere effettuata costituendo circostanza pacifica - di cui dà atto anche la CTR nonché la stessa Agenzia in ricorso pag. 2- l'avvenuta cessazione dell'attività nel corso dello stesso esercizio 2008 e cancellazione della società dal registro delle imprese il 5.2.2009; - in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed acces