CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 43358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catania, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 48312 del 22/4/2022, depositata il 20/12/2022, la Sesta Sezione di questa Corte, autonomamente riqualificata l'originaria imputazione nella fattispecie di cui agli artt. 110, 318 e 321 cod. pen., rigettava nel resto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la rideterminazione della pena. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce l'errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, che - a seguito della riqualificazione del fatto - ha omesso di rilevare come il reato fosse estinto per prescrizione. Osserva che il reato di cui agli artt. 1 (.9 318 e 321 cod. pen., ritenuto nella sentenza impugnata, all'epoca dei fatti (novembre 2013) era punto con la pena della reclusione da uno a cinque anni, per cui il termine di prescrizione ordinario è pari a sei anni, che con le interruzioni più essere prorogato di un quarto, fino ad arrivare a sette anni e sei mesi (invero, l'aumento del termine necessario a prescrivere fino ad un mezzo per le interruzioni è stato introdotto successivamente dalla legge 23 giugno 2017 n. 103); che - pur volendo prendere come data del commesso reato l'ultimo giorno del mese, il 30 novembre (in luogo del 1 novembre, come imporrebbe il principio del favor rei), non essendo indicata specificamente la data, in quanto la contestazione fa riferimento al novembre 2013 - senza contare le sospensioni il reato sarebbe prescritto in data 30/5/2021; che, aggiungendo le sospensioni verificatesi nel corso del giudizio di primo grado per giorni 308, il termine di prescrizione risulta scaduto il 4/4/2022, dunque, prima della sentenza impugnata, emessa il 22/4/2022; che, invero, non si applica al caso di specie il periodo di sospensione previsto dall'art. 83, comma 4, D. L. 17 marzo 2020 n. 18, in quanto nel periodo compreso tra il 9/3/20 ed il 11/5/2020 non era stata fissata udienza; che conseguentemente, stante l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la Corte avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato, come riqualificato, annullando senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Va innanzitutto premesso che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sezione 5, n. 12093 del 20/1/2021, F., Rv. 280735 - 01; Sezione 3, n. 10417 del 25/2/2020, Tullio, n. 279065 - 01; Sezione 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453 - 01; Sezione 1, n. 12595 del 13/3/2015, Falco, Rv. 263206 - 01). In buona sostanza, non si dubita che con il ricorso straordinario si possa far valere l'errore commesso dalla Corte di cassazione nell'omessa rilevazione della causa estintiva del reato legata al decorso del termine di prescrizione; è stato tuttavia chiarito dalle Sezioni unite che il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione è ammissibile «a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto» (Sezioni Unite, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250528 - 01); dunque, l'esistenza della causa estintiva non deve essere controvertibile mediante prospettazioni alternative in diritto, ma sia sic et simpliciter, rimasta ignorata. Sempre in punto di ammissibilità, si osserva che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. deve essere specifico ed autosufficiente, nel senso che deve indicare in modo esaustivo la sequela procedimentale che dimostri il decorso del termine di prescrizione (Sezione 5, n. 12093/21, cit.; Sezione 1, n. 12595/15, cit.). È stato, sul punto, affermato che la prescrizione è evento giuridico e non un mero fatto naturale e che «l'accertamento della prescrizione non è frutto della pura e semplice evidenza della constatazione del computo aritmetico del termine relativo (ordinario o prolungato) sul calendario... Plurime questioni, di diritto e di fatto, costituiscono l'oggetto del giudizio sul punto della prescrizione: titolo del reato, epoca della commissione, regime applicabile, atti interruttivi, sospensioni, limiti correlativi, circostanze soggettive, fatti naturali, atti o eventi processuali influenti, effetti correlati, determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione, computo etc.»; la conseguenza desumibile da tale puntuale premessa è l'inammissibilità del ricorso straordinario, per carenza del requisito di specificità dei motivi, con cui si deduca «l'omesso rilievo ex officio ... della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedinnentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge» (Sezione 5, n. 12093/21, cit.; Sezione 1, n. 50489/19, cit.; Sezione 1, n. 12595/15, cit.). Va, infine, evidenziato che l'errore di percezione può essere denunziato solo se il ricorso per cassazione, deciso con la sentenza che si impugna con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., era ammissibile, in quanto l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sezioni Unite, n. 13539 del 30/1/2020, Perroni; Sezioni Unite, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti). Tanto premesso e rilevato che nel procedimento conclusosi con la decisione oggi impugnata il rapporto processuale si era correttamente instaurato (la sentenza n. 48312 del 22/4/2022, invero, ha riqualificato il reato ed ha rigettato il ricorso), deve ritenersi l'ammissibilità del presente ricorso straordinario, il cui unico motivo - con cui si deduce l'omesso rilievo ex officio cla parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato - rispetta il requisito della specificità, atteso che la difesa da un lato ha prospettato l'errore percettivo in cui è incorsa la sentenza, dall'altro, correttamente ha fornito una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, anche mediante l'allegazione dei verbali di udienza, dimostrando l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione. In particolare, al reato ritenuto nella sentenza impugnata deve applicarsi la disciplina della prescrizione vigente al momento della sua commissione, che - a prescindere dalla individuazione del giorno specifico (il 27/11/2013, data che dalle sentenze di merito risulta essere quella di chiusura della verifica fiscale ovvero il 23/11/2013, data in cui avvenne il passaggio di denaro tra gli intermediari o, infine, come propone il ricorrente il 30/11/2013) - risale al più al 30 novembre 2013; il reato di cui agli artt. 318 - 321 cod. pen. all'epoca si prescriveva in sei anni, cui occorre aggiungere l'aumento per le interruzioni, pari ad un quarto, dunque, ad un anno e sei mesi (invero, l'aumento del termine necessario a prescrivere fino ad un mezzo per le interruzioni è stato introdotto successivamente dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), di talché si arriva al 30/5/2021; occorre, poi, aggiungere i vari periodi in cui la prescrizione è rimasta sospesa per impedimento dell'imputato o del difensore, che complessivamente ammontano a 308 giorni, come risulta dai verbali allegati al ricorso, mentre non trova applicazione la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, D. L. 17 marzo 2020 n. 18, in quanto nel periodo compreso tra il 9/3/20 ed il 11/5/2020 non era stata fissata udienza. In conclusione, il reato per cui si procede risulta prescritto - anche nella ipotesi più sfavorevole al ricorrente, se si considera la decorrenza della prescrizione dal 30/11/2013 - al 4/4/2022, dunque, prima della pronuncia della sentenza impugnata, avvenuta in data 22/4/2022. Orbene, ritiene il Collegio che i giudici di legittimità investiti del ricorso per cassazione, una volta riqualificato il fatto, avrebbero dovuto dichiarare estinto il reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e conseguentemente annullare senza rinvio la sentenza impugnata. Ritiene, altresì, che l'omessa declaratoria di estinzione del reato sia conseguenza di un mero errore percettivo dell'organo giudicante, posto che la decisione non ha comportato il compimento di specifiche valutazioni giuridiche, sia pure errate, sul punto. In altri termini, ciò che rileva è che l'esistenza della causa estintiva non era questione controvertibile mediante prospettazioni alternative in diritto, ma era evidente sic et simpliciter. Va, altresì, considerato che, nel caso in cui la Corte di cassazione, rilevando la sussistenza di un errore di fatto nella precedente decisione della Corte, debba procedere ad «adottare i provvedimenti necessari per correggere l'errore» (articolo 625-bis, comma 4, c.p.p.), non necessariamente la fase rescindente deve essere separata da quella rescissoria: invero, quando dall'accertamento dell'errore derivano conseguenze semplici, univoche, indiscutibili, è possibile procedervi direttamente nella medesima sede camerale (Sezione 4, n. 3319 del 12/12/2014, Refatti, Rv. 262028 - 01; Sezioni Unite, 27/3/2002, Basile, Rv. 221282 - 01). Per l'effetto, va qui direttamente disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza n. 1369 del 19/5/2021 della Corte di appello di Catania, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Revoca la sentenza di questa Corte n. 48312 emessa in data 22/4/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania n. 1369 in data 19/5/2021 nei confronti del medesimo, per essere il reato di cui agli a