Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1983

Cassazione n. 50562/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03ISZYT) nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 05/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Ferrara ha condannato l'imputato alla pena di euro diecimila di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.

Igs. n. 286 del 1998.

Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv.

F. Chiarini, deducendo vizio (assenza assoluta di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000 e 14, comma 5-ter TU Innm.) inammissibile in quanto devolve censura manifestamente infondata in quanto deduce asserito difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000, non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. p. 2) il quale, anzi, spiega con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta, la non ammissibilità della previsione di cui alla norma citata.

Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della .causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03ISZYT) nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 05/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Ferrara ha condannato l'imputato alla pena di euro diecimila di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. F. Chiarini, deducendo vizio (assenza assoluta di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 e 14, comma 5-ter TU Innm.) inammissibile in quanto devolve censura manifestamente infondata in quanto deduce asserito difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. p. 2) il quale, anzi, spiega con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta, la non ammissibilità della previsione di cui alla norma citata. Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della .causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 50562/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris