CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], volti a contestare la configurabilità del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate con motivazione manifestamente illogica, sono inammissibili, perché generici, reiterativo ed assertivi, nonché manifestamente infondati. La Corte d'Appello ha evidenziato sia le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare la condanna del ricorrente, trovato in possesso di documenti contraffatti, sia le ragioni che hanno fondato la dosimetria sanzionatoria. Quanto al primo motivo, il Collegio evidenzia, ai fini dell'inammissibilità e tenuto conto della formulazione del motivo di ricorso, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il secondo motivo di censura non tiene conto della motivazione esauriente del provvedimento impugnato, che ha basato il diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. su considerazioni non illogiche ma plausibili e giustificate, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui Ed infatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). Deve essere ribadito, pertanto, per quel che più rileva in questa sede, come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).In un'ottica coerente e parallela, è stato, altresì, condivisibilmente affermato che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, cep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 19369 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; vedi anche Sez. 2, n. 2769 del 2/12/2008, dep. 2009, Poliseno, Rv. 242709). 2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos