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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1552/2014

ECLI:EU:C:2014:2222
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62013CO0521_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑521/13 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] GmbH , con sede in Kopfing (Austria), rappresentata da M. Gail, Rechsanwalt, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) , rappresentato da G. Schneider, in qualità di agente, convenuto in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da C.G.

Fernlund, presidente di sezione, A. Ó Caoimh e E. Jarašiūnas (relatore), giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Motivazione della sentenza Ordinanza

1. Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (estremità rosse di lacci da scarpe) (T‑208/12, EU:T:2013:376; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), recante rigetto del suo ricorso inteso all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 23 febbraio 2012 (procedimento R 1552/2011‑1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno costituito da estremità rosse di lacci da scarpe (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», dispone quanto segue: «Sono esclusi dalla registrazione: (...)

b) i marchi privi di carattere distintivo». Fatti

3. Il 10 maggio 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione di marchio comunitario.

4. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno: >image>1

5. [OSCURATO:PERSONA] domanda di registrazione il marchio di cui trattasi è descritto come segue: «Si richiede la tutela per scarpe con i lacci che presentano punte rosse alle estremità dei lacci».

6. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Scarpe, in particolare lacci».

7. Con decisione del 22 giugno 2011 l’esaminatore ha rifiutato la registrazione per tutti i prodotti, adducendo che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

8. Il 26 luglio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso presso l’UAMI contro la decisione dell’esaminatore.

9. Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha respinto il ricorso.

Essa ha ritenuto che l’utilizzo di estremità dei lacci rosse non producesse un’impressione molto diversa dall’abituale configurazione delle scarpe con i lacci, che il consumatore vi avrebbe visto solo un’ulteriore variante del disegno della scarpa e che non avrebbe quindi percepito il marchio di cui è richiesta la registrazione come un’indicazione dell’origine dei prodotti.

Essa ha concluso dichiarando che tale marchio non presentava il carattere distintivo minimo necessario ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa.

A sostegno di tale ricorso essa ha dedotto quattro motivi, vertenti, in primo luogo, su un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, in secondo luogo, sulla violazione dell’articolo 76 di tale regolamento, in terzo luogo, sull’errata applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento e, in quarto luogo, sulla violazione del principio della parità di trattamento.

11. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tale ricorso. Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

12. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – accogliere il suo ricorso di primo grado; e – condannare l’UAMI alle spese.

13. L’UAMI conclude per il rigetto dell’impugnazione e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Sull’impugnazione

14. Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.

15. Nel caso di specie occorre applicare detta disposizione procedurale.

16. A sostegno della sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi.

Il primo motivo verte su una violazione del diritto di essere sentiti.

Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, non avendo riconosciuto il difetto di motivazione della decisione controversa.

Con il terzo e con il quarto motivo essa fa valere, rispettivamente, una violazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti nonché una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Sul primo motivo, vertente su una violazione del diritto di essere sentiti Argomenti delle parti

17. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato il suo diritto di essere sentita.

A tale riguardo essa fa osservare che, nel procedimento dinanzi al Tribunale, non avendo l’UAMI presentato entro il termine prescritto osservazioni relative al ricorso, il Tribunale ha impartito alla [OSCURATO:PERSONA] un termine per presentare le sue osservazioni relative al seguito da dare al procedimento ai fini dell’applicazione dell’articolo 122 del regolamento di procedura del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto al Tribunale di accogliere le sue conclusioni.

Tuttavia quest’ultimo non aveva statuito, nella sentenza impugnata, né sulla mancata presentazione da parte dell’UAMI delle sue osservazioni né sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] di pronunciare la sentenza in contumacia.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver avuto la possibilità di chiedere che si tenesse un’udienza al fine di esporvi la propria posizione relativa al carattere distintivo del marchio di cui si chiede la registrazione.

18. L’UAMI fa valere che tale motivo è manifestamente infondato, dal momento che il Tribunale non è, in particolare, tenuto a spiegare alle parti lo svolgimento del procedimento. Giudizio della Corte

19. In via preliminare, si deve rilevare che, al punto 9 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che, con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di accogliere le sue conclusioni, conformemente all’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Con il presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] tuttavia contesta sostanzialmente al Tribunale di non aver statuito in tal senso e di non aver tenuto un’udienza prima di pronunciarsi.

20. A tale riguardo occorre ricordare che l’articolo 122, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento di procedura prevede che, se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere al Tribunale di accogliere le sue conclusioni.

Ai sensi del secondo comma di tale disposizione, la suddetta domanda è notificata al convenuto e il Tribunale può decidere di aprire la fase orale sulla domanda.

21. L’articolo 122, paragrafo 2, di tale regolamento precisa che, prima di emettere una sentenza contumaciale, il Tribunale, da un lato, esamina se il ricorso è ricevibile e, dall’altro, accerta se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate.

22. Da tali disposizioni risulta che, qualora il Tribunale ritenga di disporre di elementi sufficienti per emettere una sentenza contumaciale, non essendovi dubbi sulla ricevibilità del ricorso ed essendo state adempiute le formalità prescritte, procede alla verifica della fondatezza delle conclusioni del ricorrente e pronuncia la propria sentenza senza tuttavia essere tenuto ad accoglierle.

Occorre inoltre constatare che l’articolo 122 del regolamento di procedura del Tribunale non prevede la possibilità, per la parte che ha chiesto che le proprie conclusioni siano accolte, di chiedere che abbia luogo un’udienza e che non prevede nemmeno l’obbligo per il Tribunale di tenerne una.

23. Peraltro è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il suo argomento relativo alla decisione controversa e, in particolare, al carattere distintivo del marchio richiesto nel suo ricorso dinanzi al Tribunale e che è su tale base che quest’ultimo ha pronunciato la sentenza impugnata.

24. Alla luce di ciò, il presente motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato. Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione Argomenti delle parti

25. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia omesso di sanzionare una violazione dell’obbligo di motivazione commessa dalla commissione di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] decisione controversa, la commissione di ricorso si sarebbe basata su fatti generalmente noti, risultanti dall’esperienza pratica della commercializzazione di prodotti di consumo generale, quali le scarpe, ma non avrebbe spiegato in che modo il marchio di cui si chiede la registrazione non presentasse carattere distintivo.

In tal senso, essa non avrebbe indicato i fatti che risultano dalla suddetta esperienza pratica né le conseguenze sul carattere distintivo del marchio in esame che da tali fatti risulterebbero.

26. L’UAMI sostiene che tale censura è manifestamente infondata. Giudizio della Corte

27. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 169, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

28. Non è conforme a tale esigenza un’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.

Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑21/12 P, EU:C:2013:23, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).

29. Inoltre non sono ammissibili gli argomenti di un’impugnazione che censurano non già la sentenza pronunciata dal Tribunale in seguito a una domanda di annullamento di una decisione, bensì la decisione di cui dinanzi al Tribunale è stato richiesto l’annullamento (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑70/13 P, EU:C:2013:875, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

30. Nel caso di specie, poiché l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione era diretto contro la decisione controversa e mirava quindi ad ottenere un riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il presente motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti Argomenti delle parti

31. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha riconosciuto il fatto che la commissione di ricorso ha violato il principio dell’esame d’ufficio dei fatti.

Essa sostiene che, per quanto riguarda gli impedimenti assoluti alla registrazione, l’UAMI era tenuta, in forza dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009, ad esaminare d’ufficio i fatti.

Tuttavia quest’ultimo avrebbe sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito prove dalle quali risulterebbe che il marchio di cui si chiede la registrazione sarebbe stato inteso come un’indicazione di origine del prodotto da parte del pubblico destinatario. [OSCURATO:PERSONA] precisa a tale riguardo di avere prodotto, nel procedimento dinanzi all’UAMI, diversi documenti in base ai quali quest’ultimo sarebbe stato tenuto a dimostrare per quali motivi tale marchio non aveva carattere distintivo.

32. L’UAMI sostiene che il Tribunale si è pronunciato sul motivo vertente su una violazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti.

Orbene, secondo une costante giurisprudenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] si avvarrebbe del carattere distintivo di un segno di cui chiede la registrazione come marchio, spetterebbe ad essa dimostrare che tale segno possiede il necessario carattere distintivo.

Giudizio della Corte

33. Occorre constatare che il presente motivo si dirige in realtà contro considerazioni che sarebbero state fatte o omesse dalla commissione di ricorso nella decisione controversa, o più generalmente dall’UAMI, e che non figurano nella sentenza impugnata.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato chiaramente in che modo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere il suo motivo vertente su una violazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti.

34. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza richiamata ai punti da 27 a 29 della presente ordinanza, il presente motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 Argomenti delle parti

35. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, non riconoscendo la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 da parte dell’UAMI, ha esso stesso violato tale disposizione.

36. Essa fa valere, in primo luogo, che la giurisprudenza citata ai punti da 31 a 33, 37 e 38 della sentenza impugnata, relativa ai segni che si confondono con la forma esteriore stessa dei prodotti di cui alla domanda di registrazione e che si applica in particolare ai marchi tridimensionali costituiti dalla forma esteriore del prodotto stesso o dalla confezione del medesimo, non è pertinente nel caso di specie.

Contrariamente alla colorazione della punta di una calza, le estremità dei lacci da scarpe non sarebbe un elemento indissociabile da queste ultime.

Pertanto il Tribunale, basandosi su tale giurisprudenza, non avrebbe riconosciuto il fatto che le estremità rosse di lacci da scarpa potrebbero svolgere la funzione di indicare l’origine del prodotto.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la registrazione di tale segno come marchio è stata richiesta anche per le scarpe e che non comprende per quale motivo, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale si pronunci solo sui lacci da scarpe.

37. Non si applicherebbe inoltre la giurisprudenza relativa ai marchi di posizione, dal momento che, nel caso di specie, occorrerebbe anche prendere in considerazione «l’aspetto del colore» del marchio richiesto, che confermerebbe l’indipendenza di quest’ultimo rispetto al prodotto designato e, pertanto, il suo carattere distintivo.

38. Di conseguenza, il Tribunale, al pari della commissione di ricorso, avrebbe a torto applicato criteri di valutazione del carattere distintivo più restrittivi rispetto a quelli applicabili ai marchi denominativi o figurativi, violando così la giurisprudenza della Corte.

39. In secondo luogo, sia la commissione di ricorso sia il Tribunale avrebbero a torto ritenuto che il livello di attenzione del pubblico di riferimento, trattandosi di articoli di moda come le scarpe, non sarebbe elevato.

40. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha riconosciuto il fatto che, per valutare il carattere distintivo del segno di cui si richiede la registrazione come marchio, poco importa che esso si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore di cui trattasi.

A tale riguardo, il Tribunale avrebbe a torto ritenuto inconferenti gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] vertenti sul mercato delle calzature, mentre ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse correttamente preso in considerazione tale mercato nella sua analisi.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece presentato argomenti a riprova del fatto che la colorazione di talune parti dei lacci di una scarpa è abitualmente percepita dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto.

41. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha riconosciuto il fatto che l’UAMI ha violato il principio di parità di trattamento non tenendo conto, nella decisione controversa, delle registrazioni di marchi simili a quello richiesto.

A tale riguardo, la constatazione del Tribunale, al punto 57 della sentenza impugnata, secondo cui la commissione di ricorso avrebbe concluso a buon diritto nel senso che la registrazione sarebbe incompatibile con il regolamento n. 207/2009, non sarebbe motivata.

42. L’UAMI fa valere che gli argomenti attinenti alla diversità delle configurazioni di scarpe e di lacci presenti sul mercato e al livello di attenzione del pubblico di riferimento rientrano nella valutazione dei fatti e devono quindi essere respinti in quanto manifestamente irricevibili.

Peraltro gli argomenti relativi al mancato riconoscimento di una violazione del principio di parità di trattamento sarebbero irricevibili in quanto diretti ad ottenere una nuova valutazione dei fatti.

Giudizio della Corte

43. In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte, il ricorso è limitato alle questioni di diritto.

Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a vagliare gli elementi di prova.

La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 39, e [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto 68).

44. Orbene, si deve necessariamente constatare che, poiché gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] vertono sullo stabilire se le estremità dei lacci da scarpe siano un elemento indissociabile da queste ultime e se il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia elevato, essi rientrano nell’ambito della valutazione dei fatti, riservata alla competenza del Tribunale.

Devono pertanto essere respinti in quanto manifestamente irricevibili.

45. In secondo luogo, occorre rilevare che, con la sua prima e con la sua terza serie di argomenti, la [OSCURATO:PERSONA] contesta sostanzialmente non solo la conclusione cui è giunto il Tribunale, secondo cui il marchio di cui si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ma anche la pertinenza della giurisprudenza in applicazione della quale il Tribunale ha respinto il suo motivo vertente su una violazione di tale disposizione.

46. A tale riguardo, anzitutto, occorre ricordare che l’analisi del Tribunale si è basata sulle sue previe considerazioni, esposte ai punti 35 e 36 della sentenza impugnata, secondo cui le estremità dei lacci da scarpe sono indissociabili da queste ultime e il marchio in esame si confonderebbe con l’aspetto del prodotto di cui è stata richiesta la registrazione, constatazioni fattuali che esulano dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

47. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 dev’essere inoltre valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (sentenza Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

48. Tuttavia, secondo una giurisprudenza parimenti costante, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio costituito dalla forma esteriore del prodotto stesso e nel caso di un marchio denominativo o figurativo rappresentato da un segno indipendente dalla forma esteriore dei prodotti che contraddistingue, dato che non è abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di un marchio tridimensionale siffatto che quello di un marchio denominativo o figurativo (v. sentenza Henkel/UAMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

49. La Corte ha altresì costantemente statuito che, da un lato, in simili condizioni, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Dall’altro, tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dalla forma esteriore del prodotto stesso, si applica anche quando il marchio richiesto è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale del detto prodotto, considerando che neppure in tale caso il marchio è costituito da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue (v. sentenza Henkel/UAMI, EU:C:2007:577, punti 37 e 38 nonché giurisprudenza ivi citata).

50. Orbene, come risulta dai punti da 32 a 34 nonché da 37 a 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato e applicato al caso di specie proprio tale giurisprudenza, convalidando in tal modo la decisione controversa, e ciò senza commettere errori di diritto, dal momento che aveva constatato nell’ambito della sua valutazione insindacabile – come ricordato al punto 46 della presente ordinanza – che le estremità dei lacci da scarpe erano indissociabili da queste ultime e che il marchio in esame si confonderebbe con l’aspetto del prodotto di cui è stata richiesta la registrazione.

51. Ne risulta che l’argomento secondo cui il Tribunale, ai fini della valutazione del carattere distintivo del marchio di cui si chiede la registrazione, avrebbe applicato criteri giuridici erronei è manifestamente infondato.

52. Poi, quanto al fatto che, con tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la conclusione del Tribunale secondo cui tale marchio è privo di carattere distintivo, è sufficiente rilevare che tale conclusione risulta da una valutazione di natura fattuale e che la [OSCURATO:PERSONA] non invoca alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova.

Pertanto, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 43 della presente ordinanza, tale argomento è manifestamente irricevibile.

53. Infine, per quanto riguarda gli argomenti secondo cui il Tribunale non avrebbe analizzato il carattere distintivo di detto marchio rispetto ai prodotti elencati nella domanda di registrazione del medesimo e avrebbe erroneamente affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato argomenti che provavano che le estremità dei lacci colorati sono abitualmente percepite dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti, si deve necessariamente constatare che essi si basano su una lettura erronea della sentenza impugnata.

54. Da un lato, dal punto 36 della stessa risulta che il Tribunale ha ricordato che le scarpe erano i prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione e che il termine «prodotto» utilizzato dal Tribunale al suddetto punto si riferisce alle scarpe con i lacci.

55. Dall’altro lato, è vero che, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva «[apportato] elementi che suggerissero che la colorazione di determinate parti dei lacci di una scarpa è abitualmente percepita dal pubblico di riferimento come indicazione dell’origine commerciale».

Tuttavia, da una lettura d’insieme dei punti da 46 a 49 della sentenza impugnata, di cui il punto 49 costituisce la conclusione, risulta che, così facendo, il Tribunale ha semplicemente considerato, al termine dell’analisi dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] effettuata ai suddetti punti, che gli argomenti e gli elementi apportati da quest’ultima non consentirebbero di stabilire il carattere distintivo del marchio di cui si chiede la registrazione.

Il Tribunale non ha quindi in alcun modo affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto alcun argomento volto a stabilire detto carattere distintivo.

56. Di conseguenza, la prima e la terza serie di argomenti della [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinte in quanto in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondate.

57. In terzo luogo, quanto all’asserita violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione, occorre rilevare che, ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza della Corte secondo cui, tenuto conto dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, anche se l’UAMI, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione di un marchio comunitario deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili, detti principi devono tuttavia conciliarsi con il rispetto della legittimità e che di conseguenza occorre, in particolare per motivi di certezza del diritto e specificamente di buona amministrazione, che l’esame di ogni domanda di registrazione sia rigoroso e completo e sia effettuato in ciascun caso concreto per evitare l’indebita registrazione di marchi (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti da 74 a 77).

58. Pertanto il Tribunale, avendo constatato che la commissione di ricorso aveva giustamente concluso nel senso che la domanda di registrazione in esame, considerando i prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione e la percezione dei gruppi interessati, era in contrasto con l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, era legittimato a respingere, senza commettere errori di diritto, il motivo vertente sulla violazione del suddetto principio.

59. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] vertente su una violazione del principio di parità di trattamento è pertanto manifestamente infondato.

60. Inoltre, considerando che il Tribunale ha esaminato, ai punti da 29 a 53 della sentenza impugnata, il motivo vertente sull’errata applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento e l’ha quindi respinto in modo motivato, nemmeno l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione risulta inoltre manifestamente accertata.

61. Il presente motivo deve pertanto essere respinto, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

62. Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che l’impugnazione deve essere respinta in toto, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Sulle spese

63. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché l’UAMI ha chiesto la condanna alle spese della [OSCURATO:PERSONA], la quale è rimasta soccombente, le spese devono essere poste a carico di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62013CO0521_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑521/13 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] GmbH , con sede in Kopfing (Austria), rappresentata da M. Gail, Rechsanwalt, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) , rappresentato da G. Schneider, in qualità di agente, convenuto in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da C.G. Fernlund, presidente di sezione, A. Ó Caoimh e E. Jarašiūnas (relatore), giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Motivazione della sentenza Ordinanza 1. Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (estremità rosse di lacci da scarpe) (T‑208/12, EU:T:2013:376; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), recante rigetto del suo ricorso inteso all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 23 febbraio 2012 (procedimento R 1552/2011‑1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno costituito da estremità rosse di lacci da scarpe (in prosieguo: la «decisione controversa»). Contesto normativo 2. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», dispone quanto segue: «Sono esclusi dalla registrazione: (...) b) i marchi privi di carattere distintivo». Fatti 3. Il 10 maggio 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione di marchio comunitario. 4. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno: >image>1 5. [OSCURATO:PERSONA] domanda di registrazione il marchio di cui trattasi è descritto come segue: «Si richiede la tutela per scarpe con i lacci che presentano punte rosse alle estremità dei lacci». 6. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Scarpe, in particolare lacci». 7. Con decisione del 22 giugno 2011 l’esaminatore ha rifiutato la registrazione per tutti i prodotti, adducendo che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. 8. Il 26 luglio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso presso l’UAMI contro la decisione dell’esaminatore. 9. Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto che l’utilizzo di estremità dei lacci rosse non producesse un’impressione molto diversa dall’abituale configurazione delle scarpe con i lacci, che il consumatore vi avrebbe visto solo un’ulteriore variante del disegno della scarpa e che non avrebbe quindi percepito il marchio di cui è richiesta la registrazione come un’indicazione dell’origine dei prodotti. Essa ha concluso dichiarando che tale marchio non presentava il carattere distintivo minimo necessario ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 10. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa. A sostegno di tale ricorso essa ha dedotto quattro motivi, vertenti, in primo luogo, su un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, in secondo luogo, sulla violazione dell’articolo 76 di tale regolamento, in terzo luogo, sull’errata applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento e, in quarto luogo, sulla violazione del principio della parità di trattamento. 11. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tale ricorso. Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 12. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – accogliere il suo ricorso di primo grado; e – condannare l’UAMI alle spese. 13. L’UAMI conclude per il rigetto dell’impugnazione e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Sull’impugnazione 14. Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata. 15. Nel caso di specie occorre applicare detta disposizione procedurale. 16. A sostegno della sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi. Il primo motivo verte su una violazione del diritto di essere sentiti. Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, non avendo riconosciuto il difetto di motivazione della decisione controversa. Con il terzo e con il quarto motivo essa fa valere, rispettivamente, una violazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti nonché una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Sul primo motivo, vertente su una violazione del diritto di essere sentiti Argomenti delle parti 17. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato il suo diritto di essere sentita. A tale riguardo essa fa osservare che, nel procedimento dinanzi al Tribunale, non avendo l’UAMI presentato entro il termine prescritto osservazioni relative al ricorso, il Tribunale ha impartito alla [OSCURATO:PERSONA] un termine per presentare le sue osservazioni relative al seguito da dare al procedimento ai fini dell’applicazione dell’articolo 122 del regolamento di procedura del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto al Tribunale di accogliere le sue conclusioni. Tuttavia quest’ultimo non aveva statuito, nella sentenza impugnata, né sulla mancata presentazione da parte dell’UAMI delle sue osservazioni né sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] di pronunciare la sentenza in contumacia. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver avuto la possibilità di chiedere che si tenesse un’udienza al fine di esporvi la propria posizione relativa al carattere distintivo del marchio di cui si chiede la registrazione. 18. L’UAMI fa valere che tale motivo è manifestamente infondato, dal momento che il Tribunale non è, in particolare, tenuto a spiegare alle parti lo svolgimento del procedimento. Giudizio della Corte 19. In via preliminare, si deve rilevare che, al punto 9 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che, con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di accogliere le sue conclusioni, conformemente all’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Con il presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] tuttavia contesta sostanzialmente al Tribunale di non aver statuito in tal senso e di non aver tenuto un’udienza prima di pronunciarsi. 20. A tale riguardo occorre ricordare che l’articolo 122, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento di procedura prevede che, se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere al Tribunale di accogliere le sue conclusioni. Ai sensi del secondo comma di tale disposizione, la suddetta domanda è notificata al convenuto e il Tribunale può decidere di aprire la fase orale sulla domanda. 21. L’articolo 122, paragrafo 2, di tale regolamento precisa che, prima di emettere una sentenza contumaciale, il Tribunale, da un lato, esamina se il ricorso è ricevibile e, dall’altro, accerta se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. 22. Da tali disposizioni risulta che, qualora il Tribunale ritenga di disporre di elementi sufficienti per emettere una sentenza contumaciale, non essendovi dubbi sulla ricevibilità del ricorso ed essendo state adempiute le formalità prescritte, procede alla verifica della fondatezza delle conclusioni del ricorrente e pronuncia la propria sentenza senza tuttavia essere tenuto ad accoglierle. Occorre inoltre constatare che l’articolo 122 del regolamento di procedura del Tribunale non prevede la possibilità, per la parte che ha chiesto che le proprie conclusioni siano accolte, di chiedere che abbia luogo un’udienza e che non prevede nemmeno l’obbligo per il Tribunale di tenerne una. 23. Peraltro è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il suo argomento relativo alla decisione controversa e, in particolare, al carattere distintivo del marchio richiesto nel suo ricorso dinanzi al Tribunale e che è su tale base che quest’ultimo ha pronunciato la sentenza impugnata. 24. Alla luce di ciò, il presente motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato. Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione Argomenti delle parti 25. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia omesso di sanzionare una violazione dell’obbligo di motivazione commessa dalla commissione di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] decisione controversa, la commissione di ricorso si sarebbe basata su fatti generalmente noti, risultanti dall’esperienza pratica della commercializzazione di prodotti di consumo generale, quali le scarpe, ma non avrebbe spiegato in che modo il marchio di cui si chiede la registrazione non presentasse carattere distintivo. In tal senso, essa non avrebbe indicato i fatti che risultano dalla suddetta esperienza pratica né le conseguenze sul carattere distintivo del marchio in esame che da tali fatti risulterebbero. 26. L’UAMI sostiene che tale censura è manifestamente infondata. Giudizio della Corte 27. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 169, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 28. Non è conforme a tale esigenza un’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑21/12 P, EU:C:2013:23, punto 85 e giurisprudenza ivi citata). 29. Inoltre non sono ammissibili gli argomenti di un’impugnazione che censurano non già la sentenza pronunciata dal Tribunale in seguito a una domanda di annullamento di una decisione, bensì la decisione di cui dinanzi al Tribunale è stato richiesto l’annullamento (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑70/13 P, EU:C:2013:875, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 30. Nel caso di specie, poiché l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione era diretto contro la decisione controversa e mirava quindi ad ottenere un riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il presente motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti Argomenti delle parti 31. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha riconosciuto il fatto che la commissione di ricorso ha violato il principio dell’esame d’ufficio dei fatti. Essa sostiene che, per quanto riguarda gli impedimenti assoluti alla registrazione, l’UAMI era tenuta, in forza dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009, ad esaminare d’ufficio i fatti. Tuttavia quest’ultimo avrebbe sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito prove dalle quali risulterebbe che il marchio di cui si chiede la registrazione sarebbe stato inteso come un’indicazione di origine del prodotto da parte del pubblico destinatario. [OSCURATO:PERSONA] precisa a tale riguardo di avere prodotto, nel procedimento dinanzi all’UAMI, diversi documenti in base ai quali quest’ultimo sarebbe stato tenuto a dimostrare per quali motivi tale marchio non aveva carattere distintivo. 32. L’UAMI sostiene che il Tribunale si è pronunciato sul motivo vertente su una violazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti. Orbene, secondo une costante giurisprudenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] si avvarrebbe del carattere distintivo di un segno di cui chiede la registrazione come marchio, spetterebbe ad essa dimostrare che tale segno possiede il necessario carattere distintivo. Giudizio della Corte 33. Occorre constatare che il presente motivo si dirige in realtà contro considerazioni che sarebbero state fatte o omesse dalla commissione di ricorso nella decisione controversa, o più generalmente dall’UAMI, e che non figurano nella sentenza impugnata. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato chiaramente in che modo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere il suo motivo vertente su una violazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti. 34. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza richiamata ai punti da 27 a 29 della presente ordinanza, il presente motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 Argomenti delle parti 35. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, non riconoscendo la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 da parte dell’UAMI, ha esso stesso violato tale disposizione. 36. Essa fa valere, in primo luogo, che la giurisprudenza citata ai punti da 31 a 33, 37 e 38 della sentenza impugnata, relativa ai segni che si confondono con la forma esteriore stessa dei prodotti di cui alla domanda di registrazione e che si applica in particolare ai marchi tridimensionali costituiti dalla forma esteriore del prodotto stesso o dalla confezione del medesimo, non è pertinente nel caso di specie. Contrariamente alla colorazione della punta di una calza, le estremità dei lacci da scarpe non sarebbe un elemento indissociabile da queste ultime. Pertanto il Tribunale, basandosi su tale giurisprudenza, non avrebbe riconosciuto il fatto che le estremità rosse di lacci da scarpa potrebbero svolgere la funzione di indicare l’origine del prodotto. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la registrazione di tale segno come marchio è stata richiesta anche per le scarpe e che non comprende per quale motivo, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale si pronunci solo sui lacci da scarpe. 37. Non si applicherebbe inoltre la giurisprudenza relativa ai marchi di posizione, dal momento che, nel caso di specie, occorrerebbe anche prendere in considerazione «l’aspetto del colore» del marchio richiesto, che confermerebbe l’indipendenza di quest’ultimo rispetto al prodotto designato e, pertanto, il suo carattere distintivo. 38. Di conseguenza, il Tribunale, al pari della commissione di ricorso, avrebbe a torto applicato criteri di valutazione del carattere distintivo più restrittivi rispetto a quelli applicabili ai marchi denominativi o figurativi, violando così la giurisprudenza della Corte. 39. In secondo luogo, sia la commissione di ricorso sia il Tribunale avrebbero a torto ritenuto che il livello di attenzione del pubblico di riferimento, trattandosi di articoli di moda come le scarpe, non sarebbe elevato. 40. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha riconosciuto il fatto che, per valutare il carattere distintivo del segno di cui si richiede la registrazione come marchio, poco importa che esso si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore di cui trattasi. A tale riguardo, il Tribunale avrebbe a torto ritenuto inconferenti gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] vertenti sul mercato delle calzature, mentre ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse correttamente preso in considerazione tale mercato nella sua analisi. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece presentato argomenti a riprova del fatto che la colorazione di talune parti dei lacci di una scarpa è abitualmente percepita dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto. 41. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha riconosciuto il fatto che l’UAMI ha violato il principio di parità di trattamento non tenendo conto, nella decisione controversa, delle registrazioni di marchi simili a quello richiesto. A tale riguardo, la constatazione del Tribunale, al punto 57 della sentenza impugnata, secondo cui la commissione di ricorso avrebbe concluso a buon diritto nel senso che la registrazione sarebbe incompatibile con il regolamento n. 207/2009, non sarebbe motivata. 42. L’UAMI fa valere che gli argomenti attinenti alla diversità delle configurazioni di scarpe e di lacci presenti sul mercato e al livello di attenzione del pubblico di riferimento rientrano nella valutazione dei fatti e devono quindi essere respinti in quanto manifestamente irricevibili. Peraltro gli argomenti relativi al mancato riconoscimento di una violazione del principio di parità di trattamento sarebbero irricevibili in quanto diretti ad ottenere una nuova valutazione dei fatti. Giudizio della Corte 43. In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte, il ricorso è limitato alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 39, e [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto 68). 44. Orbene, si deve necessariamente constatare che, poiché gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] vertono sullo stabilire se le estremità dei lacci da scarpe siano un elemento indissociabile da queste ultime e se il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia elevato, essi rientrano nell’ambito della valutazione dei fatti, riservata alla competenza del Tribunale. Devono pertanto essere respinti in quanto manifestamente irricevibili. 45. In secondo luogo, occorre rilevare che, con la sua prima e con la sua terza serie di argomenti, la [OSCURATO:PERSONA] contesta sostanzialmente non solo la conclusione cui è giunto il Tribunale, secondo cui il marchio di cui si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ma anche la pertinenza della giurisprudenza in applicazione della quale il Tribunale ha respinto il suo motivo vertente su una violazione di tale disposizione. 46. A tale riguardo, anzitutto, occorre ricordare che l’analisi del Tribunale si è basata sulle sue previe considerazioni, esposte ai punti 35 e 36 della sentenza impugnata, secondo cui le estremità dei lacci da scarpe sono indissociabili da queste ultime e il marchio in esame si confonderebbe con l’aspetto del prodotto di cui è stata richiesta la registrazione, constatazioni fattuali che esulano dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. 47. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 dev’essere inoltre valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (sentenza Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 48. Tuttavia, secondo una giurisprudenza parimenti costante, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio costituito dalla forma esteriore del prodotto stesso e nel caso di un marchio denominativo o figurativo rappresentato da un segno indipendente dalla forma esteriore dei prodotti che contraddistingue, dato che non è abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di un marchio tridimensionale siffatto che quello di un marchio denominativo o figurativo (v. sentenza Henkel/UAMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 49. La Corte ha altresì costantemente statuito che, da un lato, in simili condizioni, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Dall’altro, tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dalla forma esteriore del prodotto stesso, si applica anche quando il marchio richiesto è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale del detto prodotto, considerando che neppure in tale caso il marchio è costituito da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue (v. sentenza Henkel/UAMI, EU:C:2007:577, punti 37 e 38 nonché giurisprudenza ivi citata). 50. Orbene, come risulta dai punti da 32 a 34 nonché da 37 a 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato e applicato al caso di specie proprio tale giurisprudenza, convalidando in tal modo la decisione controversa, e ciò senza commettere errori di diritto, dal momento che aveva constatato nell’ambito della sua valutazione insindacabile – come ricordato al punto 46 della presente ordinanza – che le estremità dei lacci da scarpe erano indissociabili da queste ultime e che il marchio in esame si confonderebbe con l’aspetto del prodotto di cui è stata richiesta la registrazione. 51. Ne risulta che l’argomento secondo cui il Tribunale, ai fini della valutazione del carattere distintivo del marchio di cui si chiede la registrazione, avrebbe applicato criteri giuridici erronei è manifestamente infondato. 52. Poi, quanto al fatto che, con tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la conclusione del Tribunale secondo cui tale marchio è privo di carattere distintivo, è sufficiente rilevare che tale conclusione risulta da una valutazione di natura fattuale e che la [OSCURATO:PERSONA] non invoca alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova. Pertanto, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 43 della presente ordinanza, tale argomento è manifestamente irricevibile. 53. Infine, per quanto riguarda gli argomenti secondo cui il Tribunale non avrebbe analizzato il carattere distintivo di detto marchio rispetto ai prodotti elencati nella domanda di registrazione del medesimo e avrebbe erroneamente affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato argomenti che provavano che le estremità dei lacci colorati sono abitualmente percepite dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti, si deve necessariamente constatare che essi si basano su una lettura erronea della sentenza impugnata. 54. Da un lato, dal punto 36 della stessa risulta che il Tribunale ha ricordato che le scarpe erano i prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione e che il termine «prodotto» utilizzato dal Tribunale al suddetto punto si riferisce alle scarpe con i lacci. 55. Dall’altro lato, è vero che, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva «[apportato] elementi che suggerissero che la colorazione di determinate parti dei lacci di una scarpa è abitualmente percepita dal pubblico di riferimento come indicazione dell’origine commerciale». Tuttavia, da una lettura d’insieme dei punti da 46 a 49 della sentenza impugnata, di cui il punto 49 costituisce la conclusione, risulta che, così facendo, il Tribunale ha semplicemente considerato, al termine dell’analisi dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] effettuata ai suddetti punti, che gli argomenti e gli elementi apportati da quest’ultima non consentirebbero di stabilire il carattere distintivo del marchio di cui si chiede la registrazione. Il Tribunale non ha quindi in alcun modo affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto alcun argomento volto a stabilire detto carattere distintivo. 56. Di conseguenza, la prima e la terza serie di argomenti della [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinte in quanto in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondate. 57. In terzo luogo, quanto all’asserita violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione, occorre rilevare che, ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza della Corte secondo cui, tenuto conto dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, anche se l’UAMI, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione di un marchio comunitario deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili, detti principi devono tuttavia conciliarsi con il rispetto della legittimità e che di conseguenza occorre, in particolare per motivi di certezza del diritto e specificamente di buona amministrazione, che l’esame di ogni domanda di registrazione sia rigoroso e completo e sia effettuato in ciascun caso concreto per evitare l’indebita registrazione di marchi (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti da 74 a 77). 58. Pertanto il Tribunale, avendo constatato che la commissione di ricorso aveva giustamente concluso nel senso che la domanda di registrazione in esame, considerando i prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione e la percezione dei gruppi interessati, era in contrasto con l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, era legittimato a respingere, senza commettere errori di diritto, il motivo vertente sulla violazione del suddetto principio. 59. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] vertente su una violazione del principio di parità di trattamento è pertanto manifestamente infondato. 60. Inoltre, considerando che il Tribunale ha esaminato, ai punti da 29 a 53 della sentenza impugnata, il motivo vertente sull’errata applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento e l’ha quindi respinto in modo motivato, nemmeno l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione risulta inoltre manifestamente accertata. 61. Il presente motivo deve pertanto essere respinto, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. 62. Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che l’impugnazione deve essere respinta in toto, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Sulle spese 63. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ha chiesto la condanna alle spese della [OSCURATO:PERSONA], la quale è rimasta soccombente, le spese devono essere poste a carico di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1552/2014 — Fons Iuris — Fons Iuris