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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43363/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva a sostegno della ammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti sono manifestamente infondati, preclusi e generici: il primo motivo attiene a questione già risolta in primo grado e comunque aspecifica rispetto alla motivazione (quanto alla rilevanza della prova); il secondo motivo non si confronta con la motivazione che ha giustificato la reformatio del giudizio assolutorio non sulla mera rivalutazione di elementi già scrutinati dal primo giudice, ma su dati probatori trascurati o nuovi convergenti nel dimostrare la destinazione illecita del quantitativo apprezzabile di eroina detenuta; per il resto il secondo motivo propone censure in fatto, dirette ad avvalorare una diversa lettura del compendio probatorio, e meramente oppositive al ragionamento probatorio, che si presenta adeguato, anche con riferimento alle deduzioni difensive, coerente alle evidenze esposte e privo di vizi logico-giuridici; il terzo motivo avanza critiche aspecifiche, posto che la motivazione sul diniego della derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve è congrua, giuridicamente non viziata e tutt'altro che apparente, avendo indicato esaustivamente le ragioni della decisione (nella specie, la condotta era da ritenersi non di minima offensività tenuto conto del quantitativo considerevole di eroina da destinare allo spaccio); il quarto motivo non evidenzia criticità rilevanti in questa sede, posto che la sentenza ha spiegato le ragioni - non manifestamente illogiche o giuridicamente errate - che non consentivano di ravvisare la continuazione tra il reato in esame e fatti analoghi commessi in precedenza (nella specie, la tipologia e i caratteri dello spaccio oggetto dei diversi procedimenti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva a sostegno della ammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti sono manifestamente infondati, preclusi e generici: il primo motivo attiene a questione già risolta in primo grado e comunque aspecifica rispetto alla motivazione (quanto alla rilevanza della prova); il secondo motivo non si confronta con la motivazione che ha giustificato la reformatio del giudizio assolutorio non sulla mera rivalutazione di elementi già scrutinati dal primo giudice, ma su dati probatori trascurati o nuovi convergenti nel dimostrare la destinazione illecita del quantitativo apprezzabile di eroina detenuta; per il resto il secondo motivo propone censure in fatto, dirette ad avvalorare una diversa lettura del compendio probatorio, e meramente oppositive al ragionamento probatorio, che si presenta adeguato, anche con riferimento alle deduzioni difensive, coerente alle evidenze esposte e privo di vizi logico-giuridici; il terzo motivo avanza critiche aspecifiche, posto che la motivazione sul diniego della derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve è congrua, giuridicamente non viziata e tutt'altro che apparente, avendo indicato esaustivamente le ragioni della decisione (nella specie, la condotta era da ritenersi non di minima offensività tenuto conto del quantitativo considerevole di eroina da destinare allo spaccio); il quarto motivo non evidenzia criticità rilevanti in questa sede, posto che la sentenza ha spiegato le ragioni - non manifestamente illogiche o giuridicamente errate - che non consentivano di ravvisare la continuazione tra il reato in esame e fatti analoghi commessi in precedenza (nella specie, la tipologia e i caratteri dello spaccio oggetto dei diversi procedimenti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43363/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris