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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2012

ECLI:EU:T:2012:536
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (star foods) (causa T-333/11) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo star foods – Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo star foods e marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 25-38) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2011 (procedimento R 1837/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH.

Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 aprile 2011 (procedimento R 1837/2010-4) è annullata per quanto concerne i prodotti delle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, a eccezione delle «birre», rientranti nella classe 32 ai sensi dell’accordo di Nizza. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quarto delle proprie spese. 5) [OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (star foods) (causa T-333/11) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo star foods – Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo star foods e marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 25-38) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2011 (procedimento R 1837/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH. Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 aprile 2011 (procedimento R 1837/2010-4) è annullata per quanto concerne i prodotti delle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, a eccezione delle «birre», rientranti nella classe 32 ai sensi dell’accordo di Nizza. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quarto delle proprie spese. 5) [OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporterà le proprie spese.