Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2012
ECLI:EU:T:2012:536
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (star foods)
(causa T-333/11)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo star foods – Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo star foods e marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 25-38)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2011 (procedimento R 1837/2010-4),
relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) del 15 aprile 2011 (procedimento R 1837/2010-4) è annullata per quanto concerne i prodotti delle classi 29,
30 e 32 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, a eccezione delle «birre», rientranti nella classe 32 ai sensi
dell’accordo di Nizza.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese del sig. [OSCURATO:PERSONA].
4)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quarto delle proprie spese.
5)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporterà le proprie spese.