CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el TRIBUNALE di Chieti, in funzione di giudicedell'esecuzioneudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza n. 8/2024 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell’esecuzione,rigettava la richiesta avanzata in data 9/01/2025 dal difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Zampacorta, di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0262M5R), volta ad ottenere la declaratoria di estinzioneper decorso del termine decennale di cui all’art. 172 cod. pen. della pena detentiva inflittacon sentenza n. 570/2013 emessa dal Tribunale di Vasto il 6/12/2013, irrevocabile il17/02/2014 (mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 189 CdS, fatto commessoin Vasto il 21/12/2011 - pena sospesa, sospensione condizionale della penasuccessivamente revocata con ordinanza n. 206/2013 SIGE del 19/12/2023 dal Tribunale diChieti in funzione di giudice dell’esecuzione), nel rilievo che il termine di decorrenza dellaprescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per larevoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui divienedefinitivo il titolo che è causa della revoca stessa (nella specie, dal 25/01/2016, data diirrevocabilità della sentenza n. 734/2014 emessa dal Tribunale di Pescara il 13/03/2014).2. Avverso detta ordinanza veniva formulato ricorso per cassazione (n. 11056/2025),riqualificato dalla Corte come opposizione ai sensi dell’art. 676 e 667, comma 4, cod. proc.pen. con provvedimento in data 08/04/2025, (confermato in data 20/06/2025 dal consiglieredelegato a seguito di istanza del giudice dell’esecuzione), con conseguente trasmissionedegli atti al Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell’esecuzione, che, risentite le parti inudienza, considerato che la richiesta di estinzione della pena era stata già analizzata erigettata nella ridetta ordinanza n. 8/2024 SIGE, riesaminati tutti gli atti del procedimento edesclusa la sopravvenienza medio tempore di elementi nuovi non scrutinati, confermaval’ordinanza n. 8/2025 e, per l’effetto, rigettava la richiesta.3. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo in cui deduce “l’errore diprocedura” consistito nel non aver preso in considerazione il giudice dell’esecuzione che lacondanna di cui alla sentenza del Tribunale di Vasto del 5/12/2013, irrevocabile il17/02/2014 relativa a reato contravvenzionale (art. 189 Cds), a cui accedeva ab origine lasospensione condizionale della pena poi revocata, “doveva intendersi comunque estinta amente dell’art. 167 cod. pen.” (pag. 2 ricorso), posto che “nei termini di legge il condannatonon ha riportato né commesso reato della stessa indole e, dunque, non si fa luogoall’esecuzione della pena”.4. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile.1. Il giudice dell’esecuzione nell’ordinanza impugnata ha richiamato integralmente leragioni esposte nell’ordinanza opposta n. 8/2025 SIGE, dando atto dell’assenza di elementinuovi non scrutinati nella detta ordinanza.L’ordinanza opposta aveva evidenziato come la sospensione condizionale della pena,concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto in data 6/12/2013, fosse statarevocata in data 19/12/2023 in ragione della sentenza di condanna a pena detentiva nonsospesa, emessa dal Tribunale di Pescara, nei confronti del ricorrente, in data 13/03/2014,irrevocabile il 25/01/2016, data dalla quale doveva farsi decorrere il termine di cui all’art. 172cod. pen.Con il che il giudice dell’esecuzione si è rettamente conformato al principio di diritto –reiteratamente statuito da questa Corte – secondo il quale il termine di prescrizione dellapena, nel caso in cui l’esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data diirrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca delbeneficio (così, da ultimo, Sez. 1, n. 30206 del 1/07/2025, PM in proc. Schliogeris, Rv.288565-01; conf. Sez. Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Gavinelli, Rv. 280330-01).2. Il ricorrente ha invocato in sede esecutiva l’estinzione ai sensi dell’art. 167 cod. pen.del reato contravvenzionale di cui all’art. 189 CdS per il quale il ricorrente era statocondannato alla pena (in origine) sospesa di mesi otto di arresto inflitta con sentenza delTribunale di Vasto del 5/12/2013, irrevocabile 17/02/2014, nell’assunto che “nei termini dilegge il condannato non ha commesso reato della stessa indole” (corsivi aggiunti) agli effettidel succitato art. 167 cod. pen.Si tratta di una lettura manifestamente infondata, donde l'inammissibilità del relativomotivo di ricorso, perchè fondata su una lettura all’evidenza errata e speciosa del disposto dicui all’art. 167 cod. pen., il quale, testualmente, così recita:«1. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero unacontravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.2. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.».2.1. Premesso che la norma in questione, come risultante dalle modifiche apportatedall’art. 6 legge n. 19 del 1990, individua i presupposti per il verificarsi dell’effetto estintivosulla base di un implicito rinvio alle condizioni di revoca di diritto del beneficio individuatedall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., ad onta della proposta lettura difensiva, ilrequisito della identità di indole, agli effetti estintivi dell’art. 167 cod. pen., è richiesto solo perle contravvenzioni, come si evince chiaramente dalle due virgole che separano lacongiunzione disgiuntiva inclusiva («, ovvero una contravvenzione della stessa indole, […]),e non anche per i delitti, la cui commissione, viceversa, preclude l’effetto estintivo sempre, diqualunque natura esso delitto sia.Tale soluzione risponde alla ratio dell’art. 167 cod. pen., che va ricollegata al giudizioprognostico su cui è fondata la concessione del beneficio e alla mancata commissione dialtro reato nel periodo indicato dalla legge.2.2. Deve rilevarsi, peraltro, che identica espressione è contenuta nell’art. 168, commaprimo, n. 1, cod. pen. ove pure compare la formula, non separata da virgole, «delitto ovverocontravvenzione della stessa indole» la cui commissione da parte di condannato a pena inprecedenza condizionalmente sospesa provoca la revoca del beneficio. Proprio in relazionea questa proposizione normativa, un risalente precedente di questa Corte – valevole afortiori per l’art. 167 cod. pen. – ha precisato che «la congiunzione chiarisce che la revoca haluogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia “della stessa indole” di quella inrelazione alla quale venne applicato il beneficio della condanna condizionale, laddove talecondizione non è richiesta nel caso di delitto, che opera come causa di revoca sempre, diqualunque natura esso delitto sia” (Sez. 1, n. 1705 del 11/04/1986, Tanzi, Rv. 172681-01).2.3. Nei medesimi termini va pertanto affermato che, in tema di sospensionecondizionale della pena, nell’espressione contenuta nell’art. 167, comma primo, cod. pen.«delitto, ovvero contravvenzione della stessa indole,» la cui mancata commissione da partedi condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina l’effetto estintivodel reato, la congiunzione, separata da due virgole, chiarisce che il suddetto effetto ha luogosoltanto quando la contravvenzione sia “della stessa indole” di quella in relazione alla qualevenne applicato il beneficio della condanna condizionale, mentre tale condizione non èrichiesta nel caso di delitto, il quale rileva sempre, di qualunque natura esso delitto sia.2.4. Mette conto rilevare che dal casellario giudiziale agli atti – accessibile a questaCorte in ragione del vizio dedotto con l’odierno ricorso – il ricorrente:- entro il biennio dalla condanna relativa al reato di cui all’art. 189 CdS commesso il[OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. sub 5 casellario), il ricorrente è stato pure condannato per la contravvenzionedi cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, commessa il 2/7/2012 (euro 2.000di ammenda: v. sub 2 casellario), in forza di decreto penale del GIP di Isernia del 20/7/2012,esecutivo il 4/10/2012;- entro il quinquennio dalla condanna relativa al reato di cui all’art. 189 CdS commessoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. sub 5 casellario), è stato condannato per il delitto il delitto di cui all’art. 56,624 e 625 cod. pen. commesso in data 7/03/2014 (mesi otto di reclusione ed euro 300 dimulta: v. sub 6 casellario), in forza di sentenza di applicazione pena del Tribunale di Pescaradel 13/3/2014, irrevocabile il 25/01/2016, nonché per i delitti di cui agli artt. 110 e 624 cod.pen. e 367 cod. pen. commessi, rispettivamente, il 10/1/2014 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sempre nell’arcodel quinquennio (v. condanna sub 8).A nulla rileva, agli invocati effetti dell’art. 167 cod. pen., che i suindicati delitti commessinel quinquennio dalla condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Vasto irrevocabile il17/2/2014 non fossero della stessa indole, avuto riguardo al principio di diritto sopraenunciato.3. Tanto basta per dichiarare la declaratoria di inammissibilità del ricorso, concondanna del ricorrente alle spese processuali e alla corresponsione di una somma didenaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare nella misuracontenuta di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]