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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24557/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23156/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamxente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Campania, n. 1930/04/22 depositata in data 21 febbraio 2022 Oggetto: tributi– estratto di ruolo N.23156/22 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un estratto di ruolo, relativo a un avviso di accertamento del periodo di imposta 2008, con cui venivano recuperate IRPEF, addizionali e IVA, stante l’omessa presentazione delle relative dichiarazioni.

Il ricorrente ha dedotto l’omessa notificazione dell’atto impositivo e la prescrizione del credito.

2. La CTP di Avellino ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Campania, con sentenza in data 21 febbraio 2021, harigettato l’appello dell’Ufficio .

Ha ritenuto il giudice di appello che l’atto impositivo presupposto non è stato correttamente notificato, non essendo sufficiente – in caso di assenza del destinatario e assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo la mera spedizione della raccomandata, essendo necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’Ufficio postale.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi su specifica censura dell’Agenzia, consistente nella questione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto spiccato avverso l’estratto di ruolo, atto di per sé non impugnabile.

Il ricorrente trascrive l’atto di appello, nella parte in cui ha dedotto la questione della non impugnabilità dell’estratto di ruolo quale atto interno.

N.23156/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 3-bisl. 17 dicembre 2021, n. 215.

Osserva parte ricorrente come questa Corte abbia ritenuto non impugnabile l’estratto di ruolo con norma applicabile ai processi pendenti.

3. Il primo motivo –ammissibile quanto alla sua formulazione - è fondato, non avendo il giudice di appello affrontato la questione dedotta in appello dall’Ufficio, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo e, previo assorbimento del secondo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania per l’esame della relativa questione , oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. LaCorte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23156/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamxente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Campania, n. 1930/04/22 depositata in data 21 febbraio 2022 Oggetto: tributi– estratto di ruolo N.23156/22 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un estratto di ruolo, relativo a un avviso di accertamento del periodo di imposta 2008, con cui venivano recuperate IRPEF, addizionali e IVA, stante l’omessa presentazione delle relative dichiarazioni. Il ricorrente ha dedotto l’omessa notificazione dell’atto impositivo e la prescrizione del credito. 2. La CTP di Avellino ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Campania, con sentenza in data 21 febbraio 2021, harigettato l’appello dell’Ufficio . Ha ritenuto il giudice di appello che l’atto impositivo presupposto non è stato correttamente notificato, non essendo sufficiente – in caso di assenza del destinatario e assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo la mera spedizione della raccomandata, essendo necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’Ufficio postale. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi su specifica censura dell’Agenzia, consistente nella questione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto spiccato avverso l’estratto di ruolo, atto di per sé non impugnabile. Il ricorrente trascrive l’atto di appello, nella parte in cui ha dedotto la questione della non impugnabilità dell’estratto di ruolo quale atto interno. N.23156/22 R.G. Est. F. D’Aquino 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 3-bisl. 17 dicembre 2021, n. 215. Osserva parte ricorrente come questa Corte abbia ritenuto non impugnabile l’estratto di ruolo con norma applicabile ai processi pendenti. 3. Il primo motivo –ammissibile quanto alla sua formulazione - è fondato, non avendo il giudice di appello affrontato la questione dedotta in appello dall’Ufficio, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo e, previo assorbimento del secondo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania per l’esame della relativa questione , oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. LaCorte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giud
Sentenza Cassazione n. 24557/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris