CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 27925/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 20 agosto 2024 la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha riformato parzialmente, aderendo all'intervenuto accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed C 18.000 di multa riducendo la pena inflitta ad anni 3 di reclusione ed euri 4.000 di multa e confermando nel resto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto. Considerato che il ricorso è inammissibile; che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pm sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201); che nel caso di specie il ricorso è da considerare inammissibile atteso che con esso il ricorrente si è limitato a censurare esclusivamente la qualificazione giuridica del fatto non oggetto di attuale impugnazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensoDEPOSIITATA il Presi