CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 24445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 15 dicembre 2016, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge con riferimento all'art.75 digs. 159/2011, insistendo per l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione proposta tardivamente. 2. Infatti, la sentenza della Corte di appello di Bari è stata depositata il giorno 1 aprile 20221vale a dire entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto in data 22 luglio 2022 e, quindi, oltre i quarantacinque giorni, di cui all'art.585, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine. Si osserva, poi, che l'avvenuta notifica dell'estratto della sentenza all'imputato non determina il decorso del termine per impugnare non essendo previsto dal codice di rito e trattandosi, quindi, di circostanza ininfluente a tal fine. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Lu z O .5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese R1 cn cn processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. coa o , c Così deciso il 26 aprile 20