CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1997
Cassazione n. 32423/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXX;Ritenuto che l’unico motivo di ricorso è inammissibile poiché le dedotteviolazioni di legge e i prospettati vizi motivazionali si risolvono nellasollecitazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie e testimoniali e,quindi, in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea alsindacato di legittimità. A fronte della motivazione completa, coerente e priva dimanifeste illogicità resa dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita infatti acontrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti e delle emergenzeprocessuali, sollecitando un nuovo apprezzamento del materiale probatorio nonconsentito in sede di legittimità. È, invero, principio consolidato che alla Corte dicassazione sia preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione e l'autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice dimerito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01) e che ilcontrollo sulla motivazione sia limitato alla verifica della sua manifesta illogicità,immediatamente percepibile, senza possibilità di verificarne la corrispondenzaalle acquisizioni processuali o di sostituire una diversa valutazione a quella delgiudice di merito (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01;Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01);Ritenuto che,a fronte della puntuale motivazione della sentenza impugnatain ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., il ricorrente nonsi confronta con le argomentazioni poste a fondamento della decisione,limitandosi ad affermazioni assertive prive dell'indicazione degli elementi di fattoe delle ragioni giuridiche idonee a sorreggere la dedotta violazione di legge,incorrendo nel vizio di aspecificità sanzionato a pena di inammissibilità ai sensidell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;Rilevato, quanto alla censura relativa alla attendibilità della persona offesa,checostituisce principio consolidato che la valutazione dell'attendibilità dellapersona offesa sia questione di fatto riservata al giudice di merito e nonrivalutabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e noncontraddittoria; le relative dichiarazioni, inoltre, possono da sole fondare ilgiudizio di responsabilità, previa rigorosa verifica della loro credibilità soggettivae attendibilità intrinseca, senza necessità di riscontri esterni, che assumonocarattere meramente opportuno (Sez. U, Bell'Arte, n. 41461/2012, Rv. 253214-01; Sez. 2, Manzini, n. 43278/2015, Rv. 265104-01; Sez. 6, [OSCURATO:PERSONA], n.27322/2008, Rv. 240524-01);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovrannoomettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dallalegge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.