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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 40852/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIclató avyiso i4 pa.pti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altre formalità di procedura.

Il ricorso, infatti, è relativo a motivi rinunciati e diversi da quelli ammessi.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] .7;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIclató avyiso i4 pa.pti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altre formalità di procedura. Il ricorso, infatti, è relativo a motivi rinunciati e diversi da quelli ammessi. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] .7;
Sentenza Cassazione n. 40852/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris