CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 542-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende, per procura speciale in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3783/02/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria, quale giudice del rinvio conseguente alla sentenza n. 3125 del 17 febbraio 2016 di questa Corte, ha accolto gli appelli, riuniti, di [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che avevano rigettato i ricorsi del medesimo contribuente contro l'avviso di liquidazione in materia di Invim relativa ad una compravendita del 1992 e contro la cartella di pagamento relativa allo stesso avviso ed alla liquidazione dell'imposta di registro per il medesimo contratto. Il contribuente si è costituito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 25, comma 2 e comma 2 bis, e 12, n. 3, del d.P.R. n. 602 del 1973. Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo ha errato nel ritenere che gli atti in questione dovessero essere Ric. 2020 n. 542 sez. MT - ud. 14-12-2021 - 2- specificamente motivati in ordine agli interessi, essendo sufficiente il riferimento alla fonte del debito d'imposta ed al relativo periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli accessori predeterminato per legge. Preliminarmente, il Collegio rileva che la questione di diritto controversa è stata recentemente rimessa da questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021) alle Sezioni Unite, sul presupposto di un ritenuto contrasto tra orientamenti giurisprudenziali in materia di motivazione degli atti sostanziali impositivi e riscossivi in ordine agli interessi ed ai dati e criteri del calcolo di questi ultimi. Sebbene non emerga un' integrale coincidenza tra la fattispecie sub iudice nel procedimento di cui all'ordinanza interlocutoria e quella in questa sede controversa, l'ordinanza di rimessione investe comunque la questione della motivazione degli accessori con riferimento a profili che possono rilevare anche in questo giudizio. Appare pertanto opportuno, in attesa della pronuncia delle S.U., rinviare a nuovo ruolo la decisione del ricorso. P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo, in attesa che le S.U. di questa Corte si pronuncino sulla questione rimessa da Cass. Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021. Presidente [OSCURATO:PERSONA]&sK17., •-yryy.f-Ms ia D t. Lu