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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17799/2026

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ura generale dello Stato-ricorrente--controricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMichele [OSCURATO:PERSONA] incidentale-e contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 2394/20/18 depositata il 12/03/2018.nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 35927/2018 R.G. proposto daAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello StatoNumero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/2026-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMichele [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAgenzia delle entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 4782/19/18 depositata il 21/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 2394/20/18 del 12/03/2018, la Commissionetributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appelloprincipale proposto dall’Agenzia delle entrate e l’appello incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex legalerappresentante della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza n.2470/29/16 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguitoCTP), che aveva accolto il ricorso dei contribuenti nei confronti di unavviso di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2008 e 2009.1.1.

La CTR respingeva entrambi gli appelli evidenziando che il ricorsooriginariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avviso diaccertamento notificato ad una società estinta doveva essere dichiaratoinammissibile, non rivestendo quest’ultimo alcun ruolo (né legalerappresentante, né socio) nella compagine sociale.2.

AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.Numero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/20263.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio resisteva con controricorso e proponevaricorso incidentale e depositava memoria, con cui insisteva per ladistrazione delle spese in favore del difensore antistatario.4.

Con la sentenza n. 4782/19/18 del 21/05/2018, la Commissionetributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 18058/40/16della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), cheaveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di una cartella dipagamento per IVA relativa agli anni 2008 e 2009, allo stesso notificata inquanto socio della estinta [OSCURATO:SOCIETA]4.1.

La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che l’avviso diaccertamento notificato alla società cancellata era inesistente, conconseguente infondatezza della pretesa nei confronti dell’allora sociounico.5.

AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.6.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoria con laquale si insisteva per la distrazione delle spese in favore del difensoreantistatario.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento iscrittoal n. 35927/2018 R.G. al procedimento iscritto al n. 28770/2018 R.G. perevidenti ragioni di connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva.2.

Con riferimento al procedimento n. 28770/2018 R.G., riguardantel’avviso di accertamento, il ricorso principale di AE è affidato a tre motivi,di seguito illustrati.2.1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2495cod. civ., dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 edell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTRNumero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/2026erroneamente ritenuto l’estinzione di [OSCURATO:SOCIETA]. che, in realtà, non si èmai estinta, ma si è cancellata dal registro delle imprese in quantotrasferitasi all’estero.2.2.

Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso motivazione apparente inordine al rigetto del motivo di appello con il quale si evidenziava lamancata estinzione della società.2.3.

Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28del d.lgs. n. 175 del 2014 e dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, peravere la CTR escluso la responsabilità dell’amministratore e del socio aseguito dell’estinzione della società.3.

Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è affidato, a sua volta, a tremotivi, di seguito illustrati.3.1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omessodi motivare in ordine all’inammissibilità del ricorso presentato in proprioda [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 24 Cost., per avere la CTRescluso la legittimazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare l’avviso diaccertamento, a lui stesso notificato a titolo personale.3.3.

Con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 24 Cost., per non averela CTR evidenziato l’estraneità del sig. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla pretesaimpositiva.Numero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/20264.

I primi due motivi di ricorso principale possono essere unitariamenteesaminati per ragioni di connessione.

All’esame degli stessi giova,peraltro, premettere un’attenta disamina della sentenza impugnata.4.1.

La CTR ha pronunciato sia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. sia neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la CTR ha evidenziato che: i) alladata di proposizione del ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] «non rivestiva più alcuna caricasociale né tantomeno possedeva alcuna quota del capitale sociale, dalmomento che dal 03.10.2010 il capitale sociale era posseduto per interoda [OSCURATO:PERSONA]»; ii) [OSCURATO:SOCIETA]., inoltre, era estinta fin dal13/05/2011 a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, sicchél’avviso di accertamento notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] quale ex legalerappresentante della società doveva ritenersi inesistente «in quanto privodel soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa fiscale»; iii) «l’unicaragione per cui l’accertamento è stato fatto erroneamente al [OSCURATO:PERSONA] èindicata nella medesima relata di notifica agli atti, ove lo stesso vieneindicato “rappresentante legale e socio unico nell’anno 2009”»; iv) «ilricorso introduttivo è affetto da inammissibilità, in quanto intrapreso da exrappresentante di persona giuridica estinta»; v) l’appello incidentale delsig. [OSCURATO:PERSONA], con il quale si proponevano le medesime questioni già propostein primo grado, «deve ritenersi travolto per la ragione proceduralesuindicata», vale a dire l’inammissibilità del ricorso introduttivo.4.1.1.

Dalla, invero confusa, esposizione della sentenza impugnatasembra di capire che l’avviso di accertamento sia stato notificato ad unasocietà estinta in persona di un soggetto che non era più né legalerappresentante, né socio della stessa; conseguentemente il ricorsoproposto in nome della società estinta da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] erainammissibile, non avendo egli più titolo di agire in nome e per conto dellasocietà.Numero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/20264.2.

A fronte della superiore motivazione deve escludersi l’interesse diAE alla proposizione dei primi due motivi di ricorso che sono, pertanto,inammissibili.4.3.

Invero, il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto diCogepa s.p.a. è stato valutato come inammissibile dalla CTR, in quantoproposto nei confronti di un soggetto pacificamente non legittimato aproporlo: pur non trovando applicazione ratione temporis l’art. 28, comma4, del d.lgs. n. 175 del 2014, come accertato dal giudice di appellol’odierno controricorrente, al momento della proposizione del ricorsooriginario per conto della società, non era, infatti, né legalerappresentante, né socio della stessa.4.4.

La valutazione di inammissibilità del ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] conto di [OSCURATO:SOCIETA]. è, quindi, corretta; e tale valutazione prescindedel tutto dalla intervenuta estinzione della società (contestata da AE, chene assume il semplice trasferimento all’estero).

Nel caso in cui la società sisia trasferita all’estero, la legittimazione all’impugnazione dell’avviso diaccertamento per fare valere l’asserita inesistenza della sua notificazione(eventualmente anche previa richiesta di rimessione in termini) grava sullegale rappresentante della società (e il sig. [OSCURATO:PERSONA] non lo era più); nel caso,invece, in cui la società si sia davvero estinta, come sostenuto dalla CTR, isoggetti legittimati all’impugnazione dell’atto impositivo sono i socisuccessori della società (cfr. Cass.

S.U. n. 6070 del 12/03/2013), tra iquali non v’è pacificamente il contribuente (e non lo era nemmeno almomento della proposizione del ricorso originario).4.5.

Non è inutile evidenziare, da ultimo, che i motivi di ricorso sonorivolti nei confronti di un soggetto, [OSCURATO:SOCIETA]., che non è statonemmeno ritualmente convenuto in giudizio dalla difesa erariale, che - puraffermando l’attuale esistenza della società - ha notificato l’appello asoggetto (il sig. [OSCURATO:PERSONA]) che non la rappresenta.Numero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/20265.

Il terzo motivo di ricorso principale involge il mancatoriconoscimento della responsabilità del socio [OSCURATO:PERSONA], essendo l’avviso diaccertamento pacificamente rivolto anche nei suoi confronti; motivoproposto evidentemente in via subordinata per il caso di rigetto dei primidue, posto che la sua proposizione presuppone l’estinzione della società(di cui la difesa erariale ha affermato l’attuale esistenza con i primi duemotivi di ricorso), senza la quale non potrebbe configurarsi la stessaresponsabilità del socio (cfr., da ultimo, Cass. n. 29575 del 07/11/2025, inmotivazione).5.1.

Il superiore motivo va esaminato unitamente ai motivi del ricorsoincidentale, volti ad escludere la suddetta responsabilità.5.2.

I motivi sono fondati nei termini di seguito precisati.5.3.

La CTR, presupponendo l’estinzione della società, ha, peraltro,omesso di spiegare perché l’inammissibilità del ricorso proposto dal sig.[OSCURATO:PERSONA] quale ex legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. implichi il venir menodella responsabilità dell’ex socio [OSCURATO:PERSONA], al quale l’avviso di accertamento èstato pacificamente notificato in proprio.5.4.

In buona sostanza, la CTR ha omesso qualsiasi seria indagine suipresupposti giuridici e fattuali della responsabilità del socio ex art. 36 deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (si veda, da ultimo, Cass.

S.U. n. 3625del 12/02/2025), ragion per cui la sentenza impugnata va cassata pernuovo esame in parte qua.6.

Con riferimento al procedimento n. 35927/2018 R.G., riguardante lacartella di pagamento notificata personalmente al sig. [OSCURATO:PERSONA], il ricorso di AEè affidata a tre motivi, peraltro in tutto identici a quelli proposti con ilricorso principale nel procedimento iscritti al n. 28770/2018 a fronte diuna motivazione della sentenza impugnata che non è integralmentesovrapponibile a quella resa dalla CTR in tale ultimo procedimento.6.1.

In particolare, la CTR evidenzia che: i) [OSCURATO:SOCIETA]. è estinta aseguito della cancellazione dal registro delle imprese; ii) in ragioneNumero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’estinzione, gli atti notificati alla società estinta devono considerarsiinesistenti e privi di ogni effetto giuridico, ivi compreso l’avviso diaccertamento notificato alla società; iii) la cartella di pagamento notificataal socio trova la sua fonte nell’avviso di accertamento notificato allasocietà, sicché venendo meno l’avviso di accertamento sociale viene menoanche la cartella di pagamento.6.2.

A fronte di tale motivazione, i primi due motivi si rivelanoinammissibili, mentre è fondato il terzo motivo, sebbene per ragioni inparte differenti da quanto affermato dall’Agenzia delle entrate.6.3.

Va, in primo luogo, ribadito che la circostanza per la quale Cogepas.r.l. sia o meno estinta è del tutto irrilevante a fronte di un avviso diaccertamento che la riguarda e che non è stato impugnato dai soggettilegittimati a fare valere l’eventuale inesistenza della notificazione (lasocietà se non estinta, ovvero i soci quali successori della stessa nel casodi sua estinzione, non essendo il sig. [OSCURATO:PERSONA] né legale rappresentante nésuccessore della stessa), così come evidenziato con riferimento alprocedimento R.G. n. 28770/2018 R.G.6.4.

Secondariamente, la CTR ha erroneamente ritenuto l’inesistenzadella notificazione dell’avviso di accertamento a [OSCURATO:SOCIETA]. (in quantonotificato a società estinta), senza considerare che tale avviso noncostituisce il presupposto dell’emissione della cartella di pagamentoimpugnata, la quale si fonda sull’autonomo avviso di accertamentonotificato al socio ed emesso al fine di fare valere la sua responsabilità;avviso già oggetto di impugnazione nell’ambito del procedimento n.28770/2018 R.G., nel quale, come già evidenziato, sono anche indiscussione i presupposti per l’emissione dell’atto impositivo (con laconseguenza che la decisione in ordine alla legittimità dell’atto impositivoemesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] condiziona anche la decisione relativaalla cartella).Numero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/20266.5.

Si rivela, pertanto, irrilevante ai fini del giudizio risolvere laquestione se la cancellazione della società ne abbia o meno comportatol’estinzione, posto che l’avviso di accertamento notificato alla società nonè stato validamente impugnato e non costituisce il presuppostodell’emissione della cartella di pagamento.6.6.

Di qui l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso per difetto diinteresse di AE e la fondatezza, per le spiegate ragioni, del terzo motivo.7.

In conclusione, con riferimento al procedimento n. 28770/2018R.G., vanno accolti il terzo motivo di ricorso principale e il ricorsoincidentale, rigettati gli altri motivi di ricorso principale; con riferimento alprocedimento n. 35927/18 R.G. va accolto, nei termini di cui si è detto, ilterzo motivo, rigettati gli altri.

Le sentenze impugnate vanno cassate inrelazione ai motivi accolti e rinviate alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esamee per le spese del presente procedimento.

P.Q.MLa Corte, con riferimento al procedimento n. 28770/2018 R.G., accoglie ilterzo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, rigettati gli altrimotivi di ricorso principale; con riferimento al procedimento n. 35927/18,accoglie, nei termini di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso erigetta gli altri; cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura generale dello Stato-ricorrente--controricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMichele [OSCURATO:PERSONA] incidentale-e contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 2394/20/18 depositata il 12/03/2018.nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 35927/2018 R.G. proposto daAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello StatoNumero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/2026-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMichele [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAgenzia delle entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 4782/19/18 depositata il 21/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 2394/20/18 del 12/03/2018, la Commissionetributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appelloprincipale proposto dall’Agenzia delle entrate e l’appello incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex legalerappresentante della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza n.2470/29/16 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguitoCTP), che aveva accolto il ricorso dei contribuenti nei confronti di unavviso di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2008 e 2009.1.1. La CTR respingeva entrambi gli appelli evidenziando che il ricorsooriginariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avviso diaccertamento notificato ad una società estinta doveva essere dichiaratoinammissibile, non rivestendo quest’ultimo alcun ruolo (né legalerappresentante, né socio) nella compagine sociale.2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.Numero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/20263. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio resisteva con controricorso e proponevaricorso incidentale e depositava memoria, con cui insisteva per ladistrazione delle spese in favore del difensore antistatario.4. Con la sentenza n. 4782/19/18 del 21/05/2018, la Commissionetributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 18058/40/16della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), cheaveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di una cartella dipagamento per IVA relativa agli anni 2008 e 2009, allo stesso notificata inquanto socio della estinta [OSCURATO:SOCIETA]4.1. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che l’avviso diaccertamento notificato alla società cancellata era inesistente, conconseguente infondatezza della pretesa nei confronti dell’allora sociounico.5. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.6. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoria con laquale si insisteva per la distrazione delle spese in favore del difensoreantistatario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento iscrittoal n. 35927/2018 R.G. al procedimento iscritto al n. 28770/2018 R.G. perevidenti ragioni di connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva.2. Con riferimento al procedimento n. 28770/2018 R.G., riguardantel’avviso di accertamento, il ricorso principale di AE è affidato a tre motivi,di seguito illustrati.2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2495cod. civ., dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 edell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTRNumero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/2026erroneamente ritenuto l’estinzione di [OSCURATO:SOCIETA]. che, in realtà, non si èmai estinta, ma si è cancellata dal registro delle imprese in quantotrasferitasi all’estero.2.2. Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso motivazione apparente inordine al rigetto del motivo di appello con il quale si evidenziava lamancata estinzione della società.2.3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28del d.lgs. n. 175 del 2014 e dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, peravere la CTR escluso la responsabilità dell’amministratore e del socio aseguito dell’estinzione della società.3. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è affidato, a sua volta, a tremotivi, di seguito illustrati.3.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omessodi motivare in ordine all’inammissibilità del ricorso presentato in proprioda [OSCURATO:PERSONA].3.2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 24 Cost., per avere la CTRescluso la legittimazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare l’avviso diaccertamento, a lui stesso notificato a titolo personale.3.3. Con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 24 Cost., per non averela CTR evidenziato l’estraneità del sig. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla pretesaimpositiva.Numero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/20264. I primi due motivi di ricorso principale possono essere unitariamenteesaminati per ragioni di connessione. All’esame degli stessi giova,peraltro, premettere un’attenta disamina della sentenza impugnata.4.1. La CTR ha pronunciato sia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. sia neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la CTR ha evidenziato che: i) alladata di proposizione del ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] «non rivestiva più alcuna caricasociale né tantomeno possedeva alcuna quota del capitale sociale, dalmomento che dal 03.10.2010 il capitale sociale era posseduto per interoda [OSCURATO:PERSONA]»; ii) [OSCURATO:SOCIETA]., inoltre, era estinta fin dal13/05/2011 a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, sicchél’avviso di accertamento notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] quale ex legalerappresentante della società doveva ritenersi inesistente «in quanto privodel soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa fiscale»; iii) «l’unicaragione per cui l’accertamento è stato fatto erroneamente al [OSCURATO:PERSONA] èindicata nella medesima relata di notifica agli atti, ove lo stesso vieneindicato “rappresentante legale e socio unico nell’anno 2009”»; iv) «ilricorso introduttivo è affetto da inammissibilità, in quanto intrapreso da exrappresentante di persona giuridica estinta»; v) l’appello incidentale delsig. [OSCURATO:PERSONA], con il quale si proponevano le medesime questioni già propostein primo grado, «deve ritenersi travolto per la ragione proceduralesuindicata», vale a dire l’inammissibilità del ricorso introduttivo.4.1.1. Dalla, invero confusa, esposizione della sentenza impugnatasembra di capire che l’avviso di accertamento sia stato notificato ad unasocietà estinta in persona di un soggetto che non era più né legalerappresentante, né socio della stessa; conseguentemente il ricorsoproposto in nome della società estinta da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] erainammissibile, non avendo egli più titolo di agire in nome e per conto dellasocietà.Numero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/20264.2. A fronte della superiore motivazione deve escludersi l’interesse diAE alla proposizione dei primi due motivi di ricorso che sono, pertanto,inammissibili.4.3. Invero, il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto diCogepa s.p.a. è stato valutato come inammissibile dalla CTR, in quantoproposto nei confronti di un soggetto pacificamente non legittimato aproporlo: pur non trovando applicazione ratione temporis l’art. 28, comma4, del d.lgs. n. 175 del 2014, come accertato dal giudice di appellol’odierno controricorrente, al momento della proposizione del ricorsooriginario per conto della società, non era, infatti, né legalerappresentante, né socio della stessa.4.4. La valutazione di inammissibilità del ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] conto di [OSCURATO:SOCIETA]. è, quindi, corretta; e tale valutazione prescindedel tutto dalla intervenuta estinzione della società (contestata da AE, chene assume il semplice trasferimento all’estero). Nel caso in cui la società sisia trasferita all’estero, la legittimazione all’impugnazione dell’avviso diaccertamento per fare valere l’asserita inesistenza della sua notificazione(eventualmente anche previa richiesta di rimessione in termini) grava sullegale rappresentante della società (e il sig. [OSCURATO:PERSONA] non lo era più); nel caso,invece, in cui la società si sia davvero estinta, come sostenuto dalla CTR, isoggetti legittimati all’impugnazione dell’atto impositivo sono i socisuccessori della società (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013), tra iquali non v’è pacificamente il contribuente (e non lo era nemmeno almomento della proposizione del ricorso originario).4.5. Non è inutile evidenziare, da ultimo, che i motivi di ricorso sonorivolti nei confronti di un soggetto, [OSCURATO:SOCIETA]., che non è statonemmeno ritualmente convenuto in giudizio dalla difesa erariale, che - puraffermando l’attuale esistenza della società - ha notificato l’appello asoggetto (il sig. [OSCURATO:PERSONA]) che non la rappresenta.Numero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/20265. Il terzo motivo di ricorso principale involge il mancatoriconoscimento della responsabilità del socio [OSCURATO:PERSONA], essendo l’avviso diaccertamento pacificamente rivolto anche nei suoi confronti; motivoproposto evidentemente in via subordinata per il caso di rigetto dei primidue, posto che la sua proposizione presuppone l’estinzione della società(di cui la difesa erariale ha affermato l’attuale esistenza con i primi duemotivi di ricorso), senza la quale non potrebbe configurarsi la stessaresponsabilità del socio (cfr., da ultimo, Cass. n. 29575 del 07/11/2025, inmotivazione).5.1. Il superiore motivo va esaminato unitamente ai motivi del ricorsoincidentale, volti ad escludere la suddetta responsabilità.5.2. I motivi sono fondati nei termini di seguito precisati.5.3. La CTR, presupponendo l’estinzione della società, ha, peraltro,omesso di spiegare perché l’inammissibilità del ricorso proposto dal sig.[OSCURATO:PERSONA] quale ex legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. implichi il venir menodella responsabilità dell’ex socio [OSCURATO:PERSONA], al quale l’avviso di accertamento èstato pacificamente notificato in proprio.5.4. In buona sostanza, la CTR ha omesso qualsiasi seria indagine suipresupposti giuridici e fattuali della responsabilità del socio ex art. 36 deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (si veda, da ultimo, Cass. S.U. n. 3625del 12/02/2025), ragion per cui la sentenza impugnata va cassata pernuovo esame in parte qua.6. Con riferimento al procedimento n. 35927/2018 R.G., riguardante lacartella di pagamento notificata personalmente al sig. [OSCURATO:PERSONA], il ricorso di AEè affidata a tre motivi, peraltro in tutto identici a quelli proposti con ilricorso principale nel procedimento iscritti al n. 28770/2018 a fronte diuna motivazione della sentenza impugnata che non è integralmentesovrapponibile a quella resa dalla CTR in tale ultimo procedimento.6.1. In particolare, la CTR evidenzia che: i) [OSCURATO:SOCIETA]. è estinta aseguito della cancellazione dal registro delle imprese; ii) in ragioneNumero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’estinzione, gli atti notificati alla società estinta devono considerarsiinesistenti e privi di ogni effetto giuridico, ivi compreso l’avviso diaccertamento notificato alla società; iii) la cartella di pagamento notificataal socio trova la sua fonte nell’avviso di accertamento notificato allasocietà, sicché venendo meno l’avviso di accertamento sociale viene menoanche la cartella di pagamento.6.2. A fronte di tale motivazione, i primi due motivi si rivelanoinammissibili, mentre è fondato il terzo motivo, sebbene per ragioni inparte differenti da quanto affermato dall’Agenzia delle entrate.6.3. Va, in primo luogo, ribadito che la circostanza per la quale Cogepas.r.l. sia o meno estinta è del tutto irrilevante a fronte di un avviso diaccertamento che la riguarda e che non è stato impugnato dai soggettilegittimati a fare valere l’eventuale inesistenza della notificazione (lasocietà se non estinta, ovvero i soci quali successori della stessa nel casodi sua estinzione, non essendo il sig. [OSCURATO:PERSONA] né legale rappresentante nésuccessore della stessa), così come evidenziato con riferimento alprocedimento R.G. n. 28770/2018 R.G.6.4. Secondariamente, la CTR ha erroneamente ritenuto l’inesistenzadella notificazione dell’avviso di accertamento a [OSCURATO:SOCIETA]. (in quantonotificato a società estinta), senza considerare che tale avviso noncostituisce il presupposto dell’emissione della cartella di pagamentoimpugnata, la quale si fonda sull’autonomo avviso di accertamentonotificato al socio ed emesso al fine di fare valere la sua responsabilità;avviso già oggetto di impugnazione nell’ambito del procedimento n.28770/2018 R.G., nel quale, come già evidenziato, sono anche indiscussione i presupposti per l’emissione dell’atto impositivo (con laconseguenza che la decisione in ordine alla legittimità dell’atto impositivoemesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] condiziona anche la decisione relativaalla cartella).Numero registro generale 28770/2018Numero sezionale 4561/2026Numero di raccolta generale 17799/2026Data pubblicazione 04/06/20266.5. Si rivela, pertanto, irrilevante ai fini del giudizio risolvere laquestione se la cancellazione della società ne abbia o meno comportatol’estinzione, posto che l’avviso di accertamento notificato alla società nonè stato validamente impugnato e non costituisce il presuppostodell’emissione della cartella di pagamento.6.6. Di qui l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso per difetto diinteresse di AE e la fondatezza, per le spiegate ragioni, del terzo motivo.7. In conclusione, con riferimento al procedimento n. 28770/2018R.G., vanno accolti il terzo motivo di ricorso principale e il ricorsoincidentale, rigettati gli altri motivi di ricorso principale; con riferimento alprocedimento n. 35927/18 R.G. va accolto, nei termini di cui si è detto, ilterzo motivo, rigettati gli altri. Le sentenze impugnate vanno cassate inrelazione ai motivi accolti e rinviate alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esamee per le spese del presente procedimento. P.Q.MLa Corte, con riferimento al procedimento n. 28770/2018 R.G., accoglie ilterzo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, rigettati gli altrimotivi di ricorso principale; con riferimento al procedimento n. 35927/18,accoglie, nei termini di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso erigetta gli altri; cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]