CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 43954/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza dell'8 luglio 2019, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per i reati di tentata rapina aggravata e lesioni. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore della Djurdjevic, lamentando il mancato accoglimento dell'istanza di revoca dell'ordinanza del Tribunale di Urbino dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della conseguente reiezione dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e la violazione degli artt. 213 e 214 cod.proc.pen. sotto il profilo della mancata somiglianza tra l'imputata e le altre donne inserite nel fascicolo fotografico utilizzato per il riconoscimento. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che la violenza non era stata usata immediatamente dopo il fatto, per cui il fatto avrebbe dovuto essere qualificato non come tentata rapina impropria, ma come tentato furto aggravato e lesioni lievi (non procedibili per difetto di querela). 1.3 IL difensore eccepisce infine il vizio di motivazione relativamente alla prova che gli asseriti "alias" corrispondessero all'imputata, che aveva portato all'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando a pag.3 della sentenza impugnata, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che la persona offesa ha effettuato un riconoscimento fotografico dell'imputata e che il fascicolo conteneva immagini di donne appartenenti allo steso gruppo etnico dell'imputata e tratti fisiognomici similari, ribadendo l'utilizzabilità dei riconoscimenti fotografici effettuati nel corso delle indagini preliminari. 1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello osservato che la persona offesa Mariani era stata assalita non appena si era accorto del tentativo di furto, e che il veicolo era stato diretto verso di lui in modo da garantire alle autrici del reato l'impunità, con conseguente integrazione del reato di tentata rapina. 1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, lo stesso non si confronta affatto con la motivazion edella Corte di appello secondo la quale era stata la stessa imputata ad ammettere di aver adoperato gli "alias" che le erano stati contestati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e che erano gli stessi che venivano indicati nel presente procedimento; il motivo è pertanto inammissibile per la sua genericità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ssi