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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 17681/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ N -,. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Savona, pronunciata in data 13 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, è aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014, dep. 2015, Galeotti, Rv. 262426 e Sez. 6, n. 7774 del 17/01/2002, Bonora, Rv. 221533), dai giudici dell'appello (vedi pag. 3) nonché manifestamente infondato; ritenuto che la Corte territoriale ha correttamente affermato che l'erronea instaurazione del rito con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare comporta una nullità a regime intermedio la cui rilevanza è condizionata alla proposizione della relativa eccezione subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti, implicando solo in tal caso l'obbligo del giudice di procedere alla trasmissione degli atti al pubblico ministero perché si proceda con richiesta di rinvio a giudizio all'udienza preliminare.

La sentenza impugnata ha, pertanto. correttamente evidenziato che l'eccezione in questione non è stata tempestivamente proposta nell'ambito del giudizio di primo grado con conseguente preclusione del motivo di appello (Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014 Ud., Galeotti, Rv. 262426 - 01 Sez. 4, Sentenza n. 28230 del 22/06/2022, Raidich, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ N -,. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Savona, pronunciata in data 13 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, è aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014, dep. 2015, Galeotti, Rv. 262426 e Sez. 6, n. 7774 del 17/01/2002, Bonora, Rv. 221533), dai giudici dell'appello (vedi pag. 3) nonché manifestamente infondato; ritenuto che la Corte territoriale ha correttamente affermato che l'erronea instaurazione del rito con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare comporta una nullità a regime intermedio la cui rilevanza è condizionata alla proposizione della relativa eccezione subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti, implicando solo in tal caso l'obbligo del giudice di procedere alla trasmissione degli atti al pubblico ministero perché si proceda con richiesta di rinvio a giudizio all'udienza preliminare. La sentenza impugnata ha, pertanto. correttamente evidenziato che l'eccezione in questione non è stata tempestivamente proposta nell'ambito del giudizio di primo grado con conseguente preclusione del motivo di appello (Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014 Ud., Galeotti, Rv. 262426 - 01 Sez. 4, Sentenza n. 28230 del 22/06/2022, Raidich, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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