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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 03573/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è da un lato generico e reiterativo, essendo semplicemente richiamate le deduzioni in materia di calunnia, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, in cui si dà conto della sussistenza del dolo alla luce della ricostruzione dell'episodio, e dall'altro manifestamente infondato, giacché il delitto di oltraggio è integrato da condotta tenuta alla presenza di più persone, non essendo necessario che tutte abbiano udito, ma essendo sufficiente che potessero farlo (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466), fermo restando che le espressioni utilizzate dal ricorrente erano allo stesso idonee a ledere l'onore e il prestigio dell'operante nell'esercizio delle sue funzioni; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è da un lato generico e reiterativo, essendo semplicemente richiamate le deduzioni in materia di calunnia, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, in cui si dà conto della sussistenza del dolo alla luce della ricostruzione dell'episodio, e dall'altro manifestamente infondato, giacché il delitto di oltraggio è integrato da condotta tenuta alla presenza di più persone, non essendo necessario che tutte abbiano udito, ma essendo sufficiente che potessero farlo (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466), fermo restando che le espressioni utilizzate dal ricorrente erano allo stesso idonee a ledere l'onore e il prestigio dell'operante nell'esercizio delle sue funzioni; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 03573/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris