CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 10/12/2020 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice patrimoniale commessi nella sua qualità di amministratore e liquidatore della MA.MECC s.r.I., fallita nel corso del 2013. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per I reato di bancarotta semplice. In proposito lamenta come la Corte abbia ritenuto in maniera apodittica che l'imputato abbia aggravato il dissesto della società astenendosi dal chiederne il fallimento, senza considerare il risultato della sua gestione, nel corso della quale si è registrato un notevole abbattimento dei costi. Illogico sarebbe altresì il riferimento operato dai giudici del merito all'incremento di alcune voci del passivo, senza tenere conto della complessiva situazione economico finanziaria della fallita e dei piani di risanamento promossi dall'imputato. Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Pacifico che questo debba consistere nella colpa grave, la Corte si sarebbe limitata a presumerla in ragione dell'avvenuto proseguimento dell'attività d'impresa per due anni. In tal senso, per un verso avrebbe omesso di valutare la sussistenza della colpa in concreto e per l'altro, ancora una volta, di valutare le iniziative assunte dal Rizzuti per far fronte al dissesto aziendale, per di più senza confrontarsi con quanto evidenziato in proposito con il gravame di merito. Ulteriori vizi di motivazione vengono infine denunziati con il terzo motivo con riguardo alla sussistenza del reato di bancarotta preferenziale. Osserva il ricorrente come la Corte abbia escluso che il credito vantato da altra società di cui l'imputato era socio possa essere equiparato a quelli di lavoro dipendente e dunque possa ritenersi privilegiato e che sarebbe stato soddisfatto comunque senza rispettare l'ordine dei privilegi in violazione della par condicio. Con riguardo al primo profilo i giudici del merito avrebbero però trascurato di considerare come, all'epoca dei fatti, l'equiparabilità del credito relativo al compenso dell'amministrazione a quello di lavoro di pendente fosse questione controversa in giurisprudenza. Quanto al secondo, la sentenza avrebbe invece omesso di confutare le obiezioni formulate con i motivi d'appello e tese a contestare l'effettiva esistenza di altri crediti privilegiati, assertivamente riferita dal solo curatore fallimentare, nonché il fatto che l'imputato non avesse percepito per ben dodici mensilità l'emolumento a cui aveva diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi due motivi di ricorso sono nel loro complesso generici. Non è in discussione il principio per cui l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive (Sez. 5, Sentenza n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920), né quello per cui la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore o del liquidatore della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, Sentenza n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823). La Corte territoriale, però, non si è discostata da tali linee guida. In particolare i giudici del merito non hanno negato che nel primo periodo dall'assunzione della carica il Rizzuti possa aver tenuto comportamenti utili se non al risanamento della fallita, quantomeno al contenimento o al ridimensionamento del suo passivo. Ciò che la sentenza ha affermato è che, invece, a partire dal 2011 il dissesto della società era conclamato ed irreversibile e che dunque la scelta di mantenerla in vita e protrarne l'agonia per ben due anni con non indifferente aggravamento del passivo, soprattutto sul versante del debito erariale, integra la colpa grave richiesta dalla norma incriminatrice, tanto più che l'imputato già aveva assunto la gestione di una impresa posta in liquidazione perché afflitta da una grave crisi ed era inevitabilmente consapevole del mancato perfezionamento del tentativo di raggiungere un accordo prefallimentare con il ceto creditorio. Con tale apparato argonnentativo il ricorso non si è invero confrontato, né ha saputo evidenziare l'eventuale raggiungimento di risultati positivi di gestione nel biennio precedente alla dichiarazione del fallimento. 3. Il terzo motivo è invece manifestamente infondato. La Corte ha legittimamente rinviato alla sentenza di primo grado per la parte della sua motivazione non specificamente contestata con i motivi d'appello. Deve dunque ritenersi implicitamente richiamata anche l'affermazione del Tribunale per cui alcun emolumento era stato deliberato in favore del Rizzuti per l'assunzione della carica di liquidatore, essendo stato previsto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute. E" dunque escluso che il saldo delle fatture emesse ad una società riconducibile all'imputato per inesistenti consulenze possa essere contrabbandato per il pagamento di emolumenti invero non dovuti - rimanendo ovviamente irrilevante che l'imputato li abbia rivendicati nel corso della sua deposizione. Ed anzi proprio le modalità utilizzate per mascherare il pagamento - altrimenti non necessarie - rivelano la consapevolezza dell'inesistenza del credito. Conseguentemente il presunto credito dell'imputato non era assistito da alcun privilegio e men che meno può esservi stata incertezza sul fatto che addirittura lo stesso fosse assimilabile a quello di lavoro dipendente. Né alcun privilegio avrebbe assistito il rimborso delle eventuali spese sostenute dal Rizzuti, questo sì effettivamente dovuto. La Corte comunque ha evidenziato come in ogni caso il curatore abbia testimoniato l'esistenza di altri crediti assistiti da privilegio, circostanza di per sé sufficiente per la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale ritenuto. Ed in proposito le censure del ricorrente si rivelano del tutto generiche, così come erano quelle avanzate con i motivi d'appello, non avendo in entrambi i casi evidenziato per quali ragioni il curatore non sarebbe attendibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d