CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15054/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 17510/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere A. [OSCURATO:PERSONA] n.9-10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17510/2017 [OSCURATO:SOCIETA]., già doBank S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sezionale 963/2022Numero di raccolta generale 15054/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), in persona Data pubblicazione 11/05/2022 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via V. Veneto n.108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Roma – rep. n. 58602 del 17.6.2021; - controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata – avverso la sentenza n. 622/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata dalla mandataria doBank S.p.A., poi [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro la sentenza F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17510/2017 Numero sezionale 963/2022 del 31 gennaio 2017 con cui la Corte d’appello di Roma, Numero di raccolta generale 15054/2022Data pubblicazione 11/05/2022 provvedendo in parziale accoglimento dell’appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, revocato il decreto ingiuntivo già emesso a carico del Loreti, ha condannato il medesimo al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in veste di cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di € 158.436,45, quale saldo debitore complessivo dei conti correnti accesi presso la [OSCURATO:SOCIETA], con interessi legali dal 31 dicembre 2001 e spese compensate. 2. ― Ha osservato la Corte d’appello: « Con atto di citazione notificato il 27/12/2000, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], affinché si accertasse e dichiarasse la illegittimità e la nullità dei tassi di interesse ultralegali ed ultraconvenzionali applicati dalla stessa in assenza di espressa pattuizione scritta nonché per l'accertamento della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e per la dichiarazione di nullità della clausola usi su piazza. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] che contestava l'assunto dell'attore, chiedendo il rigetto della domanda. Con atto di citazione notificato il 15/2/2002, [OSCURATO:PERSONA] proponeva dinanzi al Tribunale di Roma opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli su istanza della [OSCURATO:SOCIETA], per il pagamento della somma di Lire 413.953.94 per saldo debitore relativo a quattro conti correnti intrattenuti presso il citato istituto di credito; l'opponente deduceva che le pretesa della Banca era illegittima e di gran lunga superiore a quella dovuta, poiché erano stati applicati interessi superiori al tasso legale e ultraconvenzionale, senza che si fosse determinata per iscritto una specifica pattuizione e non potendosi fare ricorso a usi su piazza stante la indeterminatezza del tasso; contestava la valenza probatoria degli estratti di conto corrente ed eccepiva la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17510/2017 Numero sezionale 963/2022 commissioni di massimo scoperto. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] che Numero di raccolta generale 15054/2022Data pubblicazione 11/05/2022 chiedeva il rigetto dell'opposizione, attesa la legittimità del decreto opposto, con il quale era stato richiesto il saldo debitore dei conti a sofferenza al netto della capitalizzazione trimestrale degli interessi; inoltre, assumeva l'opposta che il tasso degli interessi era stato convenzionalmente determinato per iscritto e chiedeva ina via riconvenzionale l'ulteriore importo di € 10.725,56 pari alla differenza tra la somma ingiunta senza interessi trimestrali e la somme richiesta in sede monitoria. I due giudizi venivano riuniti e si espletava consulenza tecnica d'ufficio, all’esito della quale il Tribunale ha accertato che per ciascuno dei contratti di apertura di conto corrente era stato determinato specificamente il saggio di interesse, mentre la clausola di capitalizzazione trimestrale doveva ritenersi nulla con applicazione della capitalizzazione annuale; poiché la CTU aveva ricalcolato gli importi con capitalizzazione annuale, verificando che era stata pagata in più la somma di € 3818,72, il Tribunale ha condannato la convenuta alla restituzione di tale somma, oltre interessi legali, ed ha compensato le spese di lite. La predetta sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che ha lamentato la inesatta individuazione, da parte del primo giudice, della somma dovuta dalla banca, in quanto erroneamente riferita ad uno solo dei quattro conti correnti ed ha censurato l’applicazione della capitalizzazione annuale, una volta dichiarata la nullità di quella trimestrale, poiché doveva applicarsi l'art. 1283 c.c.; inoltre l'appellante ha sostenuto che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la consulenza era stata oggetto di contestazioni a verbale, in quanto il ctu non aveva eliminato la capitalizzazione sulle commissioni di massimo scoperto, la quale non è dovuta nelle ipotesi, come nella specie, di mancanza di una specifica pattuizione; infine l'appellante ha censurato il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere poste a carico della opposta, in forza del principio F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17510/2017 Numero sezionale 963/2022 della soccombenza. Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa, Numero di raccolta generale 15054/2022Data pubblicazione 11/05/2022 quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], e per essa [OSCURATO:PERSONA] spa, cui [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito procura per la gestione dei propri crediti, eccependo in primo luogo l’inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, per essere passato in giudicato il decreto ingiuntivo opposto, sul quale il primo giudice non si era pronunciato, senza che l'omessa pronuncia abbia costituito motivo di impugnazione; nel merito ha comunque contestato le argomentazioni dell'appellante. È intervenuta nel giudizio ex art.111 c.p.c. la [OSCURATO:PERSONA] spa, quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] spa, e, in seguito alla cessione dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] spa, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita invece [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza non definitiva in data 22/5/2014, questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuato dopo che la causa era stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, ed ha respinto l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell'appello, rilevando che l'appellante, il quale aveva lamentato che la sentenza di primo grado aveva riportato il differenziale degli interessi per uno solo dei conti correnti mentre la domanda aveva ad oggetto il saldo di tuti e quattro i conti, in tal modo aveva posto in discussione il decreto ingiuntivo. Con ordinanza in pari data si è disposta la prosecuzione della causa con l’espletamento di ctu contabile al fine di verificare il saldo dei conti con l'esclusione della capitalizzazione e l'eventuale superamento dei tassi soglia. All'esito dello svolgimento della ctu, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], concedendosi alle parti termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Preliminarmente si rileva che l'appellante, nella comparsa conclusionale, ha eccepito la nullità dei due contratti di conto correte n. 4579/57 aperto il F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17510/2017 Numero sezionale 963/2022 29.5.1998 e n. 3941/57 aperto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto privi della Numero di raccolta generale 15054/2022Data pubblicazione 11/05/2022 sottoscrizione cella banca, essendo per essi richiesta la forma scritta ad substantiam dall'art. 3 della legge 154 del 92; trattandosi di nullità assoluta, essa sarebbe imprescrittibile, eccepibile in qualsiasi fase e grado del processo purché rilevabile dagli atti e documenti di cause …; la conseguenza di tale nullità consisterebbe, ad avviso dell'appellante, nella inapplicabilità dei tassi debitori, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e nella necessità di rinnovare la ctu con l'applicazione degli interessi legali. L'eccezione non appare fondata. Ed invero, sebbene la nullità dei contratti bancari per mancanza della forma scritta possa essere rilevata anche d'ufficio e quindi fatta valere in ogni stato e grado del processo, tuttavia deve escludersi nella specie che sussista l'invocato vizio, poiché i contratti in contestazione recano per la banca due sottoscrizioni, una dei capo dipendenza, in corrispondenza della dicitura visto per il controllo delle firme e l'altra di un funzionario incaricato, entrambe sono apposte in un riquadro denominato spazio riservato alla CRO per proprio uso interno contabile e/o amministrativo. L'appellante sostiene che tali firme non sarebbero idonee, in quanto apposte senza la spendita del nome del sottoscrittore e dell'ente; in forma non riferibile specificamente ad alcun nominativo della banca, e quindi non riconducibile all'ente ed alla sua volontà di concludere il contratto e le condizioni economiche; ai soli fini interni del controllo delle firme; in assenza della legale rappresentanza. Al riguardo si rileva che le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti non sono state mai contestate dalla banca, la quale ha evidentemente riconosciuto il conferimento del potere rappresentativo ai funzionari che avevano sottoscritto i contratti e che avevano impegnato la banca medesima; in ogni caso, la regolare esecuzione dei contratti posti a base della richiesta di decreto ingiuntivo, per circa un ventennio, dimostra la riferibilità e la indubbia imputabilità degli effetti alla F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17510/2017 Cassa di Risparmio. Ciò premesso, il consulente tecnico, con Numero sezionale 963/2022Numero di raccolta generale 15054/2022 modalità certamente condivisibili, ha proceduto a calcolare il saldo Data pubblicazione 11/05/2022 contabile, escludendo la capitalizzazione degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto, a verificare l’eventuale superamento del tasso soglia, giungendo a conclusioni che appaiono immuni da censure, in quanto frutto della corretta applicazione di criteri giurisprudenziali oltre che di tecnica bancaria; in particolare, dalle indagini svolte è risultato che il saldo debitore del Loreti nei confronti della Banca è di € 158.794,54, di cui € 9.400,34 per il conto coente 3479/57; € 139.602,04 per il conto n. 4579/87; € 9.391,12 per il conto n. 3941/57 e € 401,04 per il conto n. 01387138; soltanto per quest'ultimo conto corrente vi è stato il superamento del tasso soglia e riportando il tasso di interesse nei limiti della soglia e nelle previsioni dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, il saldo contabile creditore è pari a € 358,09. Pertanto l'importo dovuto dal Loreti, quale saldo debitore, è di € 158.436,45 (158.794,54 - 358,09), inferiore alla somma di € 213.789,37 richiesta con ii decreto ingiuntivo, che deve essere perciò revocato; sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della do- manda monitoria (31/12/2001) al saldo. L'esito del giudizio, rappresentato dalla reciproca parziale soccombenza, costituisce motivo per compensare fra le parti le spese del doppio grado». 3. ― [OSCURATO:SOCIETA]., già doBank S.p.A., nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., resistono con distinti controricorsi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha anche depositato memoria. 4. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17510/2017 Numero sezionale 963/2022 5. ― Il primo mezzo denuncia « Nullità dei contratti di conto Numero di raccolta generale 15054/2022Data pubblicazione 11/05/2022 corrente del 8.6.92 e del 29.5.1998 - Violazione rispettivamente dell’art. 5 L. 154/92 e dell’art. 117 primo e terzo comma d.lgs. 385/93 - Violazione dell’art. 1326, dell’art. 1350 n. 13 e dell’art.1418 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Il secondo mezzo denuncia «Nullità dei contratti di conto corrente del 8.6.92 e del 29.5.1998 - Violazione rispettivamente dell’art. 5 L. 154/92 e dell’arti. 117 primo e terzo comma d.lgs. 385/93 - Violazione dell’art. 1326, dell’art. 1350 n. 13 c.c., 1398 e 1399 c.c., e dell’art. 1418 c.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.». Il terzo mezzo denuncia «Violazione degli artt. 1363, 1364, 1370, 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». 6. ― Il ricorso per cassazione è rivolto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nonché di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma ai soli fini del litisconsorzio processuale, e senza che essa risulti qui destinataria di domande. Ora, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è intervenuta in appello, ma il suo intervento è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, con statuizione coperta da giudicato giacché non impugnata: il che vale quanto dire che essa società è rimasta estranea a detto giudizio. In questa sede la stessa società si è dichiarata cessionaria del credito da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il che, in astratto, consentirebbe la sua partecipazione al giudizio di legittimità in veste di interveniente ex articolo 111 c.p.c., dal momento che l’asserita dante causa non ha spiegato difese (v., per tale consolidato indirizzo, da ult. Cass. 1° marzo 2022, n. 6774): va tuttavia rammentato che il soggetto che non è stato parte del giudizio di merito ― come accaduto in questo caso, in ragione della tardività dell’intervento ― deve allegare la propria legitimatio ad causam, e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa (Cass. 21 luglio 2017, n. 15414; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17510/2017 Cass. 23 novembre 2016, n. 23880, tra le molte): dimostrazione di Numero sezionale 963/2022Numero di raccolta generale 15054/2022 cui non v’è nella specie, negli atti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Data pubblicazione 11/05/2022 alcuna appagante traccia. Il controricorso di detta società, volto ad ottenere la conferma della sentenza impugnata, è dunque inammissibile. Viceversa, sia [OSCURATO:SOCIETA]. che [OSCURATO:SOCIETA]., la prima cedente del credito, la seconda cessionaria ed a propria volta cedente a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., legittimamente partecipano al giudizio ai sensi dell’articolo 111 c.p.c.. 7.― Il ricorso va respinto. I tre motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono infondati. Essi, difatti, sono tutti diretti a lamentare che i contratti di conto corrente oggetto del contendere difettassero di una sottoscrizione attribuibile alla banca. Come è noto, questa Corte ha tuttavia osservato, anzitutto in tema d'intermediazione finanziaria, che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898). Il medesimo principio è poi stato stabilmente applicato anche in materia di contratti bancari (Cass.18 giugno 2018, n. 16070; Cass. 6 settembre 2019, n. 22385). Ora, nel caso di specie, emerge dalla motivazione della sentenza impugnata non solo che il consenso della banca era documentato F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17510/2017 da fatti concludenti prolungatisi per la durata ventennale del Numero sezionale 963/2022Numero di raccolta generale 15054/2022 rapporto, ma anche che sui contratti in questione era presente una Data pubblicazione 11/05/2022 sottoscrizione da attribuirsi alla banca. Sicché, sotto il velo della denuncia di una plurima violazione di legge, le censura mira a ribaltare tale accertamento di merito insindacabilmente operato dalla Corte territoriale. 8. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., condannando [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto a ciascuna di esse, in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a