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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 38413/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1.La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorr e avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento,sezione distaccata di Bolzano, confermativa della sentenza di primo grado, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] da varie imputazionidi cui all’art. 595 cod. pen., anche continuate ed aggravate, in suo danno, perché il fatto non costituisce reato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l’osservanza di formalità, ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591 comma 1 lett. c), 585, comma 1, lett. c)e 544, comma 3 cod. proc. pen., perché tardivo.

Il ricorso è stato depositato a fronte di sentenza emessa il 3 aprile 2025che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni cinquanta.La sentenza è stata tempestivamente depositata il 14 maggio 2025 e dalla data del previsto deposito – cioè, il 23 maggio 202 5 - decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso,con scadenza il 7 luglio 2025 , viceversa il ricorso è stato depositato solo in data8 luglio 2025.

Ritenuto, pertanto,che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 - bis , cod. proc. pen., senza previo avviso alle parti , comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così decisoil 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1.La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorr e avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento,sezione distaccata di Bolzano, confermativa della sentenza di primo grado, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] da varie imputazionidi cui all’art. 595 cod. pen., anche continuate ed aggravate, in suo danno, perché il fatto non costituisce reato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l’osservanza di formalità, ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591 comma 1 lett. c), 585, comma 1, lett. c)e 544, comma 3 cod. proc. pen., perché tardivo. Il ricorso è stato depositato a fronte di sentenza emessa il 3 aprile 2025che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni cinquanta.La sentenza è stata tempestivamente depositata il 14 maggio 2025 e dalla data del previsto deposito – cioè, il 23 maggio 202 5 - decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso,con scadenza il 7 luglio 2025 , viceversa il ricorso è stato depositato solo in data8 luglio 2025. Ritenuto, pertanto,che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 - bis , cod. proc. pen., senza previo avviso alle parti , comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decisoil 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38413/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris