CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 02626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31548-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore delegato pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso l'ordinanza RG 14/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la Corte d'appello di Bari, con ordinanza del 16 luglio 2019, definiva il procedimento introdotto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari per i 5/6 del suolo riferibile alle particelle catastali 646 e 662, foglio 35, del Comune di Bari, occupate il 28 febbraio 2012 ed espropriate con decreto del 26 marzo 2015, per la realizzazione di opere ferroviarie; determinava le indennità di espropriazione e occupazione legittima loro spettanti, in complessivi € 166006,85 (importo corrispondente ai 5/6 del totale di € 199208,24) e ordinava a [OSCURATO:PERSONA] italiana spa (RFI) e [OSCURATO:SOCIETA], in solido, di versarli; che [OSCURATO:PERSONA] italiana (RFI) e [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dai predetti signori Carella, cui si sono aggiunti due eredi ([OSCURATO:PERSONA] e Maria) di [OSCURATO:PERSONA], deceduto; che il ricorso è stato avviato alla trattazione con rito camerale ex art.380 bis c.p.c.; che le parti hanno depositato, in data 8 novembre 2021, un rituale atto congiunto di rinuncia al ricorso, ex art. 390 c.p.c., avendo sottoscritto un atto transattivo della controversia; che non si deve provvedere sulle spese, ex art. 391, ultimo comma, c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Ric. 2019 n. 31548 sez. MI - ud. 10-12-2021 -2- Roma, 10 dicembre 2021 Il resid nte DEPC9!,[OSCURATO:PERSONA] ._ .. iil.CANCEL_L [OSCURATO:PERSONA] ' M