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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 45281/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] persona offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P.

TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Katia TASSONE, che ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, qualificata la impugnazione come reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 15 dicembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione del N procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a indagini per i reati previsti dagli artt. 482-494 e 640 del codice penale.

2. Propone ricorso il difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento del suddetto decreto per violazione della legge processuale, non avendo il giudice valutato l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, non trasmessa dalla Procura alla cancelleria del G.i.p.

3. L'impugnazione proposta deve essere convertita in reclamo ex art. 410- bis, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il decreto di archiviazione è nullo anche quando, «essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità».

Di questa omissione si duole la difesa; in tal caso, però, il provvedimento non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, del codice di rito.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.

Così deciso il 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] persona offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Katia TASSONE, che ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, qualificata la impugnazione come reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 15 dicembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione del N procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a indagini per i reati previsti dagli artt. 482-494 e 640 del codice penale. 2. Propone ricorso il difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento del suddetto decreto per violazione della legge processuale, non avendo il giudice valutato l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, non trasmessa dalla Procura alla cancelleria del G.i.p. 3. L'impugnazione proposta deve essere convertita in reclamo ex art. 410- bis, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito. A seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il decreto di archiviazione è nullo anche quando, «essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità». Di questa omissione si duole la difesa; in tal caso, però, il provvedimento non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, del codice di rito. P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 9
Decreto Cassazione n. 45281/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris