CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 04253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 gennaio 2018, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gela, dichiarava la prescrizione delle contravvenzioni ascritte, ai sensi degli artt. 707 cod. pen. e 4 legge n. 110/1975, a [OSCURATO:PERSONA] ai capi B e C della rubrica e ne confermava la condanna per il capo A, contestatogli ai sensi degli artt. 624 bis e 625 n. 7 cod. pen., per avere sottratto dall'autorimessa dell'abitazione della persona offesa un serbatoio contenente olio d'oliva, rideterminandone la pena. Sulla medesima sentenza era già stato proposto ricorso per cassazione dal difensore del prevenuto, ricorso che era stato dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte del 19 giugno 2019 (ritenendo manifestamente infondate le censure relative alla configurabilità dell'aggravante dell'art. 625 n. 7 cod. pen. e alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi tentata). Tuttavia, la Corte di appello di Caltanissetta, con provvedimento del 10 marzo 2020, restituiva l'imputato nel termine per proporre il ricorso per cassazione. 2. Propone, come si è detto, nuovamente, ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 169 e 420 ter cod. proc. pen., posto che la Corte d'appello, pur notiziata dello stato di detenzione all'estero dell'imputato aveva proseguito il processo, non riconoscendone il legittimo impedimento. La notizia del quale era contenuta nella nota dei carabinieri di Licata del 31 agosto 2016 che si era data come ricevuta all'udienza del 10 gennaio 2017. A seguito di tale comunicazione non si era neppure provveduto alle ricerche dell'imputato all'estero. E, come si è detto, non se ne era riconosciuto il legittimo impedimento, pur avendo dato atto, la Corte d'appello, nell'ordinanza di restituzione nel termine per impugnare, del suo stato di detenzione in Germania. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 56 e 624 cod. pen. per la mancata riqualificazione del delitto consumato in delitto tentato, avendo i carabinieri tenuto sotto costante controllo il prevenuto durante l'intera condotta commessa. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante dell'art. 625 n. 7 cod. pen., posto che il bidone era stato sottratto da un'autorimessa, un luogo non esposto alla pubblica fede. 3. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con allegati i documenti comprovanti la detenzione all'estero del prevenuto, insistendo così sul primo motivo di ricorso e sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del prevenuto è inammissibile. 1. Va, innanzitutto, ricordato che il giudice dell'impugnazione ha il potere di sindacare la correttezza del provvedimento di restituzione nel termine per impugnare (Sez. 4, n. 20420 del 27/04/2021, Khan, Rv. 281207) così che, nel caso di specie, può e deve rilevarsi come la Corte di appello di Caltanissetta abbia restituito [OSCURATO:PERSONA] nel termine per impugnare la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla medesima Corte territoriale, ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen., mentre, invece, il prevenuto, quale condannato con sentenza passata in giudicato, avrebbe dovuto attivare, lamentando il difetto del contraddittorio, il diverso rimedio previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen. (che, nella formulazione dettata dalla legge n. 103 del 2017, è applicabile al caso di specie, ratione temporis: Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891). 2. Né questa Corte può procedere a riqualificare il rimedio perseguito dal prevenuto per l'evidente alternatività della richiesta di restituzione nel termine rispetto al richiamato istituto della rescissione del giudicato, anche considerando che il presupposto del secondo è "l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo" mentre, nell'odierno ricorso, si lamenta la diversa circostanza che l'imputato non vi aveva potuto, almeno in riferimento ad alcune udienze celebrate davanti alla Corte di merito, prendere parte. Un dato che, peraltro, come doveva essere noto al giudice procedente lo era anche alla difesa e che, tuttavia, non aveva determinato alcuna censura nell'originario ricorso. 3. L'inammissibilità del presente ricorso, per tale preliminare ragione, comporta l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di censura argomentati nel medesimo, anche considerando che permane la decisione di questa Corte che li ha ritenuti manifestamente infondati, quanto al secondo ed al terzo, non affrontando, invece, quanto dedotto nel primo motivo perché non tempestivamente eccepito. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021.. [OSCURATO:PERSONA]