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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 1967

Cassazione n. 30841/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2019 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; li( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), L. n. 157 del 1992, alla pena di euro 600,00 di ammenda, articolando tre motivi di impugnazione, chiede, con il primo, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, con il secondo, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto, con il terzo, minimo della pena, attenuanti generiche e benefici di legge; Considerato che l'atto di impugnazione è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè, da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione sia al momento della proposizione dell'atto d'appello, riqualificato come ricorso per cassazione per l'inappellabilità della sentenza impugnata, sia al momento del deposito di tale atto (22 ottobre 2019); Ritenuto, pertanto, che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2019 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; li( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), L. n. 157 del 1992, alla pena di euro 600,00 di ammenda, articolando tre motivi di impugnazione, chiede, con il primo, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, con il secondo, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto, con il terzo, minimo della pena, attenuanti generiche e benefici di legge; Considerato che l'atto di impugnazione è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè, da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione sia al momento della proposizione dell'atto d'appello, riqualificato come ricorso per cassazione per l'inappellabilità della sentenza impugnata, sia al momento del deposito di tale atto (22 ottobre 2019); Ritenuto, pertanto, che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 30841/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris