CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 06206/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22092-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, CO.MA.RI. - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO; -controricorrenti– [OSCURATO:PERSONA] contributivo R.G.N.22092/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2025 CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]); -intimato - avverso la sentenza n. 261/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 18/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.261/19, la Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], in qualità diappaltatrice, e [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di committente coobbligata ex art.29 d.lgs. n.276/00, avverso un verbale unico di accertamento ispettivo in cui l’Inps, sulla scorta anche dei rilievi dell’Ispettorato del Lavoro, contestava l’omissione contributiva dovuta in relazione al minimale contributivo, da calcolarsi applicando un CCNL per il settore trasporto diverso da quello ritenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], siccome non siglato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Come già il giudice di primo grado, la Corte confermava che le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionali erano CGIL, CISL e UIL, firmatarie del CCNL invocato dall’Inps, e non UGL e Unicoop, firmatarie del CCNL invocato dalla ricorrente. Aggiungeva poi il collegio d’appello che era infondata la contestazione di nullità per omessa motivazione del verbale d’accertamento, poiché il giudizio verteva sull’esistenza del diritto e non sull’atto amministrativo, mentre non erano mai stati contestati i conteggi dei contributi omessi. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], nonché [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bergamo è rimasto intimato, mentre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ha conferito procura al difensore senza svolgere attività difensiva. All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l. n.389/89, per avere la Corte con valutazione astratta ritenuto dovuta la contribuzione derivante dall’applicazione del CCNL autotrasporto firmato da CGIL, CISL, UIL senzaaccertare che la contribuzione versata dalla [OSCURATO:SOCIETA] fosse effettivamente inferiore. Il motivo deduce che i dati e i criteri di calcolo fatti propri dagli ispettori non sono comprensibili e che erano sempre stati contestati nei precedenti gradi di merito. Con il secondo motivo di ricorso, si deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l. n.389/89, poiché la Corte avrebbe errato nel non riconoscere al CCNL applicato dalla ricorrente il requisito di contratto firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Contesta che vi debba essere una comparazione tra organizzazioni sindacali, e afferma che Unicoop e UGL avevano tutti i requisiti per essere considerate organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art.13 d.lgs. n.124/04, poiché la Corte non avrebbe pronunciato sui rilievi di nullità del verbale d’accertamento svolti dai ricorrenti: esso era stato sempre contestato non esponendo criteri dicalcolo chiari e motivati. Il primo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione. Essi sono inammissibili. La Corte, lungi dall’aver reso una pronuncia senza motivazione, ha invece chiarito che l’eccezione di nullità del verbale d’accertamento per mancanza di motivazione era infondata, poiché il presente giudizio non verte sulla legittimità dell’atto amministrativo, bensì sull’accertamento del diritto di credito al pagamento della contribuzione dovuta. In effetti, l’opposizione a verbale ispettivo introduce un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria per contributi previdenziali allegata nel verbale, e questo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui se ne possa sindacare la legittimità come afferma il motivo, bensì come fonte di prova, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art.116 c.p.c. (Cass.14965/12). La Corte ha poi aggiunto che i conteggi dei contributi omessi non erano stati mai contestati in giudizio. I due motivi invece affermano il contratto: si trattava di conteggi apodittici, privi di indicazione dei dati e dei criteri adottati per il calcolo. Sul punto i motivi si mostrano inammissibili per mancanza di autosufficienza: non indicano quando e in quali atti dei gradi di merito sarebbe stata svolta la contestazione, né riportano in modo specifico il contenuto degli atti difensivi dei gradi di merito in cui sarebbe stata svolta la contestazione invece negata dalla sentenza. Il primo motivo è poi altrettanto generico, e quindi inammissibile, laddove afferma che la Corte avrebbe applicato in modo astratto il CCNL siglato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza considerare se i contributi versati dalla [OSCURATO:SOCIETA] fossero superiori a quelli invocati dall’Inps. Il motivo infatti non specifica: né quale sia stato l’importo dei contributi versati dalla [OSCURATO:SOCIETA], né quale sia l’importo dei contributi dovuti secondo la regola del minimale contributivo applicando il CCNL invocato dall’Inps. La sentenza, rigettando l’opposizione, ha preso atto dei maggiori contributi chiesti dall’Inps nel verbale d’accertamento rispetto a quelli realmente versati dalla [OSCURATO:SOCIETA], e in ciò non ha compiuto alcuna astrazione, avendo anzi specificato che i conteggi a credito dell’Inps non eranomai stato contestati in giudizio.Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Si verte in tema di doppia pronuncia conforme, poiché sia la sentenza di primo grado, sia quella d’appello, hanno accertato in fatto che il CCNL autotrasportatori firmato da [OSCURATO:PERSONA] e UIL era quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. In particolare, l’accertamento è stato condotto alla luce dei criteri menzionati a p.5 della sentenza, come già in primo grado. Ai sensi dell’art.348-ter c.p.c. in tema di doppia sentenza conforme, tale accertamento di fatto non può più essere rimesso in discussione, come invece tende a fare – in modo inammissibile – il motivo , assumendo che maggiormente rappresentative a livello nazionale nella categoria dell’autotrasporto erano UGL e Unicoop. Quanto poi al rilievo secondo cui, entro la stessa categoria, non si dovrebbe stilare una sorta di classifica tra le varie organizzazioni sindacali, basta replicare che ai fini del minimale contributivo occorre sempre individuare un solo contratto applicabile, ovvero il c.d. contratto leader (sul quale v. cass.17993/21, cass.22907/24). L’individuazione del contratto leader avviene ai sensi dell’art.2, co.25 l. n.549/95, ossia considerando, ove vi siano più contratti siglati da organizzazioni sindacali nazionali entro la stessa categoria, il solo CCNL stipulato dall’organizzazione comparativamente più rappresentativa nella categoria. È la stessa lettera della legge a istituire una valutazione “comparativa” delle organizzazioni sindacali, al fine di individuare quella, tra le più firmatarie di CCNL di categoria, maggiormente rappresentativa a livello nazionale. Conclusivamente, il ricorso è da dichiararsi inammissibile, senza pronuncia sulle spese, poiché l’Ispettorato è rimasto intimato mentre l’Inps non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent