CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, per quanto qui di interesse, rigettava la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena determinata in un provvedimento di cumulo del 17 luglio 2019, riguardante sette condanne per reati commessi dal 1997 al 2007 (esecuzione sospesa). 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, mancanza e illogicità della motivazione. 3. Diversamente da quanto rilevato della difesa, la motivazione del provvedimento impugnato ha correttamente inquadrato la posizione assunta da Todini, quale soggetto non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anni trasferitosi ad [OSCURATO:PERSONA], cioè in un Paese in cui non era comunque possibile eseguire la misura alternativa di cui trattasi, non appartenendo all'Unione Europea. Inoltre, il condannato, nonostante i diversi rinvii della trattazione concessi e la possibilità di usufruire di un apposito documento di viaggio rappresentatagli già il 24 luglio 2019, non aveva dato in seguito effettiva prova di voler rientrare in Italia. Ciò è stato correttamente evidenziato per spiegare anzitutto l'infondatezza della nuova richiesta di rinvio della trattazione. Al contempo, altrettanto correttamente, si è rilevato che il richiedente, con detto comportamento, aveva manifestato la sua indisponibilità a trovarsi attualmente nello Stato italiano laddove solamente si sarebbe potuto sottoporre all'esecuzione dell'affidamento in prova. Una misura di cui, peraltro, nel merito, cioè sotto il profilo della sua effettiva corrispondenza alle funzioni rieducative previste, non risultavano presenti i presupposti. Le critiche difensive contenute nel ricorso, anche sotto tali ultimi aspetti, non hanno alcuna attitudine a rappresentare i vizi motivazionali che denunciano, poiché, da un lato, si risolvono in una serie di asserzioni circa i comportamenti tenuti all'Estero dal condannato e la sua volontà (rimasta non riscontrata) di rientrare in Italia, dall'altro si dolgono della mancanza di ulteriori verifiche che però sarebbero potute intervenire solamente a seguito del manifestarsi delle condizioni della presenza in Italia che il condannato non ha inteso realizzare. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in' favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore erto Binenti [OSCURATO:PERSONA]