CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 02147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessun difensore è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale (Bolzano, 08/12/2016). 2. Ricorre avverso la prefata sentenza di appello l'imputato, per il tramite del difensore che solleva due motivi strettamente connessi tra loro: 2.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 178, lett. c), 354 e 356 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen. laddove stabiliscono che l'accertamento urgente sulla persona (nel caso, accertamento ematico) deve essere preceduto dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. La sentenza impugnata, nel fondare la responsabilità del prevenuto, ha valorizzato il contenuto dichiarativo delle testimonianze degli agenti della Polizia municipale intervenuti, pur in assenza di qualsiasi verbalizzazione. L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, anche se dato in forma libera, necessita di essere documentato nel verbale come prova del rispetto delle modalità di legge. 2.2. Vizio di motivazione per essere questa manifestamente illogica giacché confonde e sovrappone la facoltà di formulare oralmente l'avviso di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen. con la necessità inderogabile di formalizzare ed attestare in un atto di p.g. la formulazione dell'avviso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Questa Corte (Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281169) ha recentemente riaffermato che la prova dell'avviso di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all'art. 357 cod. proc. pen., in cui, secondo quanto stabilito dall'art.115 disp. att. cod. proc. pen., non è prescritta l'annotazione di tale adempimento. Invero, l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità o di inutilizzabilità. Ne consegue che l'unico profilo sul quale può operare la valutazione giudiziale concerne l'attendibilità della testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione (Sez. 4, n. 34806 del 5/06/2018, Lemyesser, in motivazione; Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep.2016, Stasi, Rv. 267260; Sez. 4, n.25521 del 10/05/2007, Foti, in motivazione). 3. Nel caso di specie i Giudici di merito, nel richiamare le deposizioni testimoniali degli operanti della [OSCURATO:PERSONA], Tholler e Fogolari - i quali hanno riferito di aver rivolto al prevenuto l'avviso di cui all'art.114 cod. proc. pen. - non hanno svolto alcun accertamento sull'attendibilità delle loro rispettive testimonianze né sulle ragioni per le quali l'avviso dato oralmente non fosse stato verbalizzato. Si tratta di una lacuna motivazionale che comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trento per il necessario ulteriore approfondimento sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trento. Così deciso il 28 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]