CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07672/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RG. 23620/2021C.C. 25-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 23620/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Margani e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. e ancherappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1065/2021 della Corte d’appello di Bari,depositata il 7-6-2021,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/20261.Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha convenuto [OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di Bari,chiedendone la condanna a rilasciare l’immobile -box auto sito aPutignano- occupato senza titolo e a pagare indennità per l’abusivaoccupazione.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto del ricorso econ ordinanza depositata il 27-7-2018 il Tribunale di Bari ha rigettatole domande, rilevando che non si verteva in ipotesi di occupazionesenza titolo, ma eventualmente di inadempimento agli accordiintercorsi tra le parti, condannando la società ricorrente alla rifusionedelle spese di lite a favore della convenuta, con distrazione a favoredel suo difensore.Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello,citando anche il procuratore distrattario avv. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1065/2021 depositata il 7-6-2021 la Corted’appello di Bari ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva delprocuratore distrattario, in quanto i motivi di appello non riguardavanola pronuncia di distrazione delle spese; ha escluso che il contratto dicompravendita concluso dalle parti avente a oggetto appartamentoadibito a civile abitazione comprendesse anche il box, ha ritenuto cheAntonia Lattarulo detenesse il box in forza di comodato precariogratuito e l’ha condannata al rilascio e a pagare alla società l’importodi Euro 50,00 mensili dal 15-10-2015 -data della richiesta direstituzione- fino al rilascio, con gli interessi legali dalla scadenza dellesingole mensilità, oltre alle spese di lite di entrambi i gradi.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di nove motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.Numero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026A sua volta [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso,chiedendo che fosse confermata la pronuncia relativa al suo difetto dilegittimazione passiva.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio tutte le partihanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 25-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, intitolato “nullità sentenza Cortedi Appello gravata ex art. 360 n. 4 c.p.c. Violazione di legge: art. 132c.p.c.”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata indichierroneamente che l’appello abbia a oggetto l’ordinanza emessa dalTribunale di Foggia in persona della dott. [OSCURATO:PERSONA]; rileva chel’ordinanza era stata emessa dal Tribunale di Bari in persona della dott.[OSCURATO:PERSONA] e perciò sostiene la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.,con conseguente inesistenza o nullità della sentenza impugnata; insubordine rileva l’esistenza di errore materiale, del quale chiede lacorrezione.1.1.Il motivo è manifestamente infondato.L’errore commesso nell’intestazione della sentenza impugnata,con riguardo all’indicazione del Tribunale che aveva pronunciatol’ordinanza di primo grado -Tribunale di Foggia anziché Tribunale diBari- e nella persona del magistrato -[OSCURATO:PERSONA] anziché DeliaMirella- costituisce all’evidenza un mero errore materiale, corretto inquesta sede per quanto di necessità; infatti, l’intera motivazione dellasentenza e il suo dispositivo fanno riferimento all’ordinanzaeffettivamente impugnata, con riguardo sia ai suoi dati identificativi -esattamente e analiticamente trascritti nel dispositivo- sia al suoNumero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026contenuto, preso in esame dalla Corte d’appello per decidere sui motividi appello.2.Il secondo motivo è intitolato “violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Per omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Difetto di legittimazione diSpinosa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] delle avverse domande diaccertamento e declaratoria di abusiva occupazione e di condanna allacorresponsione di indennità di occupazione sine titulo. Violazione dilegge: art. 16 legge 765 del 1967 e art. 26 legge 47 del 1985. Cass.22.09.2017 n. 22364”; con esso la ricorrente lamenta cheerroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto [OSCURATO:SOCIETA]. legittimata attivamente e titolare del diritto diproprietà sul box; sostiene che il preliminare, la fattura con espressaindicazione del box, la consegna delle chiavi da parte del legalerappresentante della società alla ricorrente evidenzino il difetto dilegittimazione ad agire; aggiunge che la ricorrente ha sempre pagatole spese condominiali sul box e che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, sussiste vincolo di destinazione, secondo il quale gli spaziadibiti a parcheggio sono riservati all’uso diretto delle persone cheoccupano le relative unità immobiliari; evidenzia che nella fattispeciela società non ha neppure esplicitato la riserva di proprietà del box eperciò sostiene che insieme all’appartamento fosse stata trasferita laproprietà anche del posto auto; aggiunge che, in via subordinata,ricorre un diritto reale di uso secondo i principi enunciati da Cass. n.22364/2017.2.1.Il motivo in primo luogo è inammissibile perché non coglie laratio della sentenza impugnata e perciò non la censura in modopertinente.Numero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026La sentenza impugnata (punto 1.a) ha escluso qualsiasi efficaciaai contratti preliminari, in quanto non sottoscritti dalla società presuntapromittente venditrice; ha considerato che erano state prodotte lefatture che facevano riferimento anche al box e ha evidenziatol’irrilevanza di tale dato, a fronte della mancanza di contrattopreliminare sottoscritto da entrambe le parti e a fronte del fatto chel’atto pubblico di compravendita aveva a oggetto il solo appartamentoper il prezzo di Euro 197.600,00, corrispondente esattamenteall’importo delle due fatture; ha escluso che il box fosse compreso nellepertinenze alle quali faceva riferimento l’art. 3 del contratto definitivo,perché il box trovava la sua disciplina nel punto 3 c) del contratto, cherichiamava e recepiva l'art. 41-sexies legge 1150/1942; quindi, haescluso che la parte detenesse il box in base a un titolo contrattuale e,rilevando come fosse pacifico che la società aveva volontariamenteconsegnato le chiavi del box, ha rilevato che il negozio era riconducibilea un comodato precario, che obbligava la comodataria ex art. 1810cod. civ. alla restituzione del bene a richiesta del comodante. A frontedi questo contenuto della pronuncia, la ricorrente, limitandosi arichiamare contratto preliminare, fatture e consegna delle chiavi,all’evidenza non indica elementi utili a ritenere l’esistenza del diritto diproprietà sul box escluso dalla sentenza ma, ancora prima, non criticala pronuncia impugnata in termini tali da farne emergere l’erroneità.Il motivo è manifestamente infondato laddove richiama lagiurisprudenza di legittimità al fine di sostenere l’esistenza di un dirittod’uso sul box in questione. Si premette che la sentenza impugnata alpunto 1.a già citato ha anche esaminato in modo corretto e noncensurato dalla ricorrente la questione di diritto; specificamente, inrelazione al contenuto del motivo di ricorso, basti osservare che lasentenza -pag.10- ha anche evidenziato come non fosse statalamentata la violazione della proporzione stabilita dall’art. 41-sexiesNumero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026legge 1150/1942 e come lo stesso precedente di Cass. Sez. 2 26-9-2017 n. 22364, invocato dalla ricorrente, escluda che ricorrano ipresupposti per ritenere non solo il diritto di proprietà, ma anche ildiritto reale di uso sul box in questione. Come si legge in Cass.22364/2017, pag. 9, ai condòmini di un condominio nel quale sianostati rispettati i vincoli di destinazione a parcheggio spetta, qualora ilcostruttore venditore non ceda loro il diritto di proprietà rispettando lequote di competenza, solo il diritto reale d’uso indifferenziato sull’areavincolata, da individuare sulla base della concessione edilizia.3.Con il terzo motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Per omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Violazione di legge: art. 342c.p.c. Inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.”, la ricorrentesostiene che la Corte d’appello erroneamente abbia esclusol’inammissibilità dell’appello, perché l’appello non riportava nél’indicazione delle parti del provvedimento che si intendevanoimpugnare né l’indicazione delle circostanze dalle quali derivasse la loroviolazione di legge; aggiunge che l’appello non aveva neppureprobabilità di essere accolto ex art. 348-bis cod. proc. civ.3.1.Il motivo, in primo luogo e in via assorbente, è inammissibileper le modalità di formulazione, non rispettose delle previsioni dell’art.366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ. Né nello svolgimento del motivo, né nelcorpo del ricorso, la ricorrente prende in esame il contenuto dei motividi appello in relazione al contenuto dell’ordinanza conclusiva delgiudizio di primo grado, così da fare emergere che -diversamente daquanto ritenuto dalla Corte d’appello che ha espressamente rigettatola relativa eccezione- l’appello non contenesse la parte argomentativae la parte volitiva, richieste ai fini del rispetto dell’art. 342 cod. proc.civ. (cfr. Cass. Sez. U 13-12-2022 n. 36481, per tutte); ciò si frapponeNumero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026alla diretta disamina e interpretazione degli atti processuali da partedella Suprema Corte (Cass. Sez. 3 3-11-2020 n. 24258, Cass. Sez. 323-1-2006 n. 1221, per tutte) e non consente di verificare leaffermazioni della ricorrente, in ordine al fatto che le ragioni delgravame non fossero state esposte con sufficiente specificità.Né il ricorrente può censurare la scelta della Corte d’appello che,anziché definire il giudizio ex art. 348-ter co. 1 cod. proc. civ., abbiapreso in esame il merito la pretesa azionata -sia con l’accoglimento checon il rigetto-; in tale caso, l’unico provvedimento impugnabile è lasentenza che definisce l’appello, ma per vizi suoi propri e non per ilfatto di non esservi stata la decisione nelle forme semplificate (Cass.Sez. 6-L 29-11-2021 n. 37272, Cass. Sez. 1 7-6-2021 n. 15786).4.Il quarto motivo è intitolato “violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Per omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Violazione art. 360 n. 4 c.p.c.Inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Violazione di legge:art. 702-bis e art. 702-ter c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] presupposti ex legeprevisti”; la ricorrente lamenta che non sia stato disposto il mutamentodel rito, in quanto non vi erano i presupposti dell’istruzione sommariae deformalizzata.4.1.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.E’ già stato enunciato il principio secondo il quale, in tema diprocedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientranella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, inrelazione all’intero complesso delle difese svolte, se la controversia siacompatibile con una istruttoria semplificata, la quale non impone didecidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolateanche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzateche, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, possonoNumero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026essere disposte nel giudizio di appello, al fine di evitare che il ritoprescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente (Cass. Sez. 210-5-2022 n. 14734). Ne consegue che la ricorrente non può limitarsia lamentare che la Corte d’appello non abbia pronunciato sulla suadoglianza relativa al mancato mutamento del rito; sia perché il vizio diomissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali(Cass. Sez. 3 11-10-2018 n. 25154, Cass. Sez. 2 25-1-2018 n. 1876,Cass. Sez. 1 26-9-2013 n. 22083), sia perché la ricorrente non hasvolto alcuna deduzione finalizzata a dimostrare che il rito sommarioprescelto abbia pregiudicato le sue ragioni sostanziali, per non esserestate ammesse le sue istanze istruttorie né in primo grado né inappello.5.Con il quinto motivo la ricorrente deduce “violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Violazione dilegge: art. 139 c.p.c. Illegittimità dell’appello per nullità e/o inesistentenotifica”; lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto la ritualità dellanotificazione dell’appello, in quanto eseguita a Bari, in via PrincipeAmedeo n. 234, che non risulta essere la residenza o domicilio dellaricorrente; aggiunge che l’atto è stato ricevuto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nonpuntualmente identificato, in mancanza del prenome, che mancal’attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario dello svolgimento delle5.1.Il motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata(punto A.e pag. 6) ha accertato che la notificazione dell’atto di citazionein appello è stato eseguito ad [OSCURATO:PERSONA] presso il procuratorecostituito nel giudizio di primo grado avv. [OSCURATO:PERSONA], neldomicilio eletto nel giudizio di grado, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 234mediante consegna a mani dello stesso difensore. Nessuno degliNumero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026argomenti della ricorrente è volta a censurare in modo pertinentequesto accertamento in fatto perché, all’evidenza, non ha alcun rilievoneppure l’affermazione in ordine alla consegna all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] identificato: nella relata di notificazione era indicatoespressamente che la notifica era eseguita a “[OSCURATO:PERSONA], pressolo studio del suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado, avv.momento in cui, con il timbro apposto dopo la relata, l’ufficialegiudiziario [OSCURATO:PERSONA] ha certificato di avere consegnatol’atto “a mani di avv. [OSCURATO:PERSONA] incaricato a ricevere", sottoscrivendo larelativa dichiarazione, ha evidentemente attestato la consegna, condichiarazione facente prova fino a querela di falso, all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella relata di notifica, e perciò all’avv. [OSCURATO:PERSONA].6.Il sesto motivo è intitolato “violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Per omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Vizio di motivazione. Nullità eillegittimità del contratto di compravendita immobiliare. Violazione dilegge: art. 41-sexies della L. 1150 del 1942”; con il motivo la ricorrentesostiene che la Corte d’appello abbia riscontrato la violazione dellaproporzione stabilita dall’art. 41-sexies legge 1150/1942 e lamenta cheabbia omesso di accertare la nullità parziale del contratto dicompravendita sulla base dell’assunto che l’appellata non l’avevadedotta. Dichiara perciò di eccepire la nullità in questa sede.6.1.Il motivo è inammissibile, perché si fonda su una lettura dellasentenza impugnata che non corrisponde al suo contenuto.Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenzaimpugnata non ha accertato la violazione delle proporzioni di cui all’art.41-sexies legge 1150/1942, perché (pag. 10) ha dichiarato che dalladocumentazione allegata all’atto di compravendita risultava che, aNumero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026fronte di quattordici abitazioni civili, vi erano sedici box auto nel primointerrato e diciassette box auto nel secondo interrato; ha aggiunto chel’appellata non aveva lamentato la violazione della proporzione stabilitadall’art. 41-sexies, ossia che gli spazi per i parcheggi, computando ibox, sarebbero stati comunque inferiori alla misura stabilita dallegislatore (1mq. ogni 10mq. di costruzione) e ha rilevato anche chel’appellata non aveva dedotto la nullità parziale del contratto. Conquesto contenuto, la sentenza non ha escluso che ricorressero ipresupposti per rilevare la nullità del contratto per il fatto che la partenon l’aveva dedotta, ma perché non ha ritenuto la violazione delleproporzioni stabilite dall’art. 41-sexies; ciò in quanto ha accertato lapresenza di quattordici abitazioni e trentatre posti auto e neppure laparte interessata aveva sostenuto la violazione della proporzioneprevista dall’art. 41-sexies. Tale accertamento in fatto rimane estraneoal contenuto del motivo di ricorso come proposto ed esclude larilevabilità della nullità in sede di legittimità; tale rilievo avrebbepresupposto l’acquisizione dell'accertamento in fatto necessario al finedell’integrazione della nullità, e cioè nella fattispecie sulla violazionedelle proporzioni stabilite dall’art. 41-sexies legge 1150/1942, che laCorte d’appello ha escluso.7.Il settimo motivo è intitolato “violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Per omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti ex art. 360 comma n. 1 c.p.c. Violazione di legge: art. 26 co. 4L. 28 febbraio 1985 n.47. Nullità e illegittimità della sentenza gravata”;con esso la ricorrente sostiene che il giudice abbia errato nell’escluderela natura pertinenziale del box in questione, richiamando l’art. 26 co.4legge 47/1985, il quale dispone che gli spazi di parcheggiocostituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi e per gli effetti degliartt. 817, 818 e 819 cod. civ.; aggiunge che in data 20-6-2008 laNumero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026ricorrente ha acquistato l’immobile con ogni pertinenza, giusta laprevisione dell’art. 3 del contratto, rilevando che allegato al contrattovi era “accertamento della proprietà immobiliare urbana elenco deisubalterni assegnati con espressa indicazione dei box auto”, firmatodal legale rappresentante della società e da [OSCURATO:PERSONA]; quindisostiene debba escludersi l’esistenza di un comodato gratuito, neppuremenzionato dalla controparte, e richiama Cass. n. 21656/2019 persostenere che il box auto debba ritenersi pertinenza dell’immobileoggetto di compravendita e perciò compreso nel passaggio di proprietàse non espressamente escluso, a prescindere dal fatto che fosseindividuato con una particella catastale diversa rispetto a quelladell’abitazione. Aggiunge che il contratto era stato preceduto dalpreliminare avente a oggetto anche il box, che al preliminare vi eranoallegati la planimetria catastale firmata dal legale rappresentante dellasocietà e l’allegato “Accertamento della proprietà immobiliare”; che lasocietà aveva rilasciato ricevuta per la promessa di vendita anche delbox, che la fattura faceva riferimento anche al box, che dopo la stipuladel definitivo erano state consegnate all’acquirente anche le chiavi delbox e per anni non vi erano state contestazioni. Aggiunge di averedisconosciuto la corrispondenza allegata da controparte al ricorso,senza che ne fosse stata chiesta la verificazione, con la conseguenteinutilizzabilità, e dichiara di non avere neppure mai utilizzato il box, inquanto le dimensioni non gli permettevano di farvi entrare il suoveicolo.7.1.Il motivo è inammissibile nella parte in cui fa riferimento alcontenuto del contratto preliminare e del contratto definitivo, allefatture e alla consegna delle chiavi, per le ragioni già esposte nelladisamina del secondo motivo. Si tratta di elementi probatori che lasentenza impugnata ha esaminato, secondo quanto già esposto alpunto 2.1., e dei quali la ricorrente vuole esclusivamente ottenere unNumero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026apprezzamento di fatto diverso, in termini del tutto estranei al giudiziodi legittimità. Il motivo è inammissibile anche laddove fa riferimento aldisconoscimento dei documenti, perché neppure specifica qualidocumenti disconosciuti la sentenza abbia utilizzato ai fini delladecisione. Ugualmente, il motivo è inammissibile laddove fa riferimentoal mancato uso del box, per novità, in quanto si tratta di un fatto delquale la sentenza impugnata non tratta in alcun punto; è acquisito ilprincipio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualorasiano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura,non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito,ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò siaavvenuto, onde consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezzadell’affermazione, giacché i motivi di ricorso devono investire questionigià comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendopreclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questionio temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nérilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430, Cass. Sez. 1 18-10-2013 n. 23675).In ordine alla natura necessariamente pertinenziale del box, taleda determinarne il trasferimento unitamente all’abitazione anche inmancanza di pattuizione, in primo luogo la ricorrente non considera, eperciò non censura in termini ammissibili nel giudizio di legittimità,l’interpretazione del contratto di compravendita eseguita dallasentenza impugnata; a pag. 10 la sentenza ha escluso che il box fossecompreso nella previsione dell’art.3 del contratto e ha dichiarato che ilbox trovava la sua disciplina nel successivo punto 3c), che recepiva ladisciplina dell'art. 41-sexies legge 1150/1942 come modificato dall’art.12 co. 9 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 246. Considerato che l’art. 12 co.9 legge246/2005 ha aggiunto all’art. 41-sexies il comma che prevede: «GliNumero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sonogravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore deiproprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamenteda esse», la sentenza ha interpretato la volontà delle parti espressa nelcontratto di compravendita nel senso che il box non era compreso nellepertinenze. La statuizione in questa sede avrebbe dovuto esserecriticata esclusivamente individuando i criteri di interpretazione deicontratti violati e, a fronte di tale mancanza, rimane intangibilel’accertamento svolto dal giudice di merito, in ordine al fatto che lavolontà delle parti nel contratto definitivo fosse stata nel senso diescludere che il box rientrasse nelle pertinenze.8.L’ottavo motivo di ricorso è intitolato “violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Inammissibilitàproduzione documentale depositata dall’appellante per la prima voltain secondo grado. Violazione di legge: art. 345 c.p.c.”; con esso laricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto ammissibili idocumenti depositati dall’appellante solo in secondo grado, conriferimento all’atto di acquisto dell’area edificabile, con atti notarili epermessi a costruire; eccepisce altresì l’inammissibilità dei documentidepositati con note di trattazione scritta del 27-1-2021 e con nota dideposito del 26-3-2021.8.1.Il motivo è inammissibile perché non considera il contenutodella sentenza impugnata e perciò non lo censura in modo pertinente.La sentenza -pag. 6 punto f- ha dichiarato che l’atto dicompravendita intercorso tra le parti in causa, comprensivo degliallegati e della fattura a saldo, era stato prodotto dalla stessa Lattaruloal momento della costituzione in giudizio e gli atti di compravenditaintercorsi tra la società e terzi erano stati prodotti dalla societàNumero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel giudizio di primo grado, mediantedeposito autorizzato dal giudice istruttore; a fronte di questi dati, lasentenza ha escluso la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. lamentatada [OSCURATO:PERSONA], la quale non può quindi riproporre in sede dilegittimità la deduzione in ordine alla violazione dell’art. 345 cod. proc.civ., senza indicare in alcun modo in quali termini la sentenzaimpugnata avrebbe utilizzato i documenti asseritamente prodotti soloin appello dalla controparte. In effetti, la ricorrente non avrebbeneppure potuto fornire tale specificazione, in quanto la sentenzaimpugnata non contiene alcun richiamo ai documenti che, secondo laricorrente, la società aveva prodotto solo in appello.9.Il nono motivo è intitolato “violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Per omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Omessa motivazione. Istanzeistruttorie” e con esso la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbiaomesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie o comunque le abbiarigettate senza motivazione; sostiene come non sia dato comprendereper quale ragione la richiesta istruttoria sia stata rigettata e come ildifetto di motivazione cada su un punto determinante della decisione.9.1.Il motivo, in via assorbente rispetto a ogni altra deduzione, èmanifestamente infondato.I capitoli di prova, come trascritti nel ricorso, descrivono lacondotta delle parti, in termini che già la sentenza impugnata ha presoin esame, con la conseguenza che l’istruzione probatoria sul punto eraall’evidenza superflua. Specificamente, la sentenza ha esattamenteevidenziato come l’accordo sulla vendita del box dovesse avvenire periscritto, per cui quanto aveva detto il venditore (capitoli 1 e 3) era insé irrilevante, così come erano irrilevanti il fatto che il box fosseutilizzato (cap.4), che la società ne avesse sollecitato il rilascio e avesseNumero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026sollevato contestazioni sull’utilizzo (cap. 5 e 6) e la condotta delle partiin fase di mediazione (cap. 7 e 8); la sentenza ha considerato ancheche le chiavi erano state consegnate alla Lattarulo (cap. 2) e quindipure sotto questo profilo l’istruzione testimoniale era superflua.10.In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza.Sono irripetibili le spese del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto lanotificazione a lui del ricorso, da parte della ricorrente difesa anchedallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA], era stata eseguita a meri fini di litisdenuntiatio (Cass. Sez. 2 21-10-2025 n. 28932, Cass. Sez. 2 24-3-2023 n. 8491); l’avvocato non aveva alcun interesse personale all’esitodel giudizio di legittimità e perciò non aveva ragione di svolgere difesepersonali, per il fatto che la pronuncia della Corte d’appello in ordine alsuo difetto di legittimazione passiva in proprio non era stata impugnatada alcuna parte.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione a favore della societàcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre 15% deicompensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;spese del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] irripetibili.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diNumero registro generale 23620/2021Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 7672/2026Data pubblicazione 30/03/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di cassazione il 25-3-2026Il PresidenteMauro Mocci