CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 26198/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza emessa il 16 febbraio 2024 dal Tribunale di Cosenza per il reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida senza patente con recidiva nel biennio). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si deduce vizio di motivazione, violazione di legge, errata valutazione del materiale probatorio, dei fatti e delle circostanze, insussistenza dell'elemento costitutivo del reato, mancanza di prova, inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano le pp. 3 e 4 della sent. app.). Giova peraltro ricordare che "In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa" (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286879); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estenSore r DEPOSITATA Il,i rsidente