CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 30163/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 18/1/2024 la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 1°/3/2023 dal Tribunale di Savona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione. La sentenza si fonderebbe soltanto su presunzioni tributarie, a seguito di un accertamento contabile induttivo che non avrebbe ricevuto alcuna conferma istruttoria. In senso contrario, l'emittente [OSCURATO:PERSONA] (giudicato in separato processo) avrebbe reso ampia confessione, negando ogni coinvolgimento del ricorrente; ancora, i testimoni avrebbero confermato l'effettiva esecuzione dei lavori, attraverso un'impresa edile - quella del Tozzi - esistente e concretamente operante. Ne deriverebbe una motivazione insufficiente, quanto al profilo oggettivo ed al dolo del reato. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità del ricorrente, lungi dal basarsi su argomenti presuntivi o meramente induttivi, trovava il proprio fondamento negli accertamenti compiuti sull'emittente "MI.TO . di [OSCURATO:PERSONA]", risultato ente privo di sede, di beni strumentali, di materiali di consumo, oltre che di forza lavoro necessaria per eseguire le prestazioni indicate nelle fatture; questi documenti, peraltro, erano risultati del tutto generici, non indicando il numero delle ore lavorate, il genere delle attività appaltate o i cantieri in cui sarebbero state prestate (tranne che in un caso - hotel Chico di Varazze - nel quale, tuttavia, erano comunque emersi chiari elementi di fittizietà, richiamati alla pag. 1 della sentenza e non contestati). La Corte di appello, di seguito, ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni del Tozzi (adeguatamente valutato come soggetto inattendibile), anche perché smentite dagli oggettivi elementi appena richiamati. Ancora a conferma della fittizietà delle opere, è stata evidenziata l'assenza di riscontri ai pagamenti, che si assumono essere avvenuti tutti per contanti; peraltro„ la difesa non aveva provato in che modo il ricorrente avrebbe potuto acquisire le necessarie disponibilità, date le modeste movimentazioni del conto che lo stesso Rotunde aveva eseguito nel tempo. Infine, la sentenza ha analizzato le dichiarazioni dei testi a difesa (Pinto, [OSCURATO:PERSONA]), evidenziandone il carattere generico e motivando in modo del tutto logico ed adeguato quanto alla loro inattendibilità. Così da c:onfermare il giudizio di responsabilità, anche quanto al profilo soggettivo del reato, con motivazione che non merita censura. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in fa