CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Trento, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delLazio il 2 ottobre 2018, n. 6595/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale del Lazio il 2 ottobre 2018, n. 6595/07/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla locazione di un terreno per l’installazione di un impianto fotovoltaico, a seguito della sua riqualificazione nella concessione del diritto di superficiesul medesimo terreno, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti de“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 7 aprile 2016, n. 8260/07/2016, con compensazione delle spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario – sul rilievo che le pattuizioni relative all’attribuzione della proprietà dell’impianto fotovoltaico, rispettivamente, al conduttore in ipotesi di scioglimento anticipato e al locatore alla naturale scadenza del contratto erano compatibili con lo schema negoziale della locazione, anche in considerazione dell’orientamento espresso con la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 19dicembre 2013, n. 36; 3. “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”ha resistito con controricorso; 4. in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore dell’avvocatura erariale, è stata accettata e sottoscritta dai difensori della controricorrente (art. 390, terzo comma, c od. proc. civ. ); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinunciaal ricorso; 2. s tante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 3.infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2023. IL PRESIDENTE Dott. [OSCURATO:PERSONA]