CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - ds. _^it [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale in sede del 3 maggio 2024, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione di merito, è manifestamente infondato poiché l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01): nel caso in esame, effettivamente l'appellante si era limitato a formulare censure del tutto generiche, contestando la determinazione del trattamento sanzionatorio in via assertiva e senza confronto alcuno con la motivazione resa sul punto, con conseguente incensurabilità della statuizione impugnata; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara P.Q.M