Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1973
ECLI:EU:C:1973:25
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0072
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 1O MARZO 1973 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
Con ordinanza del 18 agosto 1972, il tribunale amministrativo federale ha deferito in via pregiudiziale le seguenti questioni:
1.
Se fosse valida la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell'8 maggio 1969 con cui la Repubblica federale veniva autorizzata a limitare a determinati cereali l'acquisto a prezzo di intervento (
GUL 112/1
).
2.
Se tale decisione autorizzasse direttamente ad adottare provvedimenti.
La decisione di cui trattasi è già stata esaminata nelle cause
49 e 50-71 (Racc. 1972, pagg. 23 e 53
). Ogni lungo commento è quindi superfluo.
Ricorderò semplicemente che il regolamento del Consiglio n. 120/67 (
GU n. 117, pag. 2269
) ha istituito un ordinamento di mercato caratterizzato da un sistema unico di prezzi e — a norma dell'art. 7 — gli enti nazionali di intervento sono obbligati ad acquistare nel corso dell'anno economico tutti i cereali loro offerti provenienti dalle colture comunitarie (tra l'altro anche il grano tenero).
Aggiungasi che, nella primavera 1969, in previsione della svalutazione ufficiale del franco francese, il corso del cambio di questa moneta era notevolmente peggiorato. Gli importatori di cereali avevano quindi tutto l'interesse ad acquistare prodotti francesi a prezzo di intervento e — nonostante le spese connesse all'operazione — i cereali potevano venir vantaggiosamente offerti all'ente tedesco d'intervento (Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel di Francoforte). L'afflusso di cereali, il cui acquisto da parte dell'ente era inevitabile, ha creato problemi di magazzinaggio quindi il 2 maggio 1969 il governo tedesco chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione ad adottare provvedimenti di salvaguardia a norma dell'art. 226 del trattato. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la richiesta con la decisione dell'8 maggio 1969, che, a norma dell'art. 7 del regolamento n. 120, accordava alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di limitare gli acquisti a prezzo d'intervento al grano tenero e all'orzo di produzione tedesca. L'ente tedesco emanava immediatamente una circolare in virtù della quale venivano vietati, con effetto immediato, gli acquisti a prezzo di intervento dell'orzo e del grano tenero d'importazione. La circolare veniva pubblicata nel Bundes-anzeiger del 10 maggio 1969. Il 17 giugno 1969 il ministro federale per l'alimentazione, l'agricoltura e le foreste emanava un regolamento in forza del quale dalle ore 8,45 del 9 maggio 1969 era limitato al grano tenero e all'orzo di produzione tedesca l'obbligo di acquisto a prezzo di intervento.
La ricorrente, che commercia nel settore cerealicolo, doveva osservare perciò questa disciplina; il 22 maggio 1969 essa offriva all'Einfuhr- und Vorratsstelle una partita di grano tenero proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA], ma l'offerta veniva respinta perché incompatibile con il sistema di recente adozione. Il tribunale amministrativo di primo grado confermava il rifiuto opposto all'offerta, ma in secondo grado la sentenza veniva modificata, giacché il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia ha ritenuto che in pratica si è fatto ricorso all'autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] solo con l'emanazione del regolamento del 17 giugno 1969, però non era lecito attribuire al regolamento efficacia retroattiva. Comunque il tribunale affermava che gli acquisti di cereali effettuati nel periodo in cui si è inteso attribuire al regolamento efficacia retroattiva non sono stati così ingenti da turbare il mercato.
L'Einfuhr- und Vorratsstelle chiedeva la revisione della sentenza dinanzi al tribunale amministrativo federale; in questa sede l'importatore eccepiva l'invalidità della decisione, poiché esulava dalla sfera di applicazione dell'art. 226 del trattato. In particolare, la disposizione speciale dell'art. 8 del regolamento n. 120 escludeva la possibilità di applicare l'art. 226. Per di più non sussistevano i presupposti prescritti dall'art. 226. Alle difficoltà di immagazzinamento si sarebbe potuto rimediare con altri mezzi, specie poi dal momento che erano state piuttosto scarse le offerte all'ente di intervento nel periodo intercorrente tra l'emanazione della decisione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e l'emanazione del regolamento tedesco.
Il tribunale amministrativo federale decideva perciò di sospendere il procedimento e di deferire alla Corte di Giustizia le questioni summenzionate. Vedrò ora come si possa rispondere.
I —
Circa la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell'8 maggio 1969. La decisione si fonda sull'art. 226 del trattato che recita:
«1. Durante il periodo transitorio, in caso di difficoltà gravi in un settore dell'attività economica e che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, uno Stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.
2. A richiesta dello Stato interessato, la [OSCURATO:PERSONA], con procedura d'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del presente trattato nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.»
Vediamo anzitutto alcune questioni scaturenti dal tenore della norma.
1.
In primo luogo si deve stabilire se l'articolo sia applicabile nella fattispecie. L'attrice lo nega per due ragioni: primo, perché nella desciplina del mercato cerealicolo (regolamento n. 120) sono contemplati particolari provvedimenti di intervento che escludono la possibilità di far ricorso ai provvedimenti di salvaguardia di cui all'art. 226. Secondo, l'importatore ritiene che l'art. 226 dovesse venir applicato solo nel periodo transitorio, che però — nel caso dei cereali — si era chiuso con l'entrata in vigore del regolamento n. 120.
a)
Sulla prima eccezione non vi è molto da dire. Essa si fonda sull'art. 8 n. 1 del regolamento n. 120, in virtù del quale «il Consiglio … su proposta della [OSCURATO:PERSONA] … stabilisce le condizioni nelle quali gli organismi di intervento possono adottare misure particolari d'intervento destinate ad evitare, in talune regioni della Comunità, acquisti massicci in applicazione dell'art. 7, § 1». Da questa disposizione si trae dunque la conseguenza che, in caso di difficoltà sorte nell'ambito del sistema di intervento, non è possibile far ricorso all'art. 226 del trattato in quanto il regolamento n. 120 prevede particolari misure di intervento: l'argomento può venir smentito dalla giurisprudenza in materia. Nella causa
37-70 (Racc. 1971, pag. 23)
la Corte ha stabilito che le clausole speciali di salvaguardia dei regolamenti comunitari non limitano la sfera d'applicazione dell 'art. 226. Giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le direttive del Consiglio che si fondano sul regolamento n. 120 costituiscono soltanto norme di diritto secondario e non è ammissibile che possano paralizzare competenze della [OSCURATO:PERSONA] che traggono la loro origine dal trattato stesso.
A mio avviso, tali considerazioni sono sufficienti a dimostrare che le eccezioni dell'attrice fondate sull'art. 8 del regolamento n. 120 sono inconsistenti.
b)
Circa l'altra eccezione, secondo la quale l'art. 226 poteva venir applicato solo durante il periodo transitorio, l'attrice ha sostenuto che come scadenza non si deve assumere quella generica del 31 dicembre 1969. Si dovrebbe invece tener conto del fatto che il periodo transitorio poteva venir abbreviato, anche solo per quel che riguarda singole zone della Comunità. Un motivo di abbreviazione potrebbe essere l'emanazione del regolamento n. 120, poiché da questo momento l'organizzazione comune del mercato dei cereali si doveva considerare pienamente realizzata. Si deve quindi ritenere che il periodo transitorio è terminato il 1
o
luglio 1967 e da questa data non si poteva più far ricorso all'art. 226, poiché il mercato era retto esclusivamente dai provvedimenti del Consiglio dei ministri che modificavano il regolamento n. 120.
L'argomento non è una novità: è già stato svolto nella causa 37-70, però la Corte non ne ha tenuto conto, poiché ha affermato che la disciplina speciale transitoria prevista per particolari settori agricoli non era più in vigore, il che però non ha menomato la validità dell'art. 226, questo effetto dipendeva invece dalla scadenza del periodo transitorio come prevista nell'art. 8 del trattato. Proporrei di attenerci a questo principio, che non mi pare possa venir scalzato dagli argomenti svolti dall'attrice. La ragione fondamentale è il criterio desumibile dal sistema istituito dall'art. 8, vale a dire il trattato contempla
un
solo periodo transitorio, ma non prevede condizioni particolari per determinate zone. Questo è il senso da attribuire all'espressione contenuta nell'art. 8 che disciplina la realizzazione del mercato comune nel periodo transitorio, per quel che riguarda il complesso di provvedimenti da adottare in ogni fase, nonché per quel che concerne la menzione formale di un'abbreviazione delle
tappe.
In modo particolare, dal n. 7 dell'art. 8 non si può arguire che l'avvento anticipato di un ordinamento di mercato definitivo implichi la fine del periodo transitorio; nel n. 7 si è semplicemente voluto chiarire che con la fine del periodo transitorio sarebbero entrate in vigore tutte le norme previste.
Poiché però l'art. 226 si richiama sic et simpliciter al periodo transitorio, la sua applicabilità non può venir esclusa per il semplice fatto che il mercato dei cereali ha trovato il suo assetto definitivo prima del termine del periodo transitorio.
2.
Per stabilire se nel maggio 1969 si potesse ragionevolmente ritenere che sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art. 226, si deve tener conto della struttura della motivazione della decisione litigiosa. Essa sottolinea che l'andamento del corso del cambio provocava un afflusso di cereali francesi sul mercato tedesco a prezzi inferiori al prezzo d'intervento praticato in [OSCURATO:PERSONA]. Malgrado l'abbondanza del raccolto, le importazioni sono state ingenti ed in aumento, il che ha creato difficoltà-negli acquisti di prodotto tedesco a prezzo d'intervento, data la grande offerta di cereali francesi. Vista l'insufficienza dei magazzini, si è temuto che tutto il sistema d'intervento perdesse la sua efficacia. Queste considerazioni vengono vivacemente controbattute dall'attrice, che si è procurata dati e li ha elaborati per dimostrare che l'ente tedesco di intervento nel maggio era in grado di immagazzinare 1,5 milioni di tonnellate di cereali e nell' agosto successivo lo spazio disponibile è aumentato ulteriormente; si sarebbero potute immagazzinare altre 480000 tonnellate. L'attrice aggiunge che la progressiva riduzione mensile dei prezzi di intervento prevista dal sistema faceva sì che verso la fine della stagione venivano offerte agli enti di intervento solo poche partite di cereali. Poiché dal mese di giugno erano stati aboliti i sovrapprezzi sulle quotazioni di intervento, era molto improbabile che nei mesi successivi venissero fatte altre offerte, giacché entrava in vigore un prezzo d'intervento notevolmente inferiore. Per le eventuali offerte del mese di maggio vi era ancora posto sufficiente nei magazzini e non c'era da aver timore di crisi. Volendosi garantire nei confronti delle offerte dei prodotti del nuovo raccolto, si potevano adottare provvedimenti di salvaguardia, che comunque non avrebbero dovuto entrare in vigore prima del 1
o
agosto 1969. [OSCURATO:PERSONA] era poi noto, fin dalla primavera del 1969, che nell'estate sarebbe stata applicata la cosiddetta tariffa d'intervento B, cioè un sistema di sovvenzioni per i magazzinaggi privati, onde impedire un afflusso di cereali verso gli enti ufficiali di intervento. Questa era un'ulteriore garanzia contro la crisi dei depositi. Simili considerazioni non mi hanno lasciato indifferente: questi dati appaiono imponenti rispetto agli scarsi elementi finora prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]; aggiungasi che ogniqualvolta si intende adottare provvedimenti di salvaguardia si deve analizzare la situazione con estrema cura.
Giunto pero a questa fase dell esame, dubito molto che si possa affermare che non sussistevano i presupposti di cui all' art. 226 del trattato, come vorrebbe sostenere l'attrice.
Si deve anzitutto tener presente qual era la situazione dei magazzini nell'ambito del sistema d'intervento vigente in [OSCURATO:PERSONA] ai primi di maggio 1969. [OSCURATO:PERSONA] ha esaurientemente provato (dimostrando che era necessario disporre di locali per diverse varietà di cereali, di differente qualità, provenienti da clienti disparati e talvolta ancora umidi) come la capacità ricettiva massima convenuta (7 - 7,5 milioni/t) in effetti veniva a ridursi a 5,5 - 6 milioni/t. In quel periodo molti magazzini erano già occupati (per un totale di 4,7 milioni di tonnellate), quindi la capacità dei depositi si riduce-va a 1,3 milioni di tonnellate.
Così stando le cose — e con la prospettiva di un nuovo raccolto — la situazione si doveva ritenere preoccupante. Nel 1968/69 l'ente d'intervento aveva dovuto acquistare ingenti partite (secondo i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] i cereali offerti all'ente di intervento ammontavano a 2,7 milioni di tonnellate). Il nuovo raccolto era per di più promettente, quindi era logico che le scorte non sarebbero diminuite di molto (anche senza voler tenere conto dell'affermazione della Repubblica federale — contestata dall'attrice — che già nel maggio gli importatori tedeschi avevano stipulato contratti in [OSCURATO:PERSONA] per complessivi 1,8 milioni di tonnellate). Nonostante l'imminente adozione del sistema d'intervento B per il nuovo raccolto, le prospettive non risultavano migliori. Si poteva prevedere che l'afflusso verso l'ente ufficiale sarebbe diminuito leggermente, comunque la soluzione era solo temporanea e non garantiva alcuna protezione contro un'eventuale offerta massiccia nel corso dell'anno economico ed in realtà sono stati offerti 1,6 milioni di tonnellate. Nel mese di maggio vi erano dunque seri motivi per preoccuparsi circa le possibilità di magazzinaggio.
Le importazioni di cereali dalla [OSCURATO:PERSONA] costituivano un elemento importante di questa situazione. Rispetto al periodo corrispondente dell'anno antecedente erano più che raddoppiate e nel mese di aprile, in rapporto con l'aprile precedente, si erano triplicate. Poiché negli anni successivi non si è più registrato un fenomeno simile, è giocoforza ammettere che il prodotto tedesco in questa occasione si è venuto a trovare in difficoltà, visto l'aumento delle offerte all'ente di intervento.
In queste condizioni era logica la preoccupazione degli enti competenti, che non potevano far previsoni per i mesi di maggio e di giugno: vi era ben motivo di adottare provvedimenti di tutela prima che iniziasse il nuovo raccolto e così è stato fatto.
L'attrice osserva che dopo l'8 maggio 1969 sono state offerte all'intervento solo 12000 tonnellate di cereali francesi, ma questo dato rispecchia gli effetti dell'entrata in vigore delle misure di emergenza. Sarebbe più interessante sapere che cosa sarebbe avvenuto se i provvedimenti non fossero stati adottati, visto che fino al 30 aprile 1969 l'ente d'intervento tedesco aveva già acquistato 385000 tonnellate di cereali francesi e nella prima settimana di maggio si era giunti alle 93000 tonnellate. Rilevo inoltre che nella prima settimana di maggio si applicavano ancora supplementi ai prezzi di intervento, quindi era prevedibile che sarebbero giunte altre offerte.
Visti gli effetti del corso dei cambi sull' importazione di cereali (che sono stati anche acquistati a 40 DM sotto il prezzo d'intervento tedesco), era probabile che anche in
giugno
, nonostante la riduzione del prezzo di intervento, non sarebbe cessata la serie di offerte di prodotto francese. I timori di una forte corrente di importazione nel maggio e nel giugno 1969 si sono rivelati fondati, perché le statistiche hanno confermato che nel rimanente periodo della stagione — malgrado l'adozione di un provvedimento di tutela — sono state ancora importate 600000 tonnellate di cereali francesi. Ciò dimostra come a quel tempo sul mercato vi fosse ancora abbondante disponibilità, che si sarebbe quasi certamente riversata sull'ente di intervento.
Venendo ora al problema del magazzinaggio in [OSCURATO:PERSONA] (disponibilità per 1,3 milioni di tonnellate), le cifre confermano che le difficoltà, già grandi, minacciavano di intensificarsi e non solo temporaneamente, poiché la questione monetaria non appariva prossima ad una soluzione definitiva. Tenuto conto delle caratteristiche del mercato dei cereali, non era fuori luogo temere che la crisi fosse tutt'altro che passeggera.
Direi quindi che i provvedimenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto uso del potere discrezionale di cui dispone, erano logici e giustificati, giacché nel maggio 1969 sussistevano i presupposti per applicare l'art. 226 del trattato.
3.
Sorge ora il problema del se il divieto di acquistare cereali francesi a prezzo di intervento fosse il mezzo più idoneo per risolvere la situazione.
L'attrice lo nega per varie ragioni:
a)
Il provvedimento non sarebbe stato idoneo, in quanto, in caso di difficoltà nel settore monetario, l'unico rimedio utile è l'intervento diretto nel settore in crisi, quindi si sarebbe dovuto far ricorso agli artt. 104 e 105 del trattato, oppure si sarebbe potuto applicare il § 6 della legge tedesca sul commercio estero. Inoltre il vietare solo l'acquisto a prezzo di intervento senza bloccare le importazioni sarebbe stata una misura di scarsa utilità, perché l'ente d'intervento avrebbe dovuto acquistare tutte le partite di cereali tedeschi che sul mercato interno non erano in grado di far concorrenza alle importazioni dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe stato più opportuno applicare prelievi, il cui effetto sulle importazioni sarebbe stato più sensibile.
—
È chiaro che una crisi nel settore monetario va combattuta con mezzi più radicali ed immediati. La disciplina comunitaria si limita però agli artt. 104 e 105 del trattato: l'art. 105 prevede il coordinamento delle politiche monetarie con l'aiuto di un comitato monetario che segue la situazione monetaria e finanziaria negli Stati membri, nella comunità ed osserva il regime dei pagamenti, ne riferisce al Consiglio e formula pareri a richiesta del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA]. I compiti sono molto vasti, poliedrici e non sempre si giunge rapidamente e facilmente a risolvere problemi così complessi.
Allorché la soluzione si profila difficile (e la nebulosità degli impegni imposti agli Stati ne è sovente la ragione), non resta che ricorrere alle clausole di salvaguardia previste dal trattato onde far fronte senza indugio alle difficoltà e impedire un aggravamento della situazione.
—
Quanto all'applicazione del § 6 della legge tedesca sul commercio estero (inasprimento delle condizioni di fornitura e di pagamento, limitazione delle transazioni basate sul franco francese, divieto di contratti a termine) resta da vedere se gli effetti sarebbero stati sufficientemente rapidi ed efficaci; per i contratti a termine già stipulati e per le conseguenze sul corso dei cambi la risposta è no.
Altro elemento importante sono le considerazioni di carattere politico-economico, che hanno provocato l'incertezza del governo tedesco circa l'eventuale adozione di radicali provvedimenti, giacché è noto che la loro efficacia è piuttosto relativa. Viste le scarse possibilità offerte dalla legge tedesca, è evidente che l'azione intrapresa sul piano comunitario risulta in fondo l'unico rimedio ed il più efficace.
—
Circa l'inutilità di vietare soltanto gli acquisti di cereali francesi a prezzo di intervento senza bloccare le importazioni, osserverò che in sostanza la [OSCURATO:PERSONA] aveva fondati motivi per ritenere che sarebbe bastato impedire gli acquisti all' intervento di cereale importato per arginare le importazioni dalla [OSCURATO:PERSONA], che costituivano la causa principale della precaria situazione sul mercato tedesco. L'attrice ha pure prospettato la possibilità di operazioni di sostituzione (ad esempio impiego di cereali importati per la lavorazione e vendita all'ente di intervento dei cereali di origine tedesca costituenti lo stock degli esportatori), però questo genere di operazione sarebbe stato costoso e quindi si sarebbe preferito evitarlo. Il sistema di prelievi avrebbe incontrato opposizioni di vario genere, quindi non poteva venir introdotto immediatamente, perciò era necessario ricorrere a misure più rapide, onde intervenire almeno nei limiti dell'indispensabile.
Il sistema seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] è dunque quello più appropriato.
b)
Vediamo ancora la censura di violazione dell'art. 226, giacché l'attrice sostiene che si sarebbero potuti adottare altri sistemi meno rigidi del blocco delle importazioni per palliare la situazione.
—
Anzitutto la disponibilità di nuovi magazzini nel maggio 1969 non è un elemento che potesse rassicurare le autorità, tanto meno l'eventuale possibilità di decentrare i magazzini. Anzitutto non è facile spostare stocks di cereali di quell'entità, ed anche la [OSCURATO:PERSONA] si stava adoperando, sollecitata dalle autorità tedesche, per risolvere il problema dei depositi, eventualmente facendo uso di depositi in altri Stati membri o in paesi terzi. Non si deve infine trascurare l'aspetto finanziario del problema: è assurdo attingere pesantemente ai fondi pubblici per eseguire operazioni che economicamente non arrecano alcun vantaggio, anzi, sono in perdita pura. È impensabile risolvere una crisi di magazzini in uno Stato membro — allorché nell'ambito della Comunità la situazione dei depositi non desta preoccupazioni — ricorrendo ad un decentramento di depositi, con il risultato che i cereali francesi, importati in [OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto venir rispediti al paese d'origine per venir immagazzinati !
—
L'attrice sostiene poi che i premi di denaturazione o i premi all'esportazione avrebbero snellito il mercato e contribuito a risolvere la situazione dei magazzini. Ricordo che questo sistema non entra automaticamente in funzione, non riesce cioè a far volatilizzare in qualche giorno ingenti partite depositate in un paese; anzitutto si devono stanziare i fondi per i premi. In questo settore il potere discrezionale delle autorità competenti ha molta importanza: si deve esaminare la situazione generale della Comunità e si deve decidere se sia opportuno accollarsi una spesa per il magazzinaggio piuttosto che affrontare un sacrificio per ridurre le scorte. La decisione va presa dopo aver passato in rassegna questioni economico-politiche, poste in relazione con la situazione del mercato mondiale e con gli interessi economici rispettivi degli altri Stati. Tenendo conto di questi elementi, è evidente che l'esame della situazione va eseguito con la massima prudenza e le eventuali critiche si possono muovere solo per un patente errore nell'esercizio del potere discrezionale.
La stessa [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato — e ciò è eloquente — che all'inizio del maggio 1969 le misure auspicate dall'attrice non avrebbero consentito di alleviare la situazione tedesca. È chiaro che i tassi delle restituzioni — che devono essere uguali in tutta la Comunità — se determinati in base ai prezzi praticati sul mercato tedesco, vista la differenza delle quotazioni registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbero favorito l'esportazione di prodotti francesi e non tedeschi. È stata quindi una decisione prudente quella di attendere prima di emanare provvedimenti di questo genere. In considerazione di quanto ha dichiarato la [OSCURATO:PERSONA] e tenuto conto del potere discrezionale di cui dispone, non è possibile affermare che le decisioni litigiose sono nulle giacché si sarebbe potuto far ricorso a provvedimenti meno drastici.
4.
L'esame della prima questione — pur se alcuni argomenti svolti dall'attrice hanno una certa consistenza e la fattispecie in esame può rappresentare il caso-limite per l'applicazione dell'art. 226 — non mette in luce gravi motivi per consentire di sancire l'invalidità della decisione dell'8 maggio 1969.
II —
Sulla seconda questione.
Sul secondo punto potrò essere più breve.
L'art. 7 del regolamento n. 120, che ha efficacia immediata, impone un chiaro obbligo agli enti d'intervento. Tale obbligo non è stato abolito direttamente dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA], l'ente d'intervento tedesco non ha ricevuto l'ordine di cessare gli acquisti. Il tenore della decisione lascia intendere chiaramente che si trattava di un'autorizzazione, la cui validità era limitata al territorio tedesco e ai destinatari della decisione.
Se e quando far ricorso a questa facoltà si sarebbe deciso in base al diritto interno, così come si doveva decidere se il suo esercizio era subordinato ad atti interni emanati da un organo nazionale. La valutazione della fattispecie coincide con quella fatta nella causa
51 — 54-71 (Racc. 1971, pag. 1107)
, cui giustamente si è richiamata la [OSCURATO:PERSONA].
Ho quindi terminato anche l'esame della seconda questione.
III —
Propongo quindi di dare le seguenti risposte:
1.
Dagli atti del giudizio non risulta che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell'8 maggio 1969 che conferisce un'autorizzazione alla Repubblica tedesca sia viziata e perciò invalida.
2.
Essendo uno Stato membro il destinatario della decisione, si deve stabilire in virtù del diritto interno se l'abolizione dell'obbligo di intervento — fondato sull'art. 7 del regolamento n. 120 — deve venir sancita con provvedimenti di carattere interno.
(
1
) Traduzione dal tedesco.