CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi dei ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 19 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo di immobili, impresa individuale, rapporti finanziari e assicurativi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per partecipazione al clan di stampo camorristico Sangermano, usura e detenzione illegale di armi comune da sparo. Proposta richiesta di riesame, il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione quanto ai fabbricati siti in territorio del Comune di Cimitile, ha annullato il sequestro con riguardo a rapporti finanziari ed assicurativi, ed ha confermato il sequestro di terreni e dell'impresa individuale dell'indagato. Con riguardo a questi ultimi beni, il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora necessario per giustificare il sequestro preventivo in funzione anticipatoria della confisca applicabile in caso di condanna ai sensi degli artt. 416-bis, comma 7, cod. pen. e 240-bis cod. pen., ed ha, invece, ritenuto sussistente la finalità impeditiva del sequestro, risultando i terreni e l'impresa individuale funzionali al perseguimento dei fini del sodalizio. Il sodalizio, infatti, aveva attuato la strategia di utilizzare i proventi illeciti nell'acquisto di terreni boschivi da destinare alla coltivazione di nocciole, che consente l'accesso a finanziamenti e garantisce alta redditività. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata assenza di motivazione del periculum in mora e in relazione a quanto dedotto con memoria difensiva. L'ordinanza impugnata non si era confrontata con i rilievi concernenti l'estraneità dell'attività di coltivazione dei fondi rispetto alla condotta associativa, invero incompatibile con il lavoro agricolo e i controlli pubblici per l'erogazione dei finanziamenti. Inoltre, la difesa aveva adeguatamente documentato la genesi delle acquisizioni immobiliari e l'assenza di sproporzione tra valore dei beni e redditi leciti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di motivi nuovi.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata ha confermato il sequestro preventivo di terreni ed impresa individuale dell'indagato unicamente sotto il profilo del "... pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati" (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.). Dunque, ai fini di questo giudizio cautelare reale non vengono in rilievo né la gravità di indizi di colpevolezza - richiesta per le misure cautelari personali - né il rapporto tra il valore dei beni in sequestro e i redditi leciti del detentore iné la legittimità della provenienza dei beni - elementi che rilevano nel caso di sequestro preventivo anticipatorio della confisca così detta allargata o estesa. L'ordinanza impugnata ha fondato il giudizio sulla funzione cautelare del sequestro sul rilievo che la coltivazione dei terreni in sequestro avrebbe consentito al sodalizio camorristico di riferimento di attuare il proprio programma, che, appunto, aveva previsto lo sviluppo, tramite il capitale proveniente dagli affari illeciti, dell'attività di coltivazione di terreni a noccioleto, attività che avrebbe consentito finanziamenti pubblici e significativi profitti. Peraltro, la doglianza proposta con il motivo di ricorso risulta fondata laddove evidenzia il difetto di pertinenzialità tra l'attività di coltivazione svolta tramite l'impresa individuale sui beni in sequestro e la fattispecie associativa contestata al ricorrente. Infatti, l'imputazione formulata ai fini cautelari non menzione l'attività di coltivazione di terreni come espressione della strategia operativa del sodalizio, né come ambito di esplicazione della condotta associativa del Nappi, cui viene attribuito un ruolo operativo " ...nel procacciamento e nell'utilizzo di armi ed esplosivi, nonché nelle attività estorsive e nel prestito usuraio...". L'ordinanza impugnata, dunque, risulta priva di motivazione in ordine alla pertinenzialità dei beni in sequestro rispetto alla fattispecie di reato ascritta. Va quindi pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a non ripetere la censurata carenza motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell