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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 21934/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la responsabilità per il reato di cui all'art.73 comma 5 d.P.R.309/1990-, in relazione alla cessione di grammi 3 di marijuana, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], lamentando, la violazione degli artt. 468 e 507 cod. proc. pen., essendo la responsabilità fondata su prove illegittimamente assunte in dibattimento, vizio della motivazione in ordine all'utilizzo della prova orale, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo raggiunta la prova del contributo causale alla realizzazione del reato.

La prima doglianza è manifestamente infondata posto che l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente che rappresentava l'assenza o la tardività della lista testi della procura è stata compiutamente esaminata da entrambi i giudici di merito, non risulta tuttavia riscontrata dagli atti processuali.

Il giudice di primo grado, in particolare, ha richiamato l'attestazione della cancelleria circa la tempestività del deposito della lista testi dell'accusa e persino il provvedimento di ammissione in calce alla lista testi.

La Corte territoriale ha comunque vagliato la suddetta doglianza e affermato che, che anche a voler ritenere che vi siano stati ritardi o omissioni nel deposito della lista, il giudice avrebbe potuto assumere le prove d'ufficio ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

Le ulteriori doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motívazionili della sentenza d'appello è enucleabile una 'ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il ricorrente è stato identificato come il soggetto che era stato contattato telefonicamente dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA] poco prima della cessione, e che tale soggetto era a lei noto come spacciatore. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver preso un appuntamento con tale Loris per acquistare la sostanza, ed effettivamente il ricorrente era stato visto immediatamente prima della cessione in compagnia del Mossù, soggetto che materialmente si era avvicinato all'auto condotta dalla Davi per effettuare materialmente la consegna di un involucro di cellophane, ricevendo quale contropartita una banconota.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la responsabilità per il reato di cui all'art.73 comma 5 d.P.R.309/1990-, in relazione alla cessione di grammi 3 di marijuana, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], lamentando, la violazione degli artt. 468 e 507 cod. proc. pen., essendo la responsabilità fondata su prove illegittimamente assunte in dibattimento, vizio della motivazione in ordine all'utilizzo della prova orale, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo raggiunta la prova del contributo causale alla realizzazione del reato. La prima doglianza è manifestamente infondata posto che l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente che rappresentava l'assenza o la tardività della lista testi della procura è stata compiutamente esaminata da entrambi i giudici di merito, non risulta tuttavia riscontrata dagli atti processuali. Il giudice di primo grado, in particolare, ha richiamato l'attestazione della cancelleria circa la tempestività del deposito della lista testi dell'accusa e persino il provvedimento di ammissione in calce alla lista testi. La Corte territoriale ha comunque vagliato la suddetta doglianza e affermato che, che anche a voler ritenere che vi siano stati ritardi o omissioni nel deposito della lista, il giudice avrebbe potuto assumere le prove d'ufficio ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Le ulteriori doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motívazionili della sentenza d'appello è enucleabile una 'ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il ricorrente è stato identificato come il soggetto che era stato contattato telefonicamente dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA] poco prima della cessione, e che tale soggetto era a lei noto come spacciatore. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver preso un appuntamento con tale Loris per acquistare la sostanza, ed effettivamente il ricorrente era stato visto immediatamente prima della cessione in compagnia del Mossù, soggetto che materialmente si era avvicinato all'auto condotta dalla Davi per effettuare materialmente la consegna di un involucro di cellophane, ricevendo quale contropartita una banconota. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 21934/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris